Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Ottobre 2003

Sentenza 16 giugno 1994, n.5832

Cassazione Civile. Sezione Lavoro. Sentenza 16 giugno 1994, n. 5832.

(Benanti; Nuovo)

Considerato in diritto

Con il primo motivo, si denunciano la violazione degli artt. 2119 e 2937 c.c., 3 e 4, l. n. 604/1966, 1 e 15, l. n. 300/1970, 1 e 4, l. n. 108/1990 nonché vizi di motivazione e in subordine si eccepisce l’illegittimità costituzionale di dette norme in riferimento agli artt. 3, 4, 19, 29, 33, 35 e 41 Cost.

Rileva il ricorrente che il Tribunale ha considerato l’Istituto scolastico, gestito dalla Congregazione, come organizzazione di tendenza e ha ritenuto che nel conflitto fra la tendenza della scuola e quella del dipendente debba prevalere la prima, in quanto tutelerebbe il pluralismo religioso garantito dalla Costituzione. Obietta il Consigli che nella specie si trattava di un’attività collaterale rispetto a quella strettamente religiosa della Congregazione, perseguita in forma imprenditoriale e con fini di lucro. Ciò è sufficiente per escludere la tutela della organizzazione di tendenza, come si ricaverebbe dall’art. 4 della l. 108/1990, che esclude dal campo della tutela reale solo i datori di lavoro non imprenditori, che esercitano senza fini di lucro attività di istruzione.

D’altronde l’avere detta Congregazione chiesto di inserire la propria attività di istruzione nel sistema scolastico dello Stato, attraverso il riconoscimento legale e il potere di rilasciare titoli di studio validi per lo Stato, implicherebbe un’autolimitazione del carattere confessionale del programma educativo, incompatibile con il modello proprio del sistema scolastico statale, ispirato ai princìpi supremi della libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe dato per accertato il carattere confessionale e di tendenza della scuola in esame esclusivamente sulla base degli statuti della Congregazione che la gestisce, mentre, a parte la natura imprenditoriale dell’attività, nessuna prova era stata fornita sulla natura confessionale dell’insegnamento impartito, tanto più che esso ricorrente aveva sempre sostenuto che i programmi e i testi adottati da detta scuola non erano diversi da quelli in uso presso le scuole statali e il Collegio ospitava allievi anche di famiglie non cattoliche.

Aggiungeva il Consigli che, se la Corte fosse di contraria opinione, si imporrebbe la necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle norme predette, in quanto consentono che costituisca giusta causa o giustificato motivo di licenziamento il matrimonio civile contratto dal docente di una scuola, gestita da un ente ecclesiastico cattolico con fini di lucro e con riconoscimento legale.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione delle stesse norme nonché vizi di motivazione, rileva il ricorrente che la Costituzione garantisce i diritti fondamentali della persona a tutti i cittadini anche all’interno delle formazioni sociali e fra questi diritti vi è quello di formare una famiglia fondata sul matrimonio, mentre è espressione della libertà di coscienza la scelta del rito con cui contrarre il matrimonio medesimo.

Non si tratta quindi di stabilire in caso di conflitto fra due tendenze (quella della scuola e quella del lavoratore) quale debba prevalere, ma di verificare se la compressione di un diritto fondamentale della persona sia compatibile con l’inderogabilità delle garanzie costituzionali.

Sotto questo profilo assume una decisiva rilevanza il fatto che il rapporto di lavoro sia intervenuto con un docente laico, assunto con un rapporto esclusivamente contrattuale. Scegliendo questa strada per provvedere all’insegnamento nelle scuole confessionali, la Congregazione si assoggetta alla forma giuridica del contratto di lavoro subordinato e non può quindi imporre restrizioni alla libera coscienza del lavoratore, se non negli stretti limiti in cui ciò sia richiesto dalla natura dell’attività lavorativa con riferimento alle mansioni svolte.

D’altronde lo stesso contratto di lavoro, nel quale il docente dichiarava di condividere il progetto educativo della scuola cattolica, non comportava l’adesione all’etica cattolica in tutti i suoi aspetti, anche personalissimi della sfera privata extralavorativa.

Una diversa interpretazione delle clausole contrattuali le renderebbe vessatorie e quindi invalide perché non separatamente sottoscritte.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 604/1966, 1, 8, 13 e 15 della l. n. 300/1970 nonché vizi di motivazione in riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e gli artt. 3, 4, 19, 33 e 41 Cost., rileva il Consigli che il comportamento extralavorativo del docente deve essere valutato non in base all’interesse religioso dell’ente ecclesiastico che gestisce la scuola, ma con riferimento all’interesse del datore di lavoro al buon funzionamento della scuola medesima. Ora, a parte il rilievo che nessuna prova è stata nella specie fornita circa un’asserita perdita di credibilità del docente presso gli alunni a causa del matrimonio civile, osserva il ricorrente che egli impartiva un insegnamento (quello di educazione fisica) basato su princìpi e regole tecniche indifferenti alle convinzioni religiose, che quindi può essere affidato anche a un non cattolico, senza che ciò incrini in alcun modo l’immagine della scuola.

