Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Giugno 2004

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile.
Sentenza 20 novembre 2003, n.17595: “Delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale e Legge n. 218/1995: sussiste il difetto di legittimazione attiva degli eredi del coniuge deceduto”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.Giovanni LOSAVIO
Presidente
Dott. Vincenzo PROTO
Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI
Consigliere
Dott.Giuseppe V.A.MAGNO
Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE
Cons. Rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

………. – ………., elettivamente domiciliati in Roma, via Aureliana 2, presso l’avv. Domenico Mammola con gli avv.ti Giuseppe Macino e Maurizio Romolo che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrenti –

contro

………., elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento 29, presso l’avv. Giuseppe Lupis, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti.
– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 34 del 19.4.00.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’1.10.1998 ………. e ………. (genitori di ………., deceduta il 21.6.98) convenivano innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria ………. per ottenere dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza 23.12.97 del Tribunale ecclesiastico regionale calabro (ratificata da altra conforme e resa esecutiva il 21.8.98 dal Tribunale della Segnatura Apostolica) che aveva pronunziato la nullità del matrimonio concordatario contratto il 3.9.92 tra la loro figlia ed il convenuto. Si costituiva il ………. che deduceva inammissibilità ed infondatezza della domanda, in primo luogo per difetto di legittimazione degli attori.
La Corte adita, con sentenza 19.4.2000 rigettava la domanda affermando la carenza di legittimazione attiva degli istanti.
A criterio della Corte legittimati a richiedere la delibazione ex art. 8 c. 2 L. 121/85 (di ratifica ed esecuzione dell’Accordo 18.2.84) dovevano ritenersi solo coloro che erano legittimati ad instaurare la equivalente lite nell’ordinamento italiano, con la conseguenza per la quale, deceduto il coniuge dopo la pronunzia di nullità in sede ecclesiastica, ma prima della proposizione della domanda di delibazione della pronunzia stessa, nessuna legittimazione poteva riconoscersi agli eredi del coniuge defunto (quand’anche costoro fossero subentrati al de cuius in sede di procedimento ecclesiastico).
Per la cassazione di tale sentenza ………. e ………. hanno proposto ricorso notificando l’atto il 31.5.2001 al ………., al P.G. presso la Corte di Appello ed al P.G. presso la Cassazione. Il ………. ha resistito con controricorso del 9.7.2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso – infondate essendo le censure dispiegate nei quattro motivi sui quali si articola – deve essere rigettato.
L’impugnazione muove, in sintesi, dalla presa d’atto della avvenuta applicazione dell’art. 8 c. 2 L. 121/85 da parte della Corte di merito, là dove riserva alla domanda delle parti l’azione di attribuzione di efficacia nella Repubblica alle sentenze di nullità del matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici: e mostra piena consapevolezza della decisione 2787/95 di questa Corte (pervero interamente fatta propria, pur se non menzionata, dalla sentenza qui impugnata) alla stregua della quale, ed in forza del disposto dell’art. 8 dell’Accordo 18.2.1984 (ratificato con la legge del 1985), deve essere esclusa la legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dal defunto ancorché tali eredi avessero proseguito post mortem l’azione di nullità innanzi al giudice ecclesiastico.
