Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Agosto 2008

Sentenza 15 maggio 2008, n.172

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano. Sentenza 15 maggio 2008, n. 172: “Realizzazione di nuovi edifici di culto e pianificazione urbanistica”.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI – Presidente
Anton WIDMAIR – Consigliere relatore
Hugo DEMATTIO – Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS – Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2006

presentato da

N. R.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Dragogna e Federico Mazzei con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano, C.so Libertà n. 36, giusta delega a margine del ricorso,
– ricorrente –

c o n t r o

COMUNE di AVELENGO, in persona del Sindaco pro tempore,
– non costituito –

per l’annullamento

1) del provvedimento del Sindaco del Comune di Avelengo dd. 30.11.2005 prot. nr. 3726 ad oggetto: “N.R.M., …”, comunicato a mezzo del servizio postale in data 6.12.2005, con cui è stata rigettata la domanda di concessione edilizia presentata dalla signora N. per realizzare sulla p.f. 419/3 CC Avelengo (destinata urbanisticamente a “verde agricolo” ed in adiacenza alla baita p.ed. 388 e 389 CC Avelengo) una cappella in legno per mq. 11,23,
2) dell’ivi richiamato e non conosciuto parere reso dalla Commissione urbanistica comunale in seduta 7.11.2005, nonché, occorrendo
3) dell’ivi richiamato parere del Direttore dell’Ufficio Affari legale dell’Urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 15.11.2005 prot. 3.4./RA.MN/61.03.23b)/2521, nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e seguente.

