Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Settembre 2006

Sentenza 21 gennaio 2006, n.77

TAR Abruzzo. Sentenza 21 gennaio 2006, n. 77: “Cappellani ospedalieri e rapporto di pubblico impiego”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO – Sezione staccata di Pescara

composto dai magistrati:

-Antonio CATONI presidente
-Michele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio proposto con ric. 56 del 1998 dalla PROVINCIA DEGLI […] DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI, ente morale, quale rappresentato, costituito con gli avv. Luigi PIGNATELLI ed Alessandra NOTARO, come in ricorso;

CONTRO

L’AZIENDA UNITARIA SANITARIA LOCALE […] e UFFICIO GESTIONE LIQUIDATORIA ULSS […], quali rappresentati dal Direttore Generale e Commissario liquidatore p.t., costituita con gli avv. Domenico e Pierluigi TENAGLIA, come in atti;

PER L’ACCERTAMENTO

del rapporto di pubblico impiego tra il cappellano ospedaliero di V., M. L., e la Ulss di V., con il pagamento delle differenze retributive e l’indennità di fine servizio;

visto il ricorso, la costituzione dell’Amministrazione, le memoria ed i documenti esibiti;
udito all’udienza del 12 gennaio 2006 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. L. PIGNATELLI e P. TENAGLIA;
visto le conclusioni rassegnate in atti;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in

FATTO e DIRITTO

Il padre conventuale M. L. è stato cappellano ospedaliero dal 1977 (delibera Ulss n. 15/1.10.1977) al 1993 (17.1.1993, data del decesso), alle dipendenze del direttore sanitario, con stipendio di VII^ livello, ed ha lasciato, quale erede universale l’ente morale ricorrente (testamento olografo del 31.5.1994).
Le pretese economiche sono connesse al relativo rapporto di pubblico impiego ed attengono a differenze stipendiali dovute, senza alcuna specificazione se non per gli scatti di anzianità, tredicesima mensilità, ferie non godute, ed alla indennità premio di servizio (tfr), con richieste istruttorie (esibizione documentale e CTU).
La difesa della Gestione Liquidatoria Ulss – V. non pone in dubbio il rapporto di dipendenza, ma fa presente che, come da convenzione tra la stessa Ulss e l’Ordinario diocesano, è stato attribuito al medesimo lo stipendio concordato, con appartamento interno all’Ospedale e rimborso spese forfetario per il servizio religioso; in sintesi al cappellano è stato attribuito il trattamento economico degli “aggiunti”, mai contestato e/o impugnato.
Sul piano assicurativo previdenziale, il medesimo non è stato iscritto all’Inadel; per la indennità di fine servizio, specificata poi quale “indennità di morte”, si declina ogni competenza, facendo la stessa capo all’Inps.
Superata la questione dell’accertamento del rapporto di pubblico impiego, che risulta essere pacificamente ammessa “ex adverso”, l’esame del gravame va limitato all’aspetto “retributivo – previdenziale”.
Nel pubblico impiego il trattamento economico consegue ad un preciso inquadramento “autoritativo”, definito nell’ambito della organizzazione dell’ente, ed ogni doglianza relativa, presuppone la tempestiva impugnativa dell’atto; la richiesta, pertanto, è inammissibile, ponendosi quale accertamento autonomo, genericamente dedotto, in opposizione ad atti divenuti inoppugnabili, attributivi dello specifico trattamento economico, stabilito in sede contrattuale, e che è comprensivo della I.I.S. della tredicesima mensilità e degli scatti di anzianità, se dovuti.
Parte ricorrente, inoltre, non ha fornito alcun inizio di prova sulla presunta lesione dei suoi diritti patrimoniali, con puntuali riferimenti di fatto e/o normativi.
L’assunzione, invero, è avvenuta con delibera ospedaliera dell’O.G.P. di V. n. 335/2.11.1977, su designazione della Curia vescovile e disciplinata dalla convenzione già stipulata (29.1.1974) tra l’Amministrazione ospedaliera ed il Vescovo, con attribuzione del trattamento economico ivi previsto ed in atto per la categoria; in tale senso è l’atto di nomina del 5.12.1997 prot. 14388.
La convenzione, infatti, faceva riferimento allo stipendio complessivo annuo del personale amministrativo della carriera di concetto ed è stato adeguato nel tempo, in base alla contrattazione di settore (delibera n. 932/1981) e non è dato comprendere quale ulteriore trattamento economico fosse dovuto.
In punto di “ferie non retribuite”, la loro monetizzazione è un fatto eccezionale che presuppone che le stesse, regolarmente richieste (con onere processuale a carico della parte), non siano state concesse per esigenze di servizio; la circostanza non risulta neppure enunciata in gravame e dalla convenzione – base si rileva come il cappellano potesse assentarsi per ferie, lasciando al medesimo e/o all’ordinario diocesano la facoltà di una sostituzione interinale; essa, pertanto, non è suscettibile di valutazione.
Viene, infine, richiesta la cd. indennità di morte, essendo il servizio cessato per tale motivo; nella memoria del 24.9.2005, parte ricorrente, invero, parla di “indennità premio di fine servizio (T.F.R.)”, che aveva a presupposto l’iscrizione all’Inadel, cui compenteva l’erogazione di detta prestazione; in base alla citata convenzione, il cappellano è stato iscritto all’Inps in conformità della L. 392/3.5.1956 e, quindi, la indennità di cui trattasi dovrebbe essere quella di cui all’art. 45 del R.D. n. 1827/1935, che fa riferimento ad un “assegno temporaneo mensile” e non ad una indennità di fine lavoro, salvo l’applicazione di cui all’art. 2122 c.c.; la prestazione, comunque, sarebbe connessa ad un distinto rapporto assicurativo e farebbe carico all’Inps, che è soggetto estraneo alla presente causa, e sarebbe, inoltre, di cognizione del G.O. .
IL cappellano, invero, ha una posizione ben tipizzata, con un trattamento normativo specifico; la sua prestazione ha un contenuto “spirituale di assistenza religiosa” ed è svolta “religionis causa” (art. 38 L. 833/1978); il rapporto assicurativo è quello di cui alla L. n. 392/1956, gestito dall’Inps, che non prevede nulla in punto di T.F.R., con il necessario eventuale ricorso “suppletivo ed a completamento” alla normativa generale di cui agli artt. 2120 e 2122.
Va, infine, ricordato che il M. è stato assunto quando aveva compiuto e superato il 64° anno di età, in prossimità del compimento dell’età per il pensionamento, ed è dubbio che, con il superamento dell’età pensionabile, il rapporto abbia conservato i connotati del pubblico impiego.
In sintesi, il G.A. era competente a conoscere della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, al momento dell’assunzione, ma la circostanza è risultata pacifica e, quindi, “nulla quaestio”; sotto l’aspetto retributivo, il trattamento economico è stato quello convenuto e l’interessato non ha mai impugnato i relativi atti d’inquadramento, donde l’inammissibilità del gravame; per l’aspetto assicurativo – assistenziale – previdenziale, stante la previsione normativa (L. n. 392/1956), il soggetto passivo legittimato era l’Inps, che non è stato evocato in giudizio, di qui l’inammissibilità dello stesso gravame, in uno al connesso problema della giurisdizione.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile; la particolarità della fattispecie, giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-dichiara inammissibile il gravame, per quanto in motivazione;
-spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(omissis)