Nel caso che si ritenesse, invece, impossibile distinguere allo stato attuale della legislazione la situazione del docente, che impartisce un insegnamento significativo per la trasmissione del messaggio filosofico o religioso da quella del docente che svolge un insegnamento indifferente o comunque esercita mansioni neutre rispetto alla tendenza, sorgerebbe la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l. n. 108 del 1990, nella parte in cui delimita la rilevanza della tendenza in funzione delle caratteristiche del datore di lavoro e non in funzione della natura delle mansioni, neutre o significative (ai fini della tendenza) del lavoratore con riferimento agli artt. 3, 4, 19, 33 e 41 Cost.

I tre motivi, che per evidenti ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei limiti che verranno di seguito precisati.

Secondo la definizione di un’autorevole dottrina le organizzazioni di tendenza sono costituite da quelle entità costituite e operanti per il perseguimento di finalità ideali o confessionali o politiche o sindacali.

L’emersione nella disciplina positiva di una siffatta tipologia si è avuta con la l. 11 maggio 1990, n. 108, sui licenziamenti individuali, che nell’art. 4, primo comma, seconda parte, ha escluso la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti “dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.

Tale disposizione, che richiama anche nel requisito della mancanza di attività lucrativa la descrizione delle organizzazioni di tendenza contenuta nella sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 1975, n. 189, ha un’applicazione più ampia, perché comprende anche l’attività culturale, che viene spesso svolta da enti, che non sono affatto portatori di una tendenza e si definiscono anzi statutariamente come apolitici e aconfessionali.

Il privilegio riconosciuto dalla norma nei confronti degli enti suddetti consiste nel conservare la tutela meramente obbligatoria (tutela fino a quel momento esistente come datori di lavoro non imprenditori a norma dell’art. 15, l. 15 luglio 1966, n. 604), e ciò anche quando il superamento del livello occupazionale stabilito dall’art. 2 della l. n. 108 del 1990 comporterebbe l’applicazione della tutela reale a norma dell’art. 1 della stessa legge.

Ma detta norma, che serve a regolare gli effetti di un normale licenziamento legittimo, nulla dice sul problema fondamentale di questa causa, che è il licenziamento ideologico, in ordine al quale l’art. 4 in ogni caso non trova applicazione.

Il licenziamento ideologico infatti o è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e in tal caso al lavoratore spetta in ogni caso la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (art. 3, l. n. 108/1990) o è legittimo, quando l’adesione ideologica è requisito di autenticità della prestazione, e in tale ipotesi nessuna tutela (né reale né obbligatoria) spetta al lavoratore.

E in proposito va sottolineato il carattere particolarmente odioso del licenziamento ideologico, che priva il soggetto del proprio lavoro (e in alcuni campi, particolarmente afflitti da disoccupazione, della possibilità stessa di procurarsi i mezzi di vita) per aver esercitato diritti solennemente garantiti dalla Costituzione, come la libertà di opinione, la libertà di religione e, nel campo della scuola, la libertà di insegnamento.

Per tutelare i lavoratori nell’esercizio di tali diritti costituzionali anche nell’ambito del luogo di lavoro furono introdotti l’art. 4 della l. 15 luglio 1966, gli artt. 8 e 15 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e l’art. 3, l. 11 maggio 1990, n. 108, già citato.

Fu anche emanata la l. 15 febbraio 1974, n. 36, per ricostruire il rapporto assicurativo di quei lavoratori, che antecedentemente all’introduzione di tali norme, avevano perso il posto di lavoro per motivi politici, religiosi o sindacali.

Questi brevi richiami all’atteggiamento particolarmente severo del legislatore in materia di licenziamento ideologico sono necessari per chiarire che le eccezioni a tali norme possono essere ammissibili solo negli stretti limiti in cui sono indispensabili a garantire altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà dei partiti politici e dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della scuola.

E a questo proposito va innanzitutto precisato che, al di fuori delle attività istituzionali vere e proprie (nella specie le attività di religione e di culto), la tendenza, che viene in considerazione ai fini della particolare tutela sopra indicata, non è quella dell’ente, che esercita l’attività collaterale (anche se rientrante nei propri fini) ma quella che contraddistingue l’attività medesima.

