Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Luglio 2005

Sentenza 20 maggio 2003, n.4540

Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 20 maggio 2003, n. 4540: “Fondazione e riconoscimento delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficienza”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4221 del 1997, proposto dal Comune di
Montefiore dell’Aso, in persona del sindaco, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Nazzareno Ciarrocchi, domiciliato in Roma, presso lo
studio dell’Avv. Enrichetta Guida, via Flaminia 287 (vil. 22)

contro

la regione Marche, in persona del presidente p.t., rappresentato e
difeso dall’avv. Simonella Coen, domiciliato in Roma, presso la sede
dell’Ente Regione Marche, via Fontanella Borghese 35;

e nei confronti

della Fondazione “Luigi ed Elvira De Vecchis”, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo
Ortensi ed elettivamente domiciliato in Roma Via del Vignola 5 presso
Livia Ranuzzi;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche 28
settembre 1996, n. 412;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata regione e
della Fondazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere
Filippo Patroni Griffi. Nessuno compare per le parti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il Presidente della Giunta regionale delle Marche, con decreto 14 giugno 1994 n. 276, ha riconosciuto all’opera pia Fondazione Luigi ed Elvira de Vecchis la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 36 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990.
Il Comune di Montefiore dell’Aso ha impugnato il detto decreto innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, il quale, peraltro, con sentenza 28 settembre 1996 n. 412, lo ha dichiarato inammissibile, ritenendolo anche infondato nel merito.
Propone appello l’Amministrazione comunale.
Resistono la Regione Marche e la Fondazione de Vecchis.
All’udienza del 20 maggio 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. In primo grado è impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale delle Marche 14 giugno 1994 n. 276, che ha riconosciuto all’opera pia Fondazione Luigi ed Elvira De Vecchis la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 36 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990.
Il Tribunale amministrativo delle Marche, con la sentenza appellata, ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse a ricorrere; ha, altresì, rilevato l’infondatezza anche nel merito del ricorso.
Il primo giudice, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha osservato che non sussiste la legittimazione del Comune ricorrente, in quanto non si individua alcuna disciplina posta a tutela degli interessi del Comune in relazione al provvedimento regionale di conferimento della personalità giuridica di diritto privato a una fondazione; e che non sussiste l’interesse a ricorrere per mancanza di differenziazione dell’interesse e in quanto nessun vantaggio sarebbe ritraibile dall’annullamento del provvedimento impugnato.
2. La Sezione non condivide le argomentazioni che sorreggono la sentenza di primo grado in punto di inammissibilità del ricorso.
Per verificare la sussistenza della legittimazione del Comune, intesa come titolarità di un interesse legittimo, cioè di un interesse sostanziale, e dell’interesse a ricorrere, riguardato sotto il profilo processuale dell’interesse che si può trarre dall’annullamento del provvedimento impugnato, si sarebbe dovuto accertare se, dal complesso delle disposizioni che disciplinano la trasformazione degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza in soggetti di diritto privato, sia desumibile un momento di collegamento normativo tra tali disposizioni e la posizione del Comune, momento di collegamento che consentirebbe di “qualificare” la posizione del Comune e di ritenerlo conseguentemente titolare di una posizione soggettiva tutelabile. E tale accertamento dovrebbe essere condotto nella specie con riferimento alle disposizioni della legge regionale delle Marche 18 dicembre 1991, n. 36 (in relazione all’articolo 1, comma 2, all’articolo 4, comma 1, lett.a, all’articolo 6) e della legge regionale 5 novembre 1998, n. 43 (in relazione agli articoli 13, 20 e 45).
Dall’eventuale riconoscimento in capo al Comune della titolarità di un interesse legittimo discenderebbe poi certamente la sussistenza dell’interesse processuale a ricorrere.
La verifica della legittimazione e dell’interesse non è stata condotta dal primo giudice alla stregua dei criteri testè enunciati.
Tuttavia, la Sezione ritiene che, nel caso in esame, possa prescindersi dalla verifica delle questioni preliminari concernenti la legittimazione e l’interesse, in quanto il ricorso originario – e quindi l’appello – è palesemente infondato nel merito, come esattamente rilevato anche dal primo giudice.
3. Ai fini del riconoscimento della personalità di diritto privato, l’articolo 1, comma 5, lettera b) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 considera “istituzioni promosse ed amministrate da privati” quelle che, tra gli altri requisiti, abbiano disposizioni statutarie “che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante”.
La norma fa riferimento, secondo il chiaro tenore letterale, alla designazione “da parte di”, cioè alla provenienza della designazione da soggetti privati, senza prendere in considerazione la natura dei soggetti designati.
Per disposizione statutaria, tutti i componenti l’organo deliberante della Fondazione De Vecchis, tranne uno, sono indicati nello statuto e quindi direttamente dal fondatore, che è soggetto privato.
Non rileva, per contro, che i soggetti in questione risultino essere investiti di cariche pubbliche.
Il provvedimento regionale originariamente impugnato è quindi immune dalle censure dedotte dal Comune di Montefiore dell’Aso.
L’appello deve essere pertanto respinto e la sentenza del Tribunale amministrativo merita conferma quanto alla rilevata infondatezza del ricorso di primo grado. Il ricorso originario va quindi rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono come di regola la soccombenza.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, rigetta il ricorso originario e, per l’effetto, respinge l’appello, confermando la sentenza di primo grado con motivazione diversa.
Condanna il Comune di Montefiore dell’Aso al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in duemila euro a favore di ciascuno degli appellati.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 maggio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere, estensore
Dedi Marinella Rulli Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Vito Poli Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 AGOSTO 2003.