• Chi Siamo
  • Contattaci
    Olir
    Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
    • Home
    • Documenti
    • Notizie
    • Riviste
    • Libri
    • Focus
    Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
    Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

    Sentenza 22 dicembre 2015, n.25767

    Danno da nascita indesiderata ed inesistenza del diritto a non nascere se non sani

    Data: 22 dicembre 2015
    Autore:
    Corte di Cassazione - Sezioni Unite
    Argomento:
    Libertà religiosa, Famiglia, Laicità, Bioetica, Interruzione gravidanza
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Diritto alla salute, Malattie genetiche, Interruzione della gravidanza, Nascita idesiderata, Danno risarcibile, Diagnosi prenatale, Malformazioni del nascituro, sindrome di Down, Diritto all'autodeterminazione della madre, Inesistenza del diritto a non nascere se non sani
    File PDF: 6645-sentenza-22-dicembre-2015-n-25767.pdf

    Seppure l’astratta riconoscibilità della legittimazione attiva del minore disabile non trovi un ostacolo insuperabile nell’anteriorità del fatto illecito alla nascita, giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c., il supposto interesse a non nascere mette in scacco il concetto stesso di danno. Anzitutto, perché, in questo modo, si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta; in secondo luogo, perché l’ordinamento non riconosce “il diritto alla non vita” e conseguentemene l’esistenza del cd. “diritto di non nascere se non sani”. Parimenti è infondata l’invocazione del diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva dell’effetto pregiudizievole. Con riguardo a tale censura, la Corte di legittimità ha infatti chiarito che non si può pretendere di estendere al nascituro una facoltà che è concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni (art. 6 della legge n. 194 del 1978).

    Sostienici

    Ultimi Documenti

    • Francia, la nuova “Charte des principes pour l’Islam de France” presentata dal Conseil Français du Culte Musulman
      17 gennaio 2021
    • Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica, la nuova intesa tra Ministero dell’Istruzione e CEI
      16 dicembre 2020
    • Emergenza Coronavirus, il DPCM del 14 gennaio 2021
      14 gennaio 2021
    • Accesso delle donne al lettorato e all’accolitato, il Motu Proprio “Spiritus Domini” di Francesco
      10 gennaio 2021
    • Argentina, il progetto di legge di legalizzazione dell’aborto approvato dal Parlamento
      17 novembre 2020

    Iscriviti alla nostra Newsletter

    Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

    Back to Top

      • Home
      • Chi Siamo
      • Contattaci
      • Termini e condizioni
      • Privacy Policy
      • Archivio Olir
      © Olir 2021
      Powered by Uebix