I ricorrenti, in realtà, allegano la sopravvenienza (rispetto alla sentenza 2787/95 di questa Corte) della previsione di cui all’art. 67 c. 1 L. 218/95 alla cui stregua l’azione diretta all’accertamento dei requisiti per il riconoscimento – in ipotesi di contestazione – della sentenza straniera spetta a chiunque vi abbia interesse. In questo quadro, a loro avviso, sarebbe stato erroneo primo motivo) non accertare l’avvenuta abrogazione della previsione di cui al cit. art. 8 della L. 121/85 ad opera della nuova regolamentazione delle condizioni per il riconoscimento di qualsivoglia sentenza straniera, come fatto palese dalla specifica abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. ad opera dell’art. 73 della L. 218/95. Ma vi è di più: ad avviso dei ricorrenti (secondo motivo) la contraria interpretazione in fatto seguita dalla Corte di merito, nella sua silenziosa disapplicazione della L. 218/95, impingerebbe contro l’art. 3 della Costituzione, privilegiando l’effettività delle sentenze di qualsivoglia giudice straniero a tutto danno delle pronunzie del giudice ecclesiastico (a questo punto privilegiate… in pejus). Di converso, ad avviso dei ricorrenti (terzo motivo) sarebbe proprio l’esigenza di non pregiudicare le preesistenti convenzioni internazionali (e non solo di mantenerne il vigore) a consigliare, in ossequio all’art. 2 della legge 218/95, a dare ingresso alle nuove norme senza mantenere in vigore presupposti e regole procedurali (gli artt. 796 e 797 c.p.c.) ora abrogati. E del pari errato sarebbe stato, (quarto motivo) pur dando atto la Corte di merito che nella specie la domanda di nullità era stata coltivata innanzi ai giudici ecclesiastici post mortem proprio dagli eredi, affermare in un’ottica indebitamente nazionalistica la insussistenza di una legittimazione in prosecuzione.
A tali argomenti si oppone, con articolate osservazioni, la difesa del ………. chiedendo la reiezione del ricorso.
Ebbene, ad avviso del Collegio – esaminando contestualmente le esposte censure, strette in nesso di evidente connessione – nessuno dei relativi argomenti può essere condiviso.
Rilievo preliminare, e decisivo, nella soluzione della questione come sopra sintetizzata è quello per il quale l’ipotesi di una pura e semplice abrogazione, da parte delle norme introdotte dalla legge 31.5.1995 n. 218, del sistema (determinato dall’Accordo Italia – Santa Sede del 18.2.1984 e recepito nell’ordinamento dall’art. 8 c. 2 della legge 121/1985) per la dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullità pronunziate dai Tribunali ecclesiastici, è radicalmente da escludere sulla base del disposto dell’art. 2 c. 1 della legge del 1995, per il quale le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.
Ed al proposito questa Corte, condividendo l’interpretazione adottata da alcuni pronunziati di merito e sviluppando in subiecta materia quanto già affermato in materia di generale salvezza delle convenzioni internazionali (S.U. 3127/97), ha avuto modo di affermare espressamente che “..L’entrata in vigore del sistema del diritto internazionale privato non ha….inciso nella materia concordataria” (Cass. 7276/99), in tal modo essendosi dato esatto rilievo da un canto, e sul piano dell’oggetto della regolamentazione, alla specialità della materia e, dall’altro canto, e sul piano degli strumenti, alla rigidità degli Accordi e, quindi, alla specifica forza di resistenza al mutamento propria dell’Accordo di Villa Madama 18.2.1984 e del Protocollo addizionale.
Alla considerazione del ruolo assorbente che – sulla questione sottoposta – viene svolta dal cit. art. 2 della legge 218/95, non si sono, ad avviso del Collegio, potuti contrapporre argomenti ermeneutici di qualche peso, in particolare non costituendo ostacolo – al permanente vigore del disposto dell’art. 8 c. 2 citato – l’avvenuta abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. ad opera dell’art. 73 della legge del 1995 (come sostituito dall’art. 10 D.L, 542/96 conv. in L. 649/96).
Ed infatti, alla Corte di Appello chiamata al giudizio di efficacia in discorso competerà anche l’accertamento della ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (art. 8 c. 2 lett. c della L. 121/85) e cioè – allo stato della legislazione vigente – di quelle condizioni (già previste nell’art. 797 c.p.c. ed oggi) elencate all’art. 64 della legge 218/95, se pur – giova notarlo – dette condizioni devono essere sottoposte all’adattamento ermeneutico imposto dalla specialità delle regole della giurisdizione ecclesiastica, richiamate in parte qua dal Protocollo Addizionale.
E del resto, come è stato esattamente notato, l’esigenza di pervenire ad un coordinamento tra norme speciali sulla cd. delibazione delle sentenze ecclesiastiche e norme del diritto internazionale privato per l’efficacia delle sentenze straniere (coordinamento che esclude in radice l’ipotesi abrogatrice esposta in premessa e che passa attraverso la predetta lettura integrata degli artt. 8 della L. 121/85 e 64 della L. 218/95) non è affatto eversiva del principio dei cui all’art. 2 c. 1 della legge del 1995, posto che detta norma non prevede affatto un rapporto di drastica esclusione ma soltanto inibisce che le nuove norme possano trovare una applicazione che pregiudichi il disposto delle convenzioni internazionali.
