Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Settembre 2007

Sentenza 14 maggio 2007, n.1482

TAR Veneto. Sentenza 14 maggio 2007, n. 1482: “IRC: assenza dei requisiti richiesti per l’ammissione a concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione

con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso 2150/2004, proposto da M. C. T., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fortunati e Mirate, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre, via Einaudi 15,

contro

– l’Amministrazione della pubblica istruzione, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e nei confronti

– di S. C., non costituita in giudizio;

per l’annullamento del decreto 11 maggio 2004, prot. n. 1218/B12/DG/Area 3, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, area 3, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso riservato per titoli ed esami per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’istruzione;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 1 marzo 2007 – relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci – l’avv. Mirate per la ricorrente e l’avv. dello Stato Cardin per l’Amministrazione resistente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Nel febbraio 2004, il Ministero dell’istruzione indisse concorsi riservati per esami e per titoli, finalizzati all’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, e distinti per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, da una parte, e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dall’altra.
C. T. chiese di partecipare al primo concorso; ne venne tuttavia esclusa con decreto 11 maggio 2004 n. 1218/B12/DG/Area 3, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Secondo la motivazione del provvedimento, invero, essa non avrebbe posseduto uno dei requisiti specifici di ammissione, e cioè, ex art. 2 del bando, il riconoscimento d’idoneità, “di cui al numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale all’accordo firmato a Roma il 18/02/1984”, rilasciato cioè dall’Autorità ecclesiastica agli insegnanti di religione cattolica: e, per tale carenza, l’art. 5, VI comma, dello stesso bando, prevedeva espressamente l’esclusione dalla procedura.
Avverso tale determinazione la T. ha allora proposto il ricorso in esame: la Sezione ha accolto la sua istanza cautelare con l’ordinanza 782/04.
Riammessa così al concorso, l’interessata risulta averlo superato, venendo poi iscritta con riserva – cioè condizionatamente all’esito della causa – nella graduatoria finale.
Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione dell’istruzione, allegando ad un controricorso di forma la relazione dell’Amministrazione e chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Collegio, con ordinanza 3631/06, ha disposto adempimenti istruttori; all’esito, la causa è stata nuovamente assegnata a decisione.

DIRITTO

A. Pare anzitutto opportuno riprodurre integralmente la motivazione della precedente ordinanza istruttoria 3631/06.
«1.1. Nei tre successivi motivi, il ricorso afferma che l’Amministrazione, con la sua condotta, avrebbe violato sotto diversi profili le prescrizioni del bando e, in particolare, gli artt. 2 e 5.
Secondo la T., invero, le disposizioni vigenti sull’insegnamento della religione cattolica presso le scuole pubbliche prevedono che i relativi incarichi, di durata annuale, sono conferiti dall’Autorità scolastica a docenti già riconosciuti idonei dall’Autorità ecclesiastica.
Tali incarichi sarebbero poi confermati automaticamente, ed il mancato rinnovo potrebbe essere determinato o per effetto di diverse intese, intervenute con l’ordinario diocesano, oppure per il venir meno delle condizioni e requisiti per la nomina, in primo luogo dell’idoneità, la quale può essere revocata solo dallo stesso vescovo con specifico atto.
Ora, prosegue il ricorso, nella domanda di partecipazione la T. aveva dichiarato d’aver tenuto l’insegnamento della religione cattolica presso diversi istituti negli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 2000/01, attestando così possedere fin dal 1995 l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica.
E poiché tale idoneità “non è stata revocata”, seguita il ricorso, “la signora T. era (ed è tuttora) in possesso del riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento alla religione cattolica”: essa avrebbe, cioè, il requisito sostanziale richiesto, la cui pretesa mancanza è stata posta a fondamento della sua esclusione dal concorso.
1.2. Osserva il Collegio come il modello per la domanda di partecipazione prevede che il candidato dichiari di possedere “la certificazione del riconoscimento di idoneità … rilasciata dall’ordinario della diocesi soprindicata” – per la T. quella di Padova – scegliendo, mediante barratura, tra l’idoneità per la scuola dell’infanzia, ovvero elementare o, ancora, secondaria.
Come anche rilevato dall’Amministrazione nelle sue difese, la T. non effettuò in realtà alcuna scelta, ma allegò al modulo una dichiarazione, affermando di trovarsi nell’impossibilità di consegnare il certificato d’idoneità (che, peraltro, non era in quella fase richiesto), in quanto “l’istanza inviata alla Curia di Padova al fine del rilascio del suddetto attestato” – essa pure allegata alla domanda di partecipazione, e di pochi giorni antecedente – “ non ha avuto a tutt’oggi alcun riscontro”.
Nella stessa dichiarazione la T. soggiungeva altresì come, innanzi al giudice del lavoro di Venezia, pendesse un giudizio, da essa promosso “al fine di accertare l’illegittimità del mancato rinnovo alla stessa del contratto per l’insegnamento della religione per gli anni scolastici 2002/03 e 2003/04”: processo nel quale “si discute anche in ordine all’idoneità all’insegnamento della religione della sottoscritta, idoneità rilasciata dalla Curia e mai formalmente ritirata”.
1.3. In effetti, nell’atto introduttivo del giudizio proposto innanzi al giudice ordinario, qui depositato dall’Amministrazione resistente, si legge che la T. avrebbe ricevuto “una missiva, inviata dall’Ordinario Diocesano … con la quale le veniva comunicata la volontà della Curia di non riconfermarla nell’insegnamento della religione, senza peraltro alcuna dichiarazione formale di revoca e comunque senza fare riferimento all’eventuale venire meno dei presupposti per l’idoneità all’insegnamento, tramite quindi un atto del tutto privo di motivazione e pertanto non idoneo allo scopo”.
2.1. Invero, questo Collegio ignora se la causa pendente innanzi al giudice ordinario si sia conclusa, e con quale esito; né è stata depositata nel presente giudizio la “missiva” sopra citata: la quale peraltro, secondo quanto testé esposto, potrebbe anche prestarsi a diverse interpretazioni.
2.2. Sulla base degli elementi sin qui compendiati, comunque, non si può stabilire con certezza se la ricorrente, al momento in cui (8 marzo 2004) presentò la domanda di partecipazione alla procedura, disponesse o meno della pur necessaria idoneità canonica, e ciò rende opportuno lo svolgimento di attività istruttoria, la quale, ad avviso del Collegio, deve necessariamente consistere in una richiesta di chiarimenti all’Autorità ecclesiastica competente.
2.3. Invero, senza necessità di verificare in termini generali quale sia il grado di cooperazione che gli Enti della Chiesa cattolica devono prestare ai giudici italiani, non pare revocabile in dubbio che, nella specifica materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il Protocollo già citato impegni l’Autorità civile a consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti graditi all’ Autorità ecclesiastica.
Tanto peraltro comporta, ad avviso del Collegio, che quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la Scuola possa adempiere tale onere, e sembra al Collegio che tale collaborazione ben si possa concretizzare nel coadiuvare il giudice chiamato a stabilire, in sostanza, se, in una particolare fattispecie, la l’Amministrazione scolastica abbia correttamente attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica.
2.4. Pertanto, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invita la Curia episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ogni utile documento, accompagnato dagli opportuni chiarimenti, idoneo a stabilire se a M. C. T., nata a Dolo (Venezia) il 5 agosto 1968, sia stata revocata dalla stessa Curia, ed eventualmente in quale forma ed in quale data, l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria.
Spese al definitivo.»

