Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2009

Sentenza 14 aprile 2009, n.202/2008


Corte costituzionale macedone. Sentenza 14 aprile 2009, n. 202/2008: “Macedonia: illegittimità dell’articolo 26 della legge sull’istruzione primaria in tema di insegnamento della religione”

Presidente Dott. TRENDAFIL IVANOVSKI

La Corte Costituzionale della Repubblica di Macedonia, sulla base degli articoli 110 e 112 della Costituzione e dell’art. 70 del Regolamento della Corte Costituzionale della Repubblica di Macedonia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 70/1992) nella sessione svoltasi il 15 aprile 2009, ha adottato la seguente

SENTENZA

Testo

1. E’ abrogato l’articolo 26 della legge sull’istruzione primaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 103/2008.

2. Questa sentenza produce effetti giuridici a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia.

3. La Corte Costituzionale sulla base del ricorso presentato dal Partito Liberal Democratico di Macedonia, depositato in data 11.02.2009, con RG. 202/2008, ha avviato una procedura di valutazione della legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge indicato nella clausola 1 della presente decisione.
La procedura è stata avviata, perché la Corte ha stabilito che si può discutere sulla non conformità dell’articolo con la Costituzione e la legge.

4. La Corte rileva che con l’art. 26 della legge sull’istruzione primaria, nella scuola elementare poteva essere insegnata la religiose come materia facoltativa.