Orbene, se su tali basi va esclusa la configurabilità di un’efficacia abrogatrice delle nuove norme sull’art. 8 della legge del 1985, resta anche accertato che la conservazione del sistema speciale di “delibazione” – le cui regole iniziali vengono ad essere integrate dalle previsioni del sopravvenuto art. 64 L. 218/95 – non solo non impinge contro precetti costituzionali, ma di essi costituisce specifica quanto razionale applicazione.
Da un canto pare appena il caso di rammentare che la pretesa parità di trattamento delle sentenze straniere auspicata dai ricorrenti, onde evitare regolamentazioni in pejus per le pronunzie dei tribunali ecclesiastici, è valore che cede di fronte al principio fondamentale di regolamentazione e modificazione pattizia di cui all’art. 7 c. 2 della Costituzione.
Dall’altro canto non si scorge come possa invocarsi il principio di cui all’art. 3 della Costituzione per imporre l’applicazione delle regole, per la dichiarazione di efficacia di tutte le sentenze di giudici di stati esteri, alle pronunzie adottate dai Tribunali ecclesiastici e ad oggetto la dichiarazione di nullità del matrimonio “concordatario” e cioè di un rapporto la cui efficacia nello Stato è essa stessa oggetto di analitica ed esaustiva regolamentazione pattizia: la assoluta specialità della materia – nella quale vengono pattiziamente regolate le condizioni di efficacia dell’atto nella Repubblica unitamente alle condizioni di efficacia nello Stato della pronunzia della sua nullità – induce quindi a ritenere priva di alcuna consistenza la questione di legittimità costituzionale posta dai ricorrenti.
Se, pertanto, è da ritenere conservata, ed immune da sospetti di incostituzionalità, la previsione di cui all’art. 8 c. 2 L. 121/85, che assegna alle sole parti la legittimazione a chiedere la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, tali parti, come rammentato in premessa, devono essere ritenuti solo i soggetti che sarebbero legittimati ad instaurare la virtuale equivalente lite nell’ordinamento nel quale si chiede la delibazione stessa (Cass. 2787/95 cit.) e quindi, come esattamente affermato dalla Corte di merito nel caso sottoposto, non certo gli eredi della parte del giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio. Che, poi, come affermato nel quarto motivo del ricorso, tali eredi abbiano in realtà proseguito – innanzi al Tribunale ecclesiastico – l’azione di nullità intrapresa dalla figlia per poi chiederne la delibazione innanzi alla Corte d’Appello (in tal guisa comunque avendo già assunto la veste di parti del giudizio ecclesiastico) è circostanza irrilevante quanto priva di alcun riscontro. Essa è infatti irrilevante, posto che, come affermato nella più volte citata sentenza 2787/95 di questa Corte, la legittimazione dei predetti eredi deve essere esclusa (e per le ragioni esatte e condivisibili esposte in tal pronunziato, e che escludono il prevalere della pretesa logica nazionalistica) anche nell’ipotesi in cui i predetti eredi, sulla base delle norme di diritto canonico, avessero ottenuto l’annullamento del matrimonio dal giudice ecclesiastico. Ma essa è frutto di mera asserzione dei ricorrenti, dato che, come esattamente notato dal controricorrente, il decesso della ……. avvenne il 21.6.98 quando entrambe le sentenze dichiarative di nullità erano già state emesse (23.12.97 ed 1.6.98) e che la successione nel processo ecclesiastico dei suoi eredi non è stata affatto accertata dalla Corte di Appello, il cui inciso a pag. 6 capoverso della motivazione (…e che nel caso di specie l’azione dinanzi al giudice ecclesiastico era stata proseguita proprio dagli eredi) pare essere ben più che frutto di accertamento del fatto la mera trascrizione del terza capoverso del punto 7 della sentenza 2787/95 di questa Corte.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, spese determinate in euro 2.100,000 (di cui euro 100 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2003.