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    Sentenza 16 giugno 1994, n.174

    Data: 16 giugno 1994
    Autore:
    Tribunale Amministrativo
    Argomento:
    Riconoscimento titoli
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Scuola secondaria, Titoli accademici pontifici, Diploma in sacra teologia, Abilitazione all'insegnamento, Sessione riservata, Esami di abilitazione
    L’esclusione di un candidato in possesso del diploma di sacra teologia dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all’insegnamento delle scuole secondarie di primo grado è illegittima, perché l’art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, non prevede l’esclusione dei candidati forniti di laurea in sacra teologia o di titoli accademici equipollenti dagli esami di abilitazione, siano essi o no riservati, ma si limita soltanto a vietare l’utilizzo dei detti titoli di studio per l’insegnamento in scuole diverse da quelle dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

    Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. Sentenza 16 giugno 1994, n. 174.

    (Rizzi; Ranalli)

    Diritto

    Il ricorrente è stato escluso dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, indetta con O.M. 2 settembre 1982 in attuazione della L. 20 maggio 1982, n. 270, perché il diploma in sacra teologia in suo possesso, dichiarato equipollente dalle competenti autorità ecclesiastiche alla laurea in sacra teologia, “ha valore solo per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, mentre la validità quale titolo di studio idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedre non risulta estesa dalle disposizioni sopra richiamate alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui trattasi”.

    L’esclusione è stata, innanzi tutto, impugnata per violazione dell’art. 31, primo comma, della L. 19 gennaio 1942, n. 86, il quale così testualmente dispone: “I laureati in sacra teologia, di cui all’art. 40 del concordato tra la Santa Sede e l’Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell’abilitazione e dell’idoneità, ai soli fini dell’insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia”.

    é evidente che la prevista ammissibilità si riferisce agli esami di abilitazione indetti dall’Amministrazione scolastica italiana e che la norma, di carattere generale, limita solo la possibilità del successivo utilizzo della conseguita abilitazione in scuole non ecclesiastiche. Pertanto, una espressa disposizione era necessaria per escludere un laureato in sacra teologia dagli esami di abilitazione, non per ammetterlo, derivandogli questa possibilità direttamente dall’art. 31 della legge n. 86 del 1942.

    La opposta conclusione del decreto di esclusione non si giustifica con l’assunto che l’O.M. 2 settembre 1983 subordina l’ammissione anche all’avvenuta prestazione di un determinato periodo di insegnamento con il “prescritto titolo di studio”. Detto requisito non può che riferirsi al servizio “prestato”, non a quello che potrà essere prestato a seguito dell’abilitazione conseguita. Il ricorrente ha insegnato in una scuola ecclesiastica, legalmente riconosciuta, non in una scuola statale.

    Secondo la parte resistente la sessione degli esami di abilitazione, cui il ricorrente ha chiesto di partecipare, è, in realtà, finalizzata alla sistemazione in ruolo dei docenti precari delle scuole statali: quindi, in mancanza di una espressa deroga alla limitazione prevista dall’art. 31 della L. 19 gennaio 1942, n. 86, il ricorrente, tale non essendo, non poteva che essere escluso.

    Il Collegio considera che la legge n. 270 del 1982 ha previsto due distinte sessioni “riservate” di esami: quella degli artt. 23 e 35, che attribuisce al superamento degli esami il duplice effetto del conseguimento dell’abilitazione e della possibile sistemazione in ruolo, e quella dell’art. 76, che attribuisce solo l’effetto abilitativo all’insegnamento.

    In base a detta distinzione, il Ministero della pubblica istruzione ha emanato più ordinanze in data 2 settembre 1982, e quella cui il ricorrente ha chiesto di partecipare – indetta, appunto, ai sensi dell’art. 76 della legge n. 270 del 1982 – non è diretta all’immissione in ruolo, ma, testualmente, “ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado”, tant’è che potevano parteciparvi anche i docenti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute.

    Da tanto si evince l’insussistenza dell’impedimento alla partecipazione alla detta sessione e, conseguentemente, la violazione dell’art. 31 della L. 19 gennaio 1942, n. 86. Risultando fondato il corrispondente motivo del ricorso, si deve far luogo al suo accoglimento; le ulteriori censure possono dichiararsi assorbite.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.

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