Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Luglio 2018

Sentenza 18 giugno 2018, n.16031/18

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’11.11.2015- 13.11.2015 (nr. 7988 del 2015), rigettava l’appello principale e quello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando in merito alla domanda di impugnativa del licenziamento (intimato il 17.6.2010) proposta da A.P. nei confronti della Associazione L.M. Onlus (di seguito, per brevità, Associazione), dichiarava l’illegittimità del recesso ed applicava la tutela obbligatoria, in ragione della qualità di organizzazione di tendenza dell’Associazione, datrice di lavoro.

2. Per la questione che in questa sede residua, la Corte territoriale osservava che l’Associazione aveva riacquistato a pieno titolo lo status di ONLUS, avendo l’Agenzia delle Entrate revocato il precedente provvedimento di cancellazione, e che, dunque, la qualità di datore di lavoro “non imprenditore” era conclamata per tabulas trattandosi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale; che, inoltre, per statuto, perseguiva l’attività di ricerca sui disabili, lo studio dei problemi psico -socio sanitari dei medesimi, la collaborazione con Istituti per la riabilitazione dei disabili, l’assistenza alle persone con disabilità.

La Corte di appello, inoltre, giudicava irrilevanti, ai fini della natura imprenditoriale o meno dell’associazione, le circostanze rappresentate dalla suddivisione operativa in tre sedi dell’organizzazione, dal numero dei dipendenti, dell’entità del fatturato, in quanto detti elementi erano disgiunti dall’ulteriore e necessario requisito della distribuzione di «utili»; il regime sanzionatorio del licenziamento privo di giustificazione era, dunque, quello obbligatorio, a prescindere da ogni accertamento in merito allo svolgimento o meno di mansioni connesse con la tendenza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, A.P., affidato a due motivi.

4. Ha resistito l’Associazione con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi.

5. La causa è stata fissata per l’Adunanza Camerale del 25.1.2018, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria; il Collegio ha ravvisato le condizioni per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Ha depositato memoria l’Associazione controricorrente.

Ragioni della decisione

1. Deve essere, preliminarmente, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ex art. 366 cod.proc.civ., sollevata dalla associazione controricorrente, in quanto il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti processuali e di tutti gli elementi indispensabili alla decisione delle questioni devolute a questa Corte.

Sintesi dei motivi del ricorso principale.

2. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 18 della legge 300 del 1970, la falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 108 del 1990, dell’art. 8 della legge 604 del 1966 e dell’art. 2 della legge 108 del 1990. Censura la decisione nella parte in cui afferma la natura non imprenditoriale e non lucrativa della attività svolta dall’associazione controricorrente; critica, inoltre, l’operata sussunzione delle attività di cui allo Statuto nell’ambito di quelle di cui all’art. 4, comma 1, della legge nr. 108 del 1990 ed, infine, censura il giudizio di irrilevanza del contenuto delle mansioni, neutre, rispetto agli scopi «qualificanti» l’organizzazione.

3. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ – deduce la violazione dell’art. 2697 cod.civ, dell’art. 115 cod.proc.civ e dell’art. 2082 cod. civ., per aver la Corte di appello affermato la natura non imprenditoriale dell’associazione, nonostante risultasse che quest’ultima avesse tre sedi – di cui una dedicata a centro di riabilitazione privata – con un fatturato annuo pari ad € 2.000.000 negli ultimi tre esercizi e prestazioni private offerte anche all’estero.

Esame dei motivi del ricorso principale.

4. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.

5. Occorre premettere che la disciplina stabilita per le cosiddette «organizzazioni di tendenza» dall’art. 4 della legge nr. 108 del 1990 di esclusione dell’operatività della tutela reale di cui all’art. 18 della legge nr. 300 del 1970, nel testo vigente al tempo del licenziamento (prima delle modifiche introdotte dalla legge nr. 92 del 28.6.2012), si pone in termini derogatori della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all’art. 4 della Cost. ( cfr. Cass. nr. 16349 del 2017 ; Cass. 3868 del 2012; Cass. nr. 24437 del 2010).

6. L’art. 4 della legge nr. 108 del 1990 è, dunque, norma eccezionale e di stretta interpretazione; ai fini della sua operatività è necessario che il licenziamento sia intimato da un datore di lavoro «non imprenditore» che svolga «senza fini di lucro» una «attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto» (cfr., per tutte, Cass. nr. 10155 del 2005).

7. Laddove, infatti, l’organizzazione di tendenza eserciti un’attività strutturata a modo di impresa, essa finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di lavoro, di modo che un diverso trattamento rispetto agli altri datori di lavoro non sarebbe giustificabile ( cfr. Cass. nr. 16349 del 2017 cit., Cass. nr. 18952 del 2016, Cass. nr. 22256 del 2015).