B. La Curia episcopale di Padova ha aderito all’invito rivoltole, ed ha trasmesso tre documenti unitamente ad una relazione datata 12 dicembre 2006.
Secondo quanto esposto in tale relazione, la T. fino al 2000 aveva “svolto servizio nell’IRC [insegnamento religione cattolica] in scuole secondarie, per supplenze temporanee, senza essere in possesso compiuto del titolo di qualificazione prescritto ed al quale aspirata (diploma di baccalaureato in Teologia)”.
L’odierna ricorrente, dunque, ottenne per la prima volta nell’anno scolastico 2000/01 un incarico annuale presso una scuola materna, nel corso del quale, peraltro, ricevette – dalla diocesi, si presume – “richiami informali, verbali e scritti”.
Per l’anno scolastico seguente, su sua richiesta, alla T. fu affidato l’insegnamento della religione cattolica in una scuola elementare.
Anche questa volta, tuttavia, l’interessata fu oggetto di svariati rilievi: infatti, al termine dell’anno scolastico, la Curia episcopale – ufficio scuola le inviò la nota 29 giugno 2002.
In questa si rilevava, tra l’altro, come anche dalla scuola in cui prestava servizio fossero pervenute “segnalazioni preoccupate quanto a modalità didattiche e contenuti”, ciò che aveva reso opportuno un incontro con il sacerdote preposto al predetto Ufficio scuola.
La T., nel corso di tale incontro, aveva affermato (così sempre la nota 29 giugno) «di essere convinta che l’insegnamento della religione con contenuti che facciano riferimento ad una determinata confessione, quella cattolica, è del tutto “sproporzionato e improponibile” agli alunni»: sicché, concludeva la stessa nota, considerato tale convincimento “e visti gli esiti di vari tentativi espletati, siamo giunti alla determinazione di non confermarla nell’insegnamento della religione”.
È peraltro vero, riconosce la relazione trasmessa a questo giudice, che non si volle “esporre l’insegnante ad un formale procedimento di revoca dell’idoneità, per non pregiudicare l’esito di una sua eventuale istanza d’insegnamento presso le scuole paritarie cattoliche, purché non nell’IRC ma in altre discipline”.
Con una seconda lettera, datata 8 marzo 2004, lo stesso ufficio scuola diocesano, in asserita risposta ad una lettera 2 marzo 2004 della T. – probabilmente quella stessa cui fa riferimento la sua domanda di partecipazione al concorso – replicava come lo stesso non rilasciasse “l’attestato d’idoneità all’IRC richiesto per l’ammissione al concorso a ruolo ex Legge 186/03 ad insegnanti che non siano in possesso dei requisiti prescritti per legge” , e la T. si sarebbe trovata appunto “in questa condizione, avendo insegnato religione fino al 1999/2000 nelle scuole secondarie senza il prescritto titolo di qualificazione, che domanda almeno quattro anni continuativi, entro il 2002/03, con i prescritti titoli di studio”.
Infine, nella nota 4 agosto 2005, inviata all’Amministrazione qui resistente, il vicario generale della diocesi, preso atto dell’iscrizione con riserva della T. nella graduatoria definitiva degli insegnanti di religione nella scuola dell’infanzia e primaria della diocesi di Padova, rappresentava che la predetta “non può accedere a cattedra di Insegnamento della religione cattolica perché non è in possesso della Idoneità dell’Ordinario diocesano a detto insegnamento”.