Pertanto, anche se l’assistenza agli infermi rientra nelle finalità di molte congregazioni religiose, l’istituzione e la gestione di una clinica non costituisce un’attività caratterizzata dalla tendenza, in quanto il suo scopo istituzionale non è la diffusione degli insegnamenti della Chiesa cattolica, ma la cura e l’assistenza degli ammalati.

Ne consegue che l’eventuale conversione di un medico o di un infermiere ad altra religione, anche se può offendere la suscettibilità della congregazione datrice di lavoro, non può costituire legittimo motivo per un suo licenziamento.

Per quanto attiene, invece, alle scuole gestite dagli enti ecclesiastici, la tendenza è insita nella caratterizzazione dell’insegnamento (ispirato ai princìpi della Chiesa cattolica), che viene in esse impartito, tanto da chiamarsi espressamente “scuole cattoliche”.

La possibilità dell’istituzione di scuole ideologicamente orientate non contrasta con la laicità dello Stato, quale risulta dai princìpi supremi del nostro ordinamento costituzionale (vedi Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203): tale laicità viene garantita, nell’ambito della scuola statale, attraverso la tutela costituzionale della libertà di insegnamento contenuta nell’art. 33 Cost. Tale articolo esclude anche il monopolio statale dell’istruzione e riconosce ad enti e privati il diritto di istituire scuole.

Tale diritto non rientra nella libertà di impresa e non obbliga il gestore, come sembra ritenere il ricorrente, a garantire nell’ambito dell’istituto privato le regole di laicità e di libertà di insegnamento, applicate nell’ambito delle scuole statali.

Se fosse così, il pluralismo scolastico garantito dall’art. 33 Cost. non avrebbe alcun senso e non avrebbe suscitato l’ampia discussione, che avvenne nell’assemblea costituente.

Il terzo comma dell’art. 33 consente invece l’istituzione di scuole ideologicamente orientate e la libertà delle scuole cattoliche è stata pattiziamente ribadita con l’art. 9 del nuovo concordato.

Né la situazione muta nei confronti delle scuole private che abbiano ottenuto la parificazione: tale provvedimento produce i più limitati effetti dell’equiparazione del titolo di studio fornito dall’istituto parificato a quello rilasciato dalle scuole statali, ma non incide minimamente sulla eventuale tendenza ideologica della scuola privata.

Se quindi non contrasta con l’art. 33 Cost., l’istituzione di scuole confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, ne deriva necessariamente, come ha osservato Corte cost., 29 dicembre 1972, n. 195, che la libertà d’insegnamento da parte dei singoli docenti, libertà pienamente garantita nelle scuole statali, incontra nel particolare ordinamento di siffatte scuole, limiti necessari a realizzare le loro finalità. Ha aggiunto il giudice delle leggi, occupandosi in quella occasione dell’Università Cattolica, che, negando il potere di recesso dal rapporto di lavoro nei confronti dei docenti, che seguano indirizzi religiosi o ideologici contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si negherebbe la libertà di questa e, se si tratta di una scuola orientata confessionalmente, si violerebbe la libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale.

Tale sentenza è stata espressamente richiamata nel protocollo addizionale stipulato in occasione del nuovo concordato come impegno della Repubblica italiana ad interpretare l’art. 10, comma 3º, del nuovo concordato (relativo all’Università Cattolica del Sacro Cuore) secondo i principi contenuti in detta pronuncia.

E tuttavia i casi più frequenti di licenziamento ideologico nelle scuole cattoliche non riguardano le mutate convinzioni religiose dei dipendenti (come avvenne nel caso che ha dato origine alla pronuncia della Corte costituzionale) quanto comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata, comportamenti non coerenti con gli insegnamenti della Chiesa.

E in proposito va rilevato che la sentenza impugnata ha ravvisato nel matrimonio civile, contratto dall’insegnante di una scuola cattolica, un’ipotesi di giustificato motivo di licenziamento, contrattualmente prevista dall’art. 25 del contratto collettivo di settore del 1976, ipotesi consistente nell’”assumere atteggiamenti esteriori nell’Istituto o fuori che contrastino con l’impostazione cattolica dell’Istituto stesso”. Ma tale soluzione non tiene conto della circostanza che, se pure la domanda del docente, sottoscritta al momento dell’assunzione, faceva riferimento a detto accordo collettivo, bisognava tener presente il contratto collettivo vigente al momento del licenziamento (quello stipulato il 22 febbraio 1988) che all’art. 45 prevede come ipotesi di licenziamento con preavviso il “comportamento in contrasto con quanto previsto al secondo comma dell’art. 7 all’interno dell’Istituto” e cioè: comportamenti tenuti durante l’espletamento della prestazione lavorativa, che fossero in conflitto con la realizzazione dell’indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l’istituzione.

