Sentenza 22 dicembre 2015, n.25767
Danno da nascita indesiderata ed inesistenza del diritto a non nascere se non sani
Seppure l’astratta riconoscibilità della legittimazione attiva del minore disabile non trovi un ostacolo insuperabile nell’anteriorità del fatto illecito alla nascita, giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c., il supposto interesse a non nascere mette in scacco il concetto stesso di danno. Anzitutto, perché, in questo modo, si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta; in secondo luogo, perché l’ordinamento non riconosce “il diritto alla non vita” e conseguentemene l’esistenza del cd. “diritto di non nascere se non sani”. Parimenti è infondata l’invocazione del diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva dell’effetto pregiudizievole. Con riguardo a tale censura, la Corte di legittimità ha infatti chiarito che non si può pretendere di estendere al nascituro una facoltà che è concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni (art. 6 della legge n. 194 del 1978).