Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Novembre 2007

Sentenza 18 aprile 2007, n.1778

Consiglio di Stato. Sentenza 18 aprile 2007, n. 1778: “IRC: concorso riservato per il personale docente di religione e titoli di qualificazione professionale richiesti”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3388/06, proposto dalla sig.ra (…) rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Squillace ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Gian Giacomo Porro n. 8, presso lo studio dell’avv. Luigi Carvelli;

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Direzione Generale – Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati

e nei confronti

delle sig.re (…), non costituite in giudizio;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sezione di Catanzaro, n. 2566/05 emessa in data 27 dicembre 2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la pubblica udienza del 13 febbraio 2007, il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, l’avv. Torchia per delega dell’avv. Squillace e l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria, Sezione di Catanzaro, la sig.ra( …), impugnava la graduatoria definitiva pubblicata in data 18.02.2005, relativa al concorso riservato per il personale docente di religione – Scuola dell’infanzia e primaria, bandito con Decreto Dirigenziale MIUR del 02.02.2004, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale ed in particolare il provvedimento prot. 5130/P, di pari data, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con cui è stata approvata la graduatoria de qua.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.

Avverso la predetta sentenza propone appello la sig.ra (…) contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum, lamentando eccesso di potere per vizio nel procedimento, per sviamento e per disparità di trattamento e chiedendo l’annullamento della sentenza stessa.

In particolare la ricorrente lamenta l’errata valutazione dei titoli per via dell’equivocità della normativa concorsuale, a causa della quale ogni candidato può conseguire un punteggio diverso per titoli a seconda delle modalità di compilazione della propria domanda.

Ritiene inoltre che l’Amministrazione avrebbe dovuto operare un raffronto tra i diversi titoli e scegliere il punteggio più favorevole anche invitando la candidata a precisare l’indicazione del voto del Diploma Accademico di Magistero, rispettando così la par condicio dei partecipanti.

Infine rileva la disparità di trattamento, deducendo che in una situazione esattamente sovrapponibile a quella per cui è causa, l’Amministrazione ha giustamente accolto le richieste di altra candidata che pure reclamava una valutazione di titoli tale da consentirle di conseguire un migliore punteggio.

L’Avvocatura Generale dello Stato con l’atto di costituzione chiede il rigetto del ricorso.

All’udienza del 13 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Le censure dedotte non possono essere condivise, stante l’erroneità dei presupposti su cui si fondano.

Con Decreto Dirigenziale MIUR del 02.02.2004 è stato indetto un concorso riservato al personale docente di religione per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari.

L’allegato 5 del bando di concorso contiene la disciplina relativa alla valutazione dei titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’insegnamento della religione nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, prevedendo le seguenti ipotesi:

a) diploma di scuola magistrale(valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia) fino ad un massimo di punti 4;

b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo 297/94 fino ad un massimo di punti 4;

c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al Dm 15.7.87 e successive modificazioni e integrazioni: si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4;

d) diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del DPR 751/85, si valutano solo i titoli che rechino un punteggio, fino ad un massimo di punti 4;

e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione:punti 0,50;

f) diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione:punti 0,50.

Con specifico riferimento alla lettera c) è previsto che il titolo di accesso alla procedura concorsuale è costituito dalla combinazione di altro diploma di scuola secondaria superiore, diverso dal diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose, che può essere costituito alternativamente o dal diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al Dm 15.07.1987.

La ricorrente ha dichiarato come titoli di accesso al concorso il diploma di scuola secondaria unito al diploma di scienze religiose (combinazione che, per via della votazione di quest’ultimo – 106/110 –, dà diritto ad un punteggio pari a punti 3,60) e come titolo aggiuntivo il diploma accademico di magistero (punti 0,50) per un totale di punti 4,10.

La ricorrente impugna la graduatoria chiedendo la valutazione del suo diploma di scuola secondaria unitamente al diploma di magistero come titolo di accesso (combinazione che, per via della votazione di questo – 88/90-, darebbe diritto a punti 4,00) ed il diploma di scienze religiose come titolo aggiuntivo (e dunque pari a punti 0,50), affermando di avere così diritto a punti 4,50, invece dei 4,10 assegnati.

Osserva il collegio che la ricorrente può usufruire di due diverse combinazioni che danno entrambe diritto all’accesso alla graduatoria seppure con un punteggio diverso.

L’art. 6, quarto comma, del bando prevede che “nel modello di domanda devono essere dichiarati analiticamente, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, oltre ai titoli che danno l’accesso al concorso, anche i titoli valutabili”.

Il successivo quinto comma prevede che non saranno presi in considerazione i titoli valutabili conseguiti dopo la presentazione della domanda di ammissione al concorso “nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione”.

Nel caso de quo, da una parte, dalla domanda emerge una scelta chiara della ricorrente per l’accesso attraverso il diploma di scuola secondaria unito al diploma di scienze religiose, anche se esso era meno vantaggioso in termini di punteggio e, dall’altra, nella domanda stessa non è indicato il punteggio dell’altro titolo religioso (il diploma di magistero), mancando quindi un dato fondamentale per la sua valutazione quale titolo di accesso, appunto in contrasto con il citato quinto comma.

Pertanto, l’Amministrazione non era comunque in grado di determinare autonomamente il punteggio più vantaggioso per la ricorrente o, ancora più correttamente, d’instaurare un contraddittorio con la stessa per chiarire quale fosse il titolo di accesso scelto.

E’, infatti, ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei pubblici concorsi ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari giacché, in tal caso, dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale (C. di S., VI, 27 settembre 2002 n. 4954, id., 14 febbraio 1996, n. 212).

Nel caso de quo l’indicazione successiva del voto con cui è stato conseguito il diploma di magistero e la sua valutazione congiuntamente al diploma di scuola secondaria come titolo d’accesso porterebbe, ove consentita, ad una modificazione del contenuto sostanziale degli atti e documenti stessi e non una loro mera integrazione.

Ne deriva l’infondatezza dell’intero ricorso.

Quest’ultimo deve conseguentemente essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere opportunamente compensate.

P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Carmine VOLPE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere

Manfredo ATZENI Consigliere Est.

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere Segretario

MANFREDO ATZENI GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il….18/04/2007