Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2003

Sentenza 17 giugno 1993, n.250

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna. Sentenza 17 giugno 1993, n. 250.

Diritto

La fattispecie, nella sua apparente complessità poiché per qualche ambito riguardante i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica si risolve tuttavia rapidamente con la lettura e la corretta applicazione dell’art. 6, 11º comma, lett. d) ed f), d.p.r. 31 maggio 1974 n. 416 sulla istituzione di organi collegiali nelle scuole statali.

Questa norma della legge delegata affida alla competenza dei consigli di circolo o di istituto di deliberare sulla programmazione e sulla attuazione di attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. Nonché alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo.

Deve riuscire evidente, se non si vogliano fare forzature al dettato della legge, che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente, la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose.

Non è necessario alcun altro commento, tanto sono chiari la significazione lessicale delle attività menzionate dalla legge e il concetto di atto di culto o di pratica religiosa.

Lo Stato italiano, pur se non indifferente rispetto al fenomeno religioso, riafferma la propria laicità nell’art. 7 Cost. laddove “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.

I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, cioè da accordi internazionali che, come tali, entrano a far parte dell’ordinamento interno italiano solo in virtù di leggi di esecuzione. Leggi quindi ordinarie che come tali non possono porsi in contrasto con i principi e i precetti della Costituzione dello Stato.

La legge ordinaria che ratifica e dà esecuzione alle modifiche al concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, concordate il 18 febbraio 1984, è la l. 25 marzo 1985 n. 121 che, all’art. 9, riafferma il principio fondamentale della libertà della scuola e l’esigenza del rispetto delle previsioni costituzionali.

Assicura poi l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, muovendo dal riconoscimento del valore della cultura religiosa e dalla considerazione che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Questa disposizione di legge giova sicuramente alla comprensione delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e perciò delle loro reciproche posizioni.

Intanto, se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale.

Ed infatti lo Stato italiano assicura l’insegnamento scolastico della religione cattolica, proprio perché riconosce il valore della cultura religiosa ed insieme che i principi in particolare della religione cattolica sono parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Al di là però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle materie di programma.

Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche, oltre a configurare una evidente violazione della legge, significa voler fare entrare dalla finestra ciò che non si può fare entrare dalla porta.

Del resto, la norma concordataria sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, divenuta norma del diritto nazionale in virtù della legge di esecuzione, deve ritenersi norma di carattere eccezionale rispetto al principio della laicità dello Stato italiano enunciato dal 1º comma dell’art. 7 Cost. E perciò deve ritenersi norma di stretta interpretazione.

Così da non consentire, per una pretesa analogia, di ricomprendervi attività assolutamente ad esso non attinenti, quali il compimento di atti di culto o la celebrazione di riti religiosi.

Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi ad essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 l. n. 121) ed alla attività educativa di essa.

Diversamente ragionando, assisteremmo ad una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istruzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.

Una interferenza che addirittura elimina l’insegnamento della materia curriculare e la normale ora di lezione, ad essa sostituendo un atto di culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l’insegnamento della religione.

La chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce, non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell’ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentano commettono senza dubbio una illegittimità.

Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma la erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo ed in sostituzione delle normali ore di lezione.

Questo soprattutto è l’aspetto di illegittimità per violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge (art. 6, 2º comma, lett. d ed f, d.p.r. 31 maggio 1974 n. 416) delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna.

Il tribunale così perviene alla decisione di merito, negando validità alle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’avvocatura dello Stato: per riconoscere nei ricorrenti l’interesse all’impugnazione basterà considerare che in una situazione di adesione, anche di un solo studente o anche di un solo docente alla celebrazione del rito religioso o al compimento dell’atto di culto o alla visita pastorale, durante le normali ore di lezione, avverrebbe che lo studente aderente rinuncerebbe all’insegnamento di una materia curriculare – e non potrebbe neanche farlo – oppure, nel caso di allontanamento dalla classe del docente, si avrebbe lo stesso effetto per tutti gli studenti della classe, i quali verrebbero così privati dell’insegnamento della materia per quell’orario prevista nel calendario scolastico.

E quand’anche il docente venga da altro docente non aderente sostituito, ne deriverebbe la lezione di una diversa disciplina e in ogni caso un fatto interruttivo del metodo normale di insegnamento o non in armonia con lo stato di svolgimento del programma quale tenuto dal docente della classe.

In ogni caso un turbamento e un disordinamento, un intralcio ed un pregiudizio all’ordinato e normale andamento dell’attività scolastica, formativa ed educativa, con ovvio, evidente danno per la formazione culturale degli studenti, che è la primaria finalità della scuola.

E non può certo dubitarsi che i genitori degli studenti abbiano interesse a che i giovani, per questo fine appunto mandati a scuola, ricevano dagli insegnanti, cioè dalle loro fonti istituzionali di istruzione, quella istruzione e quel bagaglio culturale che servirà loro nella vita e nelle realizzazioni future. E non ne siano invece distratti da attività e pratiche in nessun modo attinenti alla vita e alle attività della scuola, anzi ad esse del tutto estranee.

Certamente, anche il comitato bolognese “Scuola e Costituzione”, le cui finalità si colgono immediatamente dalla stessa sua denominazione, ha, come associazione al fine specifico diretta, effettivo ed innegabile interesse alla impugnazione, per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli dei genitori degli studenti.

Qui non si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose – facoltà dalle impugnate delibere assicurata – il problema è a monte ed è un altro: la illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito l’inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla scuola ed alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo, che resta ovviamente tale nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti o docenti di non partecipazione.

L’assicurazione di questa facoltà non elimina, come è evidente, il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento del normale e ordinato andamento della vita e dell’attività scolastica conseguente e consistente nella soppressione, non importa se anche limitata ad una sola unità, dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale. Di un atto di fede che si compie nei templi a ciò destinati o nel foro interno della propria coscienza e non certo nelle sedi e negli ambiti scolastici.

Un’alterazione ed un sovvertimento del normale e previsto andamento scolastico e del funzionamento della scuola con reale nocumento per lo studio e la formazione degli studenti, nel che appunto sta la illegittimità delle impugnate deliberazioni.

I ricorsi, infine, non andavano notificati alla Chiesa cattolica la quale nella fattispecie processuale non è presente quale istituzione, bensì quale entità spirituale, come tale priva di una soggettività giuridica e di un non riconoscibile controinteresse.

Per quanto detto, le deliberazioni dei consigli di circolo impugnate coi ricorsi giurisdizionali, sono illegittime per violazione della legge e vanno per conseguenza annullate.

Dall’annullamento va esclusa la impugnata circolare ministeriale la quale, presentandosi come un atto dal contenuto e dalla finalità soltanto interpretativi, non ha attitudine lesiva delle posizioni soggettive dei ricorrenti.

I ricorsi giurisdizionali vanno dunque accolti, con l’annullamento delle impugnate deliberazioni dei consigli di circolo di Vergato e di Bologna, siccome affette da illegittimità per violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge, precisamente dell’art. 6, 2º comma, lett. d) ed f), d.p.r. 31 maggio 1974, n. 416.