Sentenza 22 febbraio 2016, n.3416
Sproporzionate le sanzioni disciplinari a carico del lavoratore assente nella giornata di turno domenicale che recuperi in quella di turno di riposo
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3416: "Sproporzionate le sanzioni disciplinari a carico del lavoratore assente nella giornata di turno domenicale che recuperi in quella di turno di riposo".
(omissis)
Fatto
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 2104 c.c. per avere la Corte di appello trascurato di considerare che tale norma impone al lavoratore, in adempimento dell'obbligo di diligenza ivi prescritto, di fornire una prestazione che sia eseguita puntualmente e che possa coordinarsi con i tempi e le modalità richieste dal tipo di organizzazione imposta dall'imprenditore, cui compete il potere di organizzazione e direzione ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c.. Il fatto che il L. si fosse recato al lavoro il giorno successivo all'assenza non vale a mitigare la gravità dell'inadempienza. Pure irrilevante è circostanza che il resistente abbia contestato il turno domenicale, informando la società datrice di lavoro della propria volontà di non presentarsi al lavoro le domeniche in cui era di turno, posto che la contestazione di direttive aziendali configura una violazione del disposto di cui all'art. 2104 c.c., tanto più che l'art. 28 CCNL 2003 qualificava come obbligo per il lavoratore l'osservanza dell'orario di lavoro quale elemento essenziale della prestazione lavorativa.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.