C. Orbene, con l’art. 1 della l. 18 luglio 2003, n. 186, ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado – come previsto dall’accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 – istituisce così due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento.
Il successivo art. 3 stabilisce, al I comma, che l’accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami; il seguente IV comma specifica che ciascun candidato “deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale … rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi”.
Il citato n. 5, lett. a), dispone che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”.
A sua volta, il citato d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, all’art. 2, I comma, lett. d), conferma che l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; il seguente V comma ribadisce che “l’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale”.
D. Considerato il tenore di tali disposizioni sull’insegnamento della religione cattolica, non pare dubbio che, per partecipare al relativo concorso, fosse necessario l’attuale possesso del riconoscimento d’idoneità, valutazione spettante esclusivamente alla Chiesa cattolica, secondo le intese concordatarie raggiunte.
Pertanto, se il candidato non ne disponeva, l’Autorità amministrativa italiana non poteva ammetterlo alla procedura concorsuale, né avrebbe potuto surrogarsi all’Autorità ecclesiastica, anche qualora si fosse supposto che quest’ultima avesse indebitamente opposto un rifiuto all’interessato: la procedura di revoca è interna all’ordine ecclesiastico, e l’eventuale violazione delle norme canoniche non è sindacabile dall’Amministrazione civile, che si deve soltanto limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento stesso.
Né, d’altra parte – come invece sembra sostenere la ricorrente nell’ultima memoria – il giudice italiano può annullare il provvedimento di esclusione, sul presupposto che l’Amministrazione avrebbe dovuto autonomamente valutare il possesso del riconoscimento pur in mancanza di una dichiarazione espressa dell’Autorità ecclesiastica: ove lo facesse, sindacherebbe a sua volta il comportamento tenuto da quest’ultima, in un ambito che è evidentemente sottratto alla sua giurisdizione.

E. Ciò posto, nella fattispecie, dalla documentazione depositata risulta evidente che la T., almeno nel momento in cui presentò la sua domanda di partecipazione al concorso – pervenuta all’Ufficio scolastico regionale il giorno 11 marzo 2004 – non disponeva più del prescritto riconoscimento.
In tal senso la nota 8 marzo 2004 dell’ufficio scuola diocesano appare inequivocabile, (e la successiva nota del 4 agosto 2005 ne costituisce conferma) quando afferma come esso non avrebbe rilasciato alla T. l’attestato d’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, perché priva dei requisiti di legge; che, così operando, l’Autorità ecclesiastica non abbia osservato le norme canoniche che disciplinano la revoca è ben possibile, ma resta il fatto che, per partecipare al concorso, l’interessata doveva positivamente disporre del riconoscimento, che invece le era stato rifiutato.
D’altro canto, è da aggiungere che, nella domanda di partecipazione al concorso, la stessa T., consapevole della sua situazione, nel riquadro in cui avrebbe dovuto dichiarare il possesso della certificazione del riconoscimento d’idoneità, non aveva barrato la relativa casella, ed aveva allegato la dichiarazione, già citata sub 1.1. segg. nell’ordinanza collegiale sopra riprodotta, ed il cui contenuto acquista un preciso significato, una volta conosciuto il carteggio intercorso con la diocesi di Padova.
Così, in conclusione, la decisione di escludere la T. dalla procedura appare del tutto legittima, sia formalmente che sostanzialmente, con la conseguenza che il ricorso va senz’altro respinto.

F. Tenuto conto della condotta processuale delle parti, e dell’attività difensiva svolta, appare equo compensare le spese di lite per i due terzi, e porne il residuo a carico della ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa per i due terzi le spese di lite tra le parti e condanna la ricorrente alla rifusione del residuo, liquidandole in €. 800,00 per diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 1 marzo 2007.