Sicché il problema andava se mai risolto secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di comportamenti extralavorativi: “i comportamenti del lavoratore nella sua vita privata sono estranei all’esecuzione della prestazione lavorativa e quindi sono normalmente irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento, a meno che, per la loro gravità e natura, siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto” (vedi in questo senso da ult. Cass. 3 aprile 1990, n. 2683; Cass. 26 gennaio 1989, n. 472; Cass. 19 giugno 1987, n. 5428).

Ma il caso in esame va risolto in base ad altri principi.

Si è detto sopra che la tendenza, che trova protezione nella Costituzione, è quella insita nell’attività svolta e non anche quella propria dell’ente, che esercita una qualsiasi attività compresa nei propri fini. E si è accennato anche al fatto che non può costituire giustificato motivo di licenziamento la conversione ad altra religione (e tanto meno il matrimonio civile) di un medico dipendente da una clinica, solo perché gestita da un ente ecclesiastico.

Si è anche accennato ai gravi problemi che suscitano (anche sul piano personale) licenziamenti ideologici motivati da comportamenti, che rappresentano l’esercizio di diritti solennemente garantiti dalla Costituzione.

Il sacrificio di tali diritti è ammissibile solo in via del tutto eccezionale e nei limiti in cui vengono a trovarsi in contrasto con altri principi costituzionalmente tutelati, quale è, nella specie, la difesa dell’autenticità della tendenza, garantita dal principio della libertà della scuola, sancito dall’art. 33 Cost.

Tale conflitto può verificarsi, però, solamente nei confronti di quegli insegnamenti (e dei relativi docenti) che caratterizzano la tendenza. Nell’ambito di una scuola cattolica vi sono mansioni (quelle del personale esecutivo e tecnico) e insegnamenti del tutto indifferenti rispetto alla tendenza della scuola.

L’adesione di quei dipendenti e di quei docenti agli insegnamenti della Chiesa cattolica e la coerenza con essi della loro vita privata soddisfa solo la tendenza della congregazione religiosa, che gestisce la scuola cattolica, ma non la tendenza confessionale della scuola, che nessun attentato può ricevere da un diverso orientamento ideologico di dipendenti e di insegnanti, che svolgono attività o insegnamenti in nessun modo influenzati dalla tendenza della scuola.

Fra tali insegnamenti vi è certamente quello di educazione fisica impartito dal professor Consigli, trattandosi di una materia che prescinde completamente dall’orientamento ideologico del docente.

Né vale obiettare, come fa la sentenza impugnata, che il prof. Consigli nel suo insegnamento viene a contatto con gli allievi, perché il semplice contatto con essi durante le lezioni di ginnastica non è di per sé idoneo ad orientare ideologicamente in modo diverso i giovani, salvo che non risulti (e nella presente causa ciò non è mai stato affermato da alcuno) che il prof. Consigli avesse diffuso e propagandato fra gli allievi idee e atteggiamenti in contrasto con l’indirizzo cattolico della scuola.

Altro argomento irrilevante è la partecipazione del prof. Consigli al Collegio dei docenti dal quale vengono effettuate le periodiche valutazioni del profitto e della condotta degli allievi, perché in tale attività l’insegnante viene a contatto solo coi suoi colleghi (certamente non influenzabili dal suo eventuale diverso orientamento ideologico) né risulta in alcun modo che egli nei giudizi espressi in tale sede nei confronti degli allievi si sia fatto mai condizionare dai suoi personali convincimenti.

Se quindi nemmeno un mutato atteggiamento ideologico di un professore di educazione fisica può costituire attentato all’indirizzo educativo cattolico della scuola, a maggior ragione non lo può costituire un comportamento solamente incoerente con gli insegnamenti della Chiesa.

Entro questi limiti le censure mosse dal ricorrente coi primi tre motivi di ricorso meritano accoglimento.

Appare superfluo rilevare che la presente decisione sui principi generali circa la tutela della libertà delle scuole cattoliche è conforme a Cass. 21 novembre 1991, n. 12530 e diverge da essa solo sulla soluzione data alla legittimità del licenziamento valutata nel caso in esame in relazione all’insegnamento impartito dal docente.

L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso rende superfluo l’esame del quarto motivo, che si incentra esclusivamente sulla questione subordinata degli effetti che una sentenza d’appello dichiarativa della legittimità del licenziamento ha sulle retribuzioni percepite dal dipendente a seguito di un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro pronunciato dal giudice di primo grado e non eseguito dal datore di lavoro.

In conclusione vanno accolti i primi tre motivi di ricorso per quanto di ragione e va dichiarato assorbito il quarto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Tribunale di Prato anche in ordine alle spese del presente giudizio

(omissis)