Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Marzo 2004

Sentenza 22 aprile 1995, n.837

Tribunale Civile di Palermo. Sezioni Speciali Agrarie. Sentenza 22 aprile 1995, n. 837.

(Frega; Lamberti)

Motivi della decisione

Va in primo luogo, precisato il regime giuridico cui era soggetta la scrittura privata del 10 gennaio 1979.

Gli artt. 12 e 13 legge 848/29 subordinano la stipulazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, tra questi ricomprendendo anche le locazioni ultranovennali, alla previa autorizzazione governativa, da concedersi sentita l’autorità ecclesiastica. Autorizzazione per la quale, a norma degli artt. 23, 24, 25, 26 e 29 del R.D. 2262/29, la competenza viene ripartita tra il Ministro dell’Interno ed il Prefetto.

E’ incontroverso che tale autorizzazione non è mai stata richiesta. é necessario, quindi, individuare la sorte dell’atto non autorizzato.

Questa Sezione ritiene di aderire all’orientamento, nettamente prevalente in dottrina e giurisprudenza, che considera l’autorizzazione de qua come condizione legale di efficacia del contratto. Ciò si giustifica in considerazione che la diversa sanzione della nullità dell’atto postula una deficienza strutturale dello stesso, laddove l’atto non autorizzato è, invece, perfetto sotto il profilo strutturale e non produce effetti solo perché sottoposto ad un requisito legale di efficacia. Ne consegue che l’eventuale autorizzazione sopravvenuta opera ex tunc, al pari del verificarsi di ogni altra considerazione. La scrittura privata del 10 gennaio 1979 è, pertanto, inefficace e, come tale, non incidente in alcun modo sulla situazione preesistente, che resta immutata. Né va sottaciuto che la stessa, ai sensi dei canoni 1281 e 1295 del codice di diritto canonico, era, altresì, subordinata all’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, anch’essa mancante.

Non ha alcuna incidenza sul discorso fin qui svolto la legge 222/85, la cui entrata in vigore è successiva all’atto de quo e, quindi, su di esso ininfluente (art. 11 disp. sulla legge in generale).

(omissis)