Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Giugno 2007

Sentenza 19 giugno 2007, n.5560

TAR Lazio. Sezione II quater. Sentenza 19 giugno 2007, n. 5560: “Difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno”.

In OLIR: TAR Lazio. Ordinanza 12 aprile 2006, n. 2148 (accoglimento della richiesta di sospensiva)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2095/2006, proposto da […], nata a Kinshasa (Congo) il […], rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tommaso Gulli, n. 11;

contro

– il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente in carica, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva:

– del decreto del Questore di Roma del 7.10.2005, notificato il 15.12.2005, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno n. 097295;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica dell’8 maggio 2007 il consigliere Renzo CONTI;
Udito ai preliminari l’avv. dello Stato I. Massarelli per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 9 febbraio 2006 e depositato il successivo 7 marzo, la ricorrente indicata in epigrafe espone:
– di essere giunta in Italia, quale familiare al seguito del marito diplomatico della Repubblica del Congo sig. […], permesso di soggiorno n. D732509, con tutta la famiglia composta di cinque figli;
– che nel 1997, a seguito del cambio del governo, tutte le persone che avevano lavorato e collaborato con il precedente regime vennero allontanate o incarcerate, tra questi il marito, poi riuscito a rientrare in Italia;
– che nel 2004 alle figlie Lidia e Kendi venne concesso l’asilo politico, non richiesto invece dai genitori nelle speranza di poter tornare un giorno nel loro paese, i quali, pertanto preferirono ottenere permessi di soggiorno per motivi di lavoro;
– che il marito è pastore della Chiesa Apostolica in Italia e riceve le indennità previste per il clero di detta Chiesa, la quale versa i relativi contributi all’I.N.P.S.;
– che la ricorrente ha lavorato, come domestica o badante, presso il sig. […] dal 10.6.2002 fino al 2004, e dal 14.5.2004 con il sig. […] e da gennaio-febbraio 2005 è stata assunta dal sig. […], dove attualmente lavora.
Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento del predetto decreto, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dalla stessa ricorrente paragrafati:
1) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria;
2) violazione di legge.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza collegiale n. 2148 dell’11.4.2006 la richiesta di sospensione dell’atto impugnato è stata accolta ai fini del riesame.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2007.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del 7.10.2005 della Questura di Roma, con il quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno da/per attesa occupazione n. 097295, richiesto dalla ricorrente il 7.7.2005.
L’impugnato decreto risulta adottato sul presupposto che l’interessata non ha prodotto un contratto di lavoro, ma una promessa di assunzione da parte del sig. […] e che, quindi, non sussistono i requisiti di legge richiesti per il rinnovo.
Con il primo e secondo motivo, che possono trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce il vizio di difetto di istruttoria e di violazione di legge, sull’assunto che la Questura non avrebbe tenuto conto: a) della particolare situazione familiare della ricorrente, anche sotto il profilo economico, che legittimerebbe il rilascio del permesso di soggiorno “ad altro titolo”: sposata con ex diplomatico del Congo ed ora pastore della Chiesa Apostolica in Italia, il quale percepisce la relativa indennità soggetta a contribuzione I.N.P.S.; madre di due figlie alle quali è stato concesso l’asilo politico per la particolare situazione del padre e titolari di un rapporto di lavoro con la Telecom Italia; b) che la medesima ha sempre lavorato dal 2004 e che già a tale data avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non per attesa occupazione.
Il ricorso è fondato – come già anticipato con ordinanza collegiale cautelare n. 2148/2006 che, peraltro, non risulta eseguita – in accoglimento delle dedotte censure di carenza di istruttoria e di violazione di legge nei termini di cui appresso.
Quanto all’attività lavorativa della ricorrente, il Collegio osserva che, come emerge dalla dichiarazione del datore di lavoro sig. […] la stessa risulta essere stata assunta dal 20.9.2005, quale collaboratrice domestica. Tale rapporto risulta, altresì, dimostrato dal versamento dei contributi I.N.P.S. sul relativo c/c postale eseguito il 9.4.2005 e, quindi, in data anteriore a quella di adozione del provvedimento impugnato.
Risulta, pertanto, provata in atti l’esistenza di un contratto di lavoro, quanto meno anteriormente alla data (7.10.2005) di adozione del provvedimento impugnato.
Parimenti dimostrata in atti è la circostanza che la ricorrente è coniugata con il sig. […] (v. certificato di residenza), dipendente della Chiesa Apostolica in Italia, il quale percepisce a tale titolo una sovvenzione mensile soggetta a contribuzione I.N.P.S. (v. fogli paga ottobre-dicembre 2005).
A tale stregua l’impugnato provvedimento risulta illegittimo, in primo luogo, per carenza di istruttoria, non avendo l’Amministrazione previamente verificato: a) che, nelle more del procedimento, la ricorrente era comunque divenuta titolare un contratto di lavoro, presupposto questo indispensabile per il rinnovo del permesso di soggiorno da attesa occupazione; b) la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo, essendo la richiedente coniugata con cittadino extra comunitario, titolare sostanzialmente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Chiesa Apostolica in Italia.
Tale omessa verifica, come dedotto dalla ricorrente, sia pure sotto il generico profilo di violazione di legge, comporta, altresì, la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7.8.1990, n. 241, secondo il quale il responsabile del procedimento “accerta di ufficio i fatti…può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può…ordinare esibizioni documentali”.
Peraltro lo stesso art. 37, comma 6, del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, richiamato nell’atto impugnato, pur prevedendo che allo scadere del permesso di soggiorno lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, espressamente dispone “salvo[…]abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente”.
In conclusione e per quanto sopra argomentato, l’impugnato provvedimento, palesandosi fondate le censure di cui sopra, risulta illegittimo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall’esaminare gli ulteriori assunti di parte ricorrente, che, pertanto, possono dichiarasi assorbiti.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2095/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2007, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei magistrati:
Italo RIGGIO – Presidente
Renzo CONTI – Consigliere, estensore
Floriana RIZZETTO – Primo Referendario