8. Attività che, per essere qualificata come imprenditoriale, alla stregua dei parametri fissati dall’art. 2082 cod.civ., deve essere un’attività economica organizzata con criteri di economicità della gestione (vale a dire finalizzata alla copertura dei costi con le entrate e non semplicemente rivolta al perseguimento dei fini sociali dell’ente), a prescindere dalla esistenza di un vero e proprio fine lucrativo (cfr. Cass. nr. 1367 del 2004; Cass. 11 luglio 2001 nr. 9396 e 20 dicembre 2002 nr. 18218).

9. Esercita, dunque, attività di impresa l’Associazione che agisca con metodo «economico» ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo, invece, a detta qualifica (di imprenditore, appunto) l’esercizio di attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi ( cfr. Cass. sez. un. 11.4.1994 nr. 3353).

10. Osserva allora la Corte che la sentenza impugnata è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto di desumere la natura non imprenditoriale dell’associazione dalla qualifica di Onlus riconosciuta alla medesima.

11. L’essere, infatti, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell’art. 10 del D.lgs nr. 460 del 1997, assicura uno dei presupposti richiesti dall’art. 4 della legge nr. 108 del 1990 (id est svolgimento di attività senza fine di lucro) ma non dimostra, per tabulas, come sostenuto dai giudici di merito, la natura non imprenditoriale dell’organizzazione che, invece, può essere esercitata in forma di impresa sociale.

12. Del tutto neutra è, peraltro, la circostanza relativa alla mancata distribuzione degli utili che, pure, la sentenza impugnata valorizza ai fini dell’esclusione sia dello scopo di lucro che della natura imprenditoriale dell’associazione.

13. La Corte di appello ha, poi, ritenuto che «la promozione dell’attività di ricerca sui disabili, lo studio dei problemi psico-socio-sanitari dei medesimi, la collaborazione con Istituti per la riabilitazione dei disabili, l’assistenza alle persone con disabilità, ecc.» perseguita, per Statuto, dall’Associazione, integrassero attività riconducibile all’art. 4.

14. La conclusione dei giudici di merito, anche in parte qua, è inesatta.

15. Occorre rilevare come, pur mancando nel nostro diritto positivo una definizione di «organizzazione di tendenza» la stessa, per come elaborata sul piano teorico, evoca una fattispecie associativa che si caratterizza per la «diffusione di valori ideologicamente caratterizzati».

16. Di tale fenomeno, l’art. 4 della legge nr. 108 del 1990 offre un riconoscimento formale, stabilendo l’affrancamento dalla tutela reale dell’organizzazione di tendenza; beneficio che, come è stato osservato, «è […] finalizzato a proteggere la sua libertà ed a consentire il perseguimento degli obiettivi che l’ordinamento reputa meritevoli e che giustificano una disciplina differenziata, senza che ne soffra il principio di uguaglianza» (Cass. nr. 4983 del 2014, in motivazione, paragr.9).

17. Il privilegio dell’esenzione dall’applicazione dell’art. 18 della legge nr. 300 del 1970 – oggi peraltro abolito per effetto dell’art. 9 comma 2 del d. Igs nr. 23 del 2015 – è, però, collegato, come si è detto, alla sussistenza di un triplice requisito (uno in positivo e due in negativo): l’identificabilità di una organizzazione di tendenza nominata, la mancanza dello scopo di lucro, la mancanza di un’impresa ( Cass. nr. 7837 del 2005).

18. La disciplina dell’art. 4 della legge nr. 109 del 1990 non può dunque trovare applicazione nel caso di specie, in ragione degli scopi palesati dallo Statuto della Associazione – e riportati nella sentenza impugnata – che, di natura assistenziale e socio sanitaria, risultano estranei al campo di applicazione della norma, per essere privi di qualsiasi finalità ideologica, tipicamente connessa alle attività in essa delineate ( «di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto»).

19. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Sintesi dei motivi del ricorso incidentale.

20. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- l’Associazione deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistito nell’omessa valutazione di un secondo licenziamento, non impugnato, che avrebbe impedito in ogni caso la tutela reintegratoria.

21. Con il secondo -ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ – deduce l’omessa valutazione delle prove, con riferimento a quelle documentali offerte.

22. Osserva la Corte che entrambi i motivi si arrestano al rilievo di inammissibilità, configurando, anche il secondo, al di là della sua formale rubricazione, un vizio di motivazione, inerendo ai fatti da provare in causa.

23. Occorre allora considerare, a tenore dell’articolo 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme», come nella fattispecie di causa.

La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’Il settembre 2012 (articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel presente giudizio l’atto di appello risulta depositato il 19 dicembre 2012 ( cfr. pag. 5, punto 5. del controricorso e pag. 4 del ricorso).

24. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che, procedendo a nuovo esame della fattispecie, farà applicazione del seguente principio di diritto: «E’ estranea all’area di attuazione dell’art. 4 della legge nr. 108 del 1990 l’associazione che, per Statuto, non persegue un fine ideologicamente orientato di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o dì culto ed operi con criteri di economicità, ossia non semplicemente rivolti al perseguimento dei fini sociali dell’ente ma finalizzati al tendenziale pareggio tra costi e ricavi, restando, a tal fine, irrilevante la distribuzione di utili».

25. La Corte territoriale dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.