Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2003

Sentenza 22 maggio 2002, n.4558

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione I ter, Sentenza 22 maggio 2002 n. 4558: “Inammissibilità del ricorso proposto dalla Unione degli atei e degli agnostici razionalisti tendente ad ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto”.

(Tosti; Riggio)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 2569/2002 Reg. Gen., proposto dalla Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello De Cesaris, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Mangili n. 32/A;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida, notificata il 10-12-2001, intesa ad ottenere che il Ministero dell’Interno emani le necessarie disposizioni affinché sia esclusa l’esposizione di crocifissi e simboli religiosi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettivew difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
Nominato relatore per la Camera di Consiglio del 18 aprile 2002 il Consigliere Italo Riggio;
Uditi l’avv. De Cesaris per la ricorrente e l’avv. dello Stato Sabelli per l’Amministrazione resistente.
VISTO l’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO
La ricorrente UAAR con lettera del 15 dicembre 2000 ha chiesto al Ministro dell’Interno di emanare idonee disposizioni affinchè sia vietata l’esposizione di crocifissi e simboli religiosi nei seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto
In relazione alla predetta istanza il Segretario particolare del Ministro ha inviato con nota del 27 gennaio 2001 un breve appunto dei competenti uffici secondo cui, essendo tuttora valida la normativa adottata negli anni dal 1924 al 1928, non sussiste l’obbligo per la pubblica amministrazione di rimuovere dai seggi elettorali i simboli religiosi in argomento.
Ritenendo che la semplice trasmissione di un appunto non costituisca una vera e propria risposta, l’UAAR ha reiterato la richiesta il 7 febbraio 2001 e di fronte al comportamento inerte della amministrazione ha notificato formale diffida in data 10 dicembre 2001 ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, che costituisce oggetto della presente impugnativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha depositato documenti ed una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e la sua infondatezza nel merito.
Anche la ricorrente ha prodotto una memoria, replicando alle avverse obiezioni difensive ed insistendo per l’accoglimento del gravame.
In proposito osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile, in quanto nella specie non è ravvisabile alcun comportamento inerte dell’amministrazione sanzionabile in sede giurisdizionale.
Occorre invero considerare che la prima richiesta avanzata dall’UAