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    Sentenza 13 marzo 2010, n.147

    Enti ecclesiastici ed esenzione ICI

    Data: 13 marzo 2010
    Autore:
    Commissione tributaria provinciale
    Argomento:
    Enti ecclesiastici e patrimonio, Imposta Comunale Immobili - IMU, Regime tributario
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Enti ecclesiastici, Enti religiosi, Regime tributario, Attività commerciali, Fine di religione o di culto, Esenzione, Ici
    L' art. 7, comma 1, lettera i,) del D.Lgs. 504/92, sia nella prima che nella novella previsione, esonera gli enti religiosi dal pagamento dell'ICI per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un' attivita commerciale. ------------------------- Documento inserito per gentile concessione del Dott. Francesco Nania - Studio Nania, Via Alabardieri n. 1, 80121 Napoli

    Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Sezione 23. Sentenza 11 marzo 2010, n. 147: "Enti ecclesiastici ed esenzione ICI".

    LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

    riunita con l'intervento dei Signori:
    ❑ INGROSSO MANLIO Presidente
    ❑ BELLEZZA GIUSEPPE Relatore
    ❑ IACCARINO GIOVANNI Giudice

    ha emesso la seguente

    SENTENZA

    – sul ricorso no 14336/09 depositato il 06/07/2009
    – awerso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1210 I.C.I. 2004

    contro COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

    proposto dal ricorrente: CONGREGAZIONE (…) difeso da:
    NANIA FRANCESCO
    VIA ALABARDIERI, 1 80100 NAPOLI NA

    RITENUTO IN FATTO

    II 21 aprile 2009, it Comune di Pollena Trocchia, ai sensi del D.Lgs. n. 504/92, delle Delibere dei preposti Organi e dell' adottato Regolamento ICI, notifica avviso di rettifica n. 1210, rileva omessi versamenti ici per I' anno 2004 e, in uno ai prescritti oneri accessori, richiede alla " Congregazione …" il pagamento della complessiva somma di euro 5.126,49.

    Avverso siffatto gravame ricorre Ia legale rappresentante dell' Ente, Madre …, respinge ogni pretesa ed eccepisce:
    – la illegittimità dell' atto impugnato per intervenuta decadenza dell' azione di accertamento;
    – Ia illegittimità dell' avviso di accertamento in virtu dell' esenzione dall' imposta – ex art. 7, comma 1, lettera i, del citato D.Lgs. 504/92.

    Propone dettagliato elenco degli immobili di cui trattasi, sostiene che la Finanza ha impropriamente dedotto, ritiene che sussistano le condizioni per Ia esenzione:
    – soggettiva – appartenenza dell' immobile all' ente religioso ( ente non commerciale );
    – oggettiva – la destinazione esclusiva dell' immobile allo svolgimento di una delle attività indicate alla lettera i) dell' art. 7 del Decreto Legislativo 504;

    riferisce:
    – della legge 248/2005 – I' esenzione disposta dall' art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92 si intende applicabile alle attivita indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;
    – del D.L 223/2006 – I' esenzione disposta dall' art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92 si intende applicabile alle attivita indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    Argomenta ancora sulle caratteristiche delle fabbriche oggetto della controversia, ragguaglia sulla destinazione e use che di queste vien fatto, allega copiosa documentazione, richiama ed allega favorevole giurisprudenza, aggiunge che la descritta Congregazione gode di personalità giuridica e , ulteriormente deducendo, chiede, in buona sostanza, annullamento del provvedimento contestato.

    II 6 agosto 2009, il Comune deposita controdeduzioni, difende la tempestivita dell' atto, replica diffusamente e compiutamente per ogni rilievo e conclude per il rigetto del ricorso. L' 11 gennaio 2010, la Congregazione deposita memorie, allega altra concorde giurisprudenza, ribadisce la protesta e rinnova Ia domanda.

    OSSERVA

    Le esposte rimostranze sono condivisibili e, pertanto, partecipato ricorso meritevole di essere accolto.
    La richiamata norma dispone, invero, inequivocabilmente e mal si adatta a volerla diversamente interpretare.
    L' art. 7, sia nella prima che nella novella previsione, esonera gli Enti religiosi dal pagamento di detto tributo per gli immobili da questi posseduti ed adibiti a scopo di culto, per fini assistenziali e sociali, ancorchè in qualcuno di essi possa espletarsi, in via sussidiaria, anche un' attivita commerciale.
    Certo, si può anche non convenire sulla scelta del Legislatore, con I' ovvia conseguenza, però, che il dissenso resterà dissenso e non potrà impedire che il beneficio concesso possa esplicare i desiderarti effetti.
    Ininfluente, quindi, ogni altra doglianza, per palese carenza di interesse, questo Collegio, per ravvisati motivi di equita, compensa tra gli anticipatari le spese della presente lite.

    P.Q.M.

    accoglie iI ricorso e compensa le spese.

    Napoli, 27 gennaio 2010

    II Relatore
    Giuseppe Bellezza

    Il Presidente
    Manlio Ingrosso

    Depositato in segreteria in data: 11 marzo 2010

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