Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Luglio 2005

Sentenza 22 maggio 2001, n.3897

Consiglio di stato. Sezione IV. Sentenza 22 maggio 2001, n. 3897: “Termini per l’avviamento al servizio civile”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
(Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205)

sul ricorso in appello iscritto al NRG 4109 dell’anno 2001 proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente dei Consiglio in carica, e dal MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Distretto Militare di Torino, in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

{PECORARO FRANCESCO}

Per l’annullamento, previa sospensiva,della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione 2^, n. 484 del 30 gennaio 2001;
Visto l’appello proposto dalle amministrazioni segnate in epigrafe;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 22 maggio 2001 del consigliere Carlo Saltelli;
Vista la decisione di questa stessa sezione n. 2189 del 10 aprile 2001, depositata l’11 aprile 2001, in analoga controversia;
Letto l’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informate le parti costituite circa l’intenzione dei Collegio di decidere la causa in forma semplificata;
Udito l’Avvocato dello Stato Quadri;

– con sentenza n. 484 dei 30 gennaio 2001 il Tribunale amministrativo regionale della Campania (sezione 2^) ha accolto il ricorso proposto da {Pecoraro Francesco} avverso il provvedimento in data 11 dicembre 2000, in quanto, essendo stata presentata dall’interessato istanza in data 28 settembre 1999 di ammissione al servizio civile, accolta ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1998 n. 230, l’Amministrazione avrebbe dovuto avviarlo al servizio civile entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell’art. 1, comma 5, dei D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504;
– la Presidenza dei Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Difesa hanno impugnato tale statuizione, sostenendo che nei confronti di coloro che chiedono l’ammissione al servizio sostitutivo civile la norma di cui all’art. 1, commi 2 e 5, dei D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 trova applicazione solo a partire dall’anno 2000, nel senso cioè che si applica a coloro che, chiamati a visita di leva a partire dall’anno 2000 e riconosciuti abili e arruolati, abbiano presentato domanda di obiezione di coscienza nei 15 giorni successivi, ai sensi dell’art. 4 della legge 8 luglio 1998 n. 230, fattispecie che non si attaglia al caso di specie;

– non bisogna confondere: a) i termini perentori concernenti la presentazione della domanda di obiezione di coscienza, divisati dall’art. 4, commi 1 e 3, della legge n. 230 dei 1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 64 dei 2001, inapplicabile ratione temporis, decorrenti dalla data di arruolamento ovvero ricompresi nel 31 dicembre dell’anno antecedente la chiamata alle armi per l’incorporazione; b) i termini perentori concessi al Ministro della difesa, ed ora all’Ufficio nazionale per il servizio civile, per l’accoglimento, anche attraverso il meccanismo dei silenzio assenso, ovvero per la reiezione della domanda di obiezione di coscienza, sanciti dall’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 230 dei 1998; c) i termini del diverso procedimento di avviamento al servizio civile;
– con riferimento a tali ultimi devono essere distinti quelli sanciti dalla legge per la fase transitoria (un anno decorrente dall’accogli mento espresso o tacito della domanda di obiezione di coscienza proposta al 31 dicembre 1999, ex art. 9, comma 2, della l. n. 230 del 1998) da quelli previsti a regime (nove mesi ex art. 1, comma 5, del D. Lgs. n. 504 dei 1997, decorrenti dalla data di accoglimento espresso o tacito della domanda di obiezione;
– i termini previsti dall’art. 1, commi 1 e 2, dei D. Lgs. n. 504 dei 1997, concernenti la chiamata alla leva, l’arruolamento e la successiva incorporazione, disciplinando una fattispecie procedimentale unitaria, possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all’entrata in vigore dei decreto stesso (C.d.S., sez. IV, ord. 2475 del 23 maggio 2000);
– il legislatore, volendo rendere omogenei i tempi massimi di disponibilità dei cittadino militare o obiettore, rispetto al servizio obbligatorio militare o civile, ha differito l’applicazione del termine di nove mesi, sancito dal ricordato art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1997, al 1° gennaio 2000, come risulta univocamente dall’art. 13 dei medesimo decreto che rinvia l’entrata in vigore della disposizione normativa in esame rispetto a tutte le altre;
pertanto, i termini concernenti l’avviamento al servizio civile, avendo ugualmente ad oggetto un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alla leva dopo il 1° gennaio 2000;
RITENUTO CHE, in conclusione l’appello deve essere accolto, con la riforma dell’impugnata sentenza e compensazione integrale delle spese di giudizio;

Accoglie l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Difesa (Comando Distretto Militare di Torino) e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da {Pecoraro Francesco}.
Dichiara interamente compensate la spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio con la partecipazione dei signori
TROTTA GAETANO – Presidente
DI NAPOLI ANSELMO – Consigliere
DE FRANCISCO ERMANNO – Consigliere
POLI VITO – Consigliere
SALTELLI CARLO – Consigliere, est.