Visto il ricorso notificato il 03.02.2006 e depositato in segreteria il 01.03.2006 con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 12.03.2008 il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. M. Bonomini in sostituzione dell’avv. S. Dragogna per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Espone la ricorrente N.R.M. di voler realizzare presso/sopra la propria proprietà di Avelengo – ed in adiacenza alla propria baita – una “Cappelletta” delle seguenti dimensioni, risultanti peraltro dalla relazione tecnica, allegata alla domanda ed al progetto: “L’edificio” (sic) coprirà un’area di 11,23 mq, con un volume di 29,17 mc. L’altezza media “del corpo di fabbrica” (sic) sarà 2,64 metri e situato in zona di verde agricolo. Risulta altresì che una costruzione in aderenza per motivi tecnici non era possibile, motivo per cui non era realizzabile un ampliamento dell’edificio esistente ma è stata proposta una nuova costruzione. Dagli atti oggetto del presente giudizio risulta che trattasi della realizzazione di una costruzione che la ricorrente definisce diversamente: una “cappella”, un immobile edificale destinato ad “una funzione di promozione alla conservazione della tradizione montana meditativa”, una “edicola religiosa”, una “sosta votiva o di preghiera”.
Presentando il progetto, nella relazione tecnica 26.10.2005 il progettista ha operato espresso richiamo all’accordo 23.09.2005 presso il Comune di Avelengo, dove gli Amministratori si erano dichiarati favorevoli all’intervento purché la “Cappelletta” venisse gravata di una servitù, da intavolare a favore del Comune di Avelengo, che ne garantisse l’immodificabilità di volume per il futuro.
Ciò malgrado, con il provvedimento qui impugnato il Sindaco di Avelengo ha inopinatamente, ad avviso della ricorrente, inopinatamente rigettato siffatta domanda e ciò operando espresso rinvio motivazionale ad un allegato parere negativo dell’Ufficio Affari legali dell’Urbanistica della Provincia autonoma di Bolzano, avente il seguente testuale contenuto: “Bezugnehmend auf die Anfrage vom 07.11.2005 wird mitgeteilt, dass es nicht zulässig ist, die Erweiterung bestehender Wohngebäude auf 850 m³ mittels Errichtung eines getrennten Gebäudes vorzunehmen. Dies gilt auch, wenn dies zur Erweiterung einer Kapelle dient – in risposta alla domanda del 07.11.2005, si comunica che essa non può essere accolta, non essendo realizzabile l’ampliamento di edifici esistenti fino a mc 850 mediante costruzione di un edificio separato. Ciò vale anche se si tratta dell’ampliamento di una cappella”.
Secondo la ricorrente gli atti impugnati sono illegittimi, in quanto fondati su una travisata qualificazione dell’oggetto della domanda concessoria e chiede che vengano annullati per:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 b) e 107, comma 16 LP 11.08.1997 n. 13 essendo gli edifici di culto “opere di urbanizzazione secondaria” realizzabili in ogni parte del territorio comunale ed anche nel verde agricolo.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e normativa regionale e provinciale di recepimento per omessa motivazione a giustificazione della violazione del legittimo e qualificato affidamento ingenerato in capo all’istante dagli amministratori comunali e provinciali con accordo di diritto privato a carattere urbanistico raggiunto all’incontro del 23.09.2005.
Si censura innanzitutto la motivazione adotta dai provvedimenti impugnati a fondamento del rigetto della domanda di concessione, in quanto travisata nell’aver ritenuto che la “Cappelletta”, oggetto di istanza, non sarebbe realizzabile in area destinata urbanisticamente a verde agricolo, se non utilizzando la previsione di cui all’art. 107, comma 16 LUP, la cui applicabilità al caso concreto sarebbe da escludersi, non trattandosi di un ampliamento del manufatto esistente, bensì della costruzione di un manufatto a sé stante.
Per contro, secondo la ricorrente, la cappelletta in esame costituisce una infrastruttura secondaria di cui all’art. 15 b) della legge urbanistica provinciale, e pertanto realizzabile in ogni parte del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di PUC.
A supporto di tale affermazione la ricorrente fa riferimento ad un edificio di culto realizzato nel verde agricolo da una Congregazione religiosa cristiana (testimoni di Geova), dove il Consiglio di Stato V° sez. con decisione n. 7078/05 statuì testualmente: “Gli edifici di culto, di tutte le confessioni religiose ammesse nel regime concordatario, integrano opere di urbanizzazione secondaria”, e “tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate, corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale”.
In sostanza, secondo la ricorrente la destinazione a verde agricolo di un’area non costituirebbe valido motivo per impedire la realizzazione di un edificio di culto che, quale opera di “infrastrutturazione secondaria” risponderebbe ad un interesse pubblico primario dell’Amministrazione comunale, pertanto non assoggettato né subordinato alle destinazioni urbanistiche impresse dal piano regolatore generale.
Ciò premesso, secondo la ricorrente il diniego opposto dall’Amministrazione resistente si rivelerebbe illegittimo per aver completamente travisato l’oggetto dell’istanza concessoria, posto che la realizzazione di un luogo di culto (concreta opera di urbanizzazione) è stato confuso con un qualsiasi altro tipo di costruzione, che l’art. 107, comma 16 del LUP consentirebbe solo un ampliamento di edifici esistenti e quindi solo in aderenza.
La doglianza nei termini prospettati dalla ricorrente non appare logicamente convincente e pertanto non condivisibile da questo Collegio.
Nella fattispecie che qui interessa ed in relazione agli atti oggetto del presente giudizio, trattasi della realizzazione di un edificio nuovo ed autonomo e non di una modifica di destinazione d’uso, coma la ricorrente vorrebbe far credere con il richiamo della decisione n. 7078 del 13.12.05, al fine di apparire non essere l’edificio di specie offensivo degli interessi tutelati dalle disposizioni dell’ordinamento urbanistico provinciale.
La fattispecie richiamata e decisa con la decisione del Consiglio di Stato citata non appare, né fattualmente né giuridicamente, pertinente.
Infatti, oggetto della decisione del Consiglio di Stato citata era la “realizzazione di una sala di riunione in una preesistente rimessa”, proposta dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova della Val Gardena cioè dall’autorità funzionalmente preposta e competente per un determinato culto autorizzato.
Nel caso di specie il Sindaco era chiamato a rilasciare una concessione edilizia per una costruzione nuova in una zona destinata a verde agricolo.
A nulla può rilevare la destinazione indicata di una “edicola religiosa” o una “sosta votiva o di preghiera”.
Per le dimensioni della progettata “Cappelletta” era necessaria la concessione edilizia a norma dell’art. 66 OUP.
Il diniego opposto appare fondato in relazione alla destinazione agricola del terrenosu cui dovrebbe sorgere l’edificio in parola.
Oltretutto la ricorrente non prova che il piano urbanistico comunale prevede fra le “infrastrutture secondarie” la costruzione, che l’istante vorrebbe realizzare “nell’interesse pubblico”.
Né rileva il fatto che la ricorrente avesse proposto all’Amministrazione comunale la costituzione di una intavolanda servitù a garanzia dell’immodificabilità di volume e destinazione d’uso della progettata cappella.
In conclusione si deve rilevare che la destinazione agricola dell’area su cui dovrebbe sorgere la “Cappelletta” è di ostacolo alla realizzazione della stessa.
Si duole, infine, la ricorrente della violazione del legittimo e qualificato affidamento ingenerato dagli amministratori comunali con l’accordo in occasione dell’incontro del 23.09.2005. Gli atti qui impugnati avrebbero dovuto arrecare una giustificazione analitica delle ragioni per le quali, pur innanzi all’esistenza del sopraccitato accordo, si sarebbe comunque imposto il rigetto dell’istanza di concessione.
Anche questa doglianza non appare fondata.
Il diniego di rilascio di concessione edilizia nel caso de quo è supportato da congrua motivazione, esplicativa delle ragioni impeditive e consente alla istante di ricostruire l’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare il rigetto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla per le spese, siccome il Comune non si è costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese del Comune, che non si è costituito.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 12.03.2008.

IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE

Depositata in segreteria il 15 maggio 2008