5. La Costituzione, nella parte relativa a libertà e ai diritti civili e politici, specifica nell’art. 9 che i cittadini della Repubblica Macedone hanno uguali diritti e libertà, indipendentemente dal sesso, razza, colore della pelle, origine nazionale o sociale, convinzioni politiche e religiose, il censo e lo stato sociale.
I cittadini sono uguali davanti alla Costituzione e alle leggi.
Con l’art.16 comma 1 della Costituzione si garantisce la libertà di convinzione personale, di coscienza, pensiero e di espressione pubblica del pensiero. Invece con l’art. 19 comma 1 e 2 della Costituzione si garantisce la libertà di confessione religiosa e il diritto di esprimere la propria fede liberamente e pubblicamente, da soli o con gli altri.
Con Emendamento VII, punto 1 si riformula il comma 3 dell’art. 19 della Costituzione e si specifica che la Chiesa ortodossa macedone, come la Confessione mussulmana, la Chiesa cattolica, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica e le altre confessioni e gruppi religiosi sono separati dallo Stato e sono uguali davanti la legge.
Con punto 2 dell’emendamento si ripropone il comma 4 dell’art. 19 della Costituzione con il quale si stabilisce che la Chiesa ortodossa macedone, come la Confessione mussulmana, la Chiesa cattolica, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica e le altre confessioni e gruppi religiosi sono liberi d’istituire scuole religiose e istituzioni sociali e caritative, sulla base di una procedura disciplinata dalla legge.
Ai sensi dell’art. 20 della Costituzione ai cittadini è garantita la libertà di associazione, di esercitare e tutelare i loro diritti politici, economici, sociali, culturali e di altri diritti e convinzioni.
I cittadini possono liberamente istituire associazioni, unirsi o dimettersi da esse
I programmi e le attività delle associazioni o dei partiti politici non possono essere indirizzate alla violenza o alla discriminazione etnica, razziale, religiosa o di qualsiasi altro tipo.
Nella parte intitolata Diritti economici, sociali e culturali, l’art. 44 della Costituzione stabilisce che ognuno ha diritto all’istruzione.
L’istruzione è accessibile a tutti in condizioni di parità, inoltre l’istruzione primaria è obbligatoria e gratuita.
Ai sensi dell’art. 45 della Costituzione i cittadini hanno il diritto, alle condizioni stabilite dalla legge, di istituire scuole private a tutti i livelli di istruzione tranne che nella scuola primaria.
Secondo la Corte, a partire dal contenuto delle disposizioni richieste della Costituzione, deriva che:
– i cittadini della Repubblica di Macedonia hanno uguali diritti e libertà
– ad ognuno è garantita la libertà di religione
– le confessioni religiose e i gruppi religiosi sono separati dallo Stato e sono uguali davanti la legge
– essi sono liberi d’istituire scuole religiose e alte istituzioni sociali e caritative
– hanno diritto di appartenere ad una religione o di non appartenere a nessuna
– non c’è una religione tradizionale e non si riconosce nessun privilegio religioso
La legge sull’istruzione primaria nella parte III intitolata “Programmi e organizzazione dell’attività istruttiva ed educativa nella scuola primaria”, nell’art. 25 specifica che il Ministro dell’educazione approva il progetto, il programma d’istruzione ed educazione, il piano di studio, gli insegnamenti, le materie obbligatorie, quelle facoltative, gli orari, ecc.
Con il contestato art.26 della suddetta legge si stabiliva che l’istruzione religiosa poteva essere studiata nelle scuole elementari come materia, sulla base di scelte personali.
Ogni disciplina redige il suo piano di studio, il progetto – materia da insegnare, orari, contenuto delle lezioni. Il progetto viene approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Secondo la Corte Costituzionale per decidere se l’insegnamento religioso è conforme alla legge si deve tener conto anche dell’art. 22 delle legge sullo status giuridico delle Chiese, delle comunità religiose e dei gruppi religiosi ( G.U. Repubblica di Macedonia n. 113/2007) con il quale si dispone che le Chiese, le confessioni religiose e i gruppi religiosi sono liberi di fondare e istituire le scuole religiose in tutti i gradi, tranne quello elementare. Nell’art. 27 si consente di organizzare l’educazione religiosa come materia a scelta negli istituti educativi, in conformità con la legge e che per il piano di studio lo Stato può consultarsi con la Chiesa, le confessioni religiose e i gruppi religiosi. Da ciò segue che per l’organizzazione dell’insegnamento religioso nella scuola primaria statale si possono effettuare consultazioni con i gruppi religiosi per la preparazione del piano di studio come materia facoltativa.
Inoltre, la legge in materia d’istruzione primaria non conteneva le informazioni relative al modo con il quale doveva essere svolto l’insegnamento religioso nella scuola. Il Governo della Repubblica di Macedonia che aveva proposto la modifica della legge sull’istruzione primaria e l’inserimento dell’art. 26, dichiarava che nella Costituzione non era previsto il divieto dell’insegnamento religioso.
La sentenza richiama le disposizioni di cui all’art. 19 e l’Emendamento VII della Costituzione per promuovere la libertà religiosa, ma anche per impostare il principio della separazione fra Stato e comunità religiose, vale a dire il principio della laicità. La libertà di religione, a parere della Corte, necessariamente contengono principi che ognuno abbia la libertà, senza essere influenzato da nessuno, per determinare il loro credo religioso, di accettare o non accettare una fede particolare, o ad accettare un’altra fede, o di non accettare nessuna fede, a confessare o non confessare la loro fede, di partecipare o non partecipare a riti religiosi e così via. Lo Stato in questo contesto, a sua volta, in conformità con il principio della separazione dalle comunità religiose deve mantenere la sua neutralità e non deve interferire nelle questioni di fede o di comunità religiose e gruppi religiosi per promuovere la scelta di una fede specifica o la fede in generale, né di ostacolare l’espressione di fede, né di imporre la conformità religiosa o di chiedere il rispetto delle attività religiose, come un comportamento socialmente desiderabile.
Con il contestato art. 26, la Corte rileva che la creazione dell’opportunità d’introdurre l’insegnamento religioso nella scuola primaria, può provocare l’insegnamento di una determinata fede. L’insegnamento religioso è in contrasto con il principio della separazione e dell’uguaglianza. Si evidenzia che la scuola pubblica è una scuola laica e che nulla si toglie all’insegnamento religioso per il fatto che ogni confessione religiosa può istituire una sua scuola religiosa. La Corte rileva che la disposizione dell’art. 26 della legge sull’istruzione primaria viola l’art. 19 della Costituzione e l’emendamento VII.

6. In questo contesto, la Corte ha deciso sul quesito di cui al punto 1 della presente sentenza.

7. Questa decisione della Corte è adottata con una maggioranza composta dal Presidente della Corte Trendafil Ivanovski e i giudici Natasha Gaber- Damjanovska, Ismail Darlishta, Liliana Ingilizova- Ristova, Vera Markova, Branko Naumoski, Igor Spirovski, Gzime Starova e Zoran Suleiman.

Sentenza n 202/2008
Skopie, 15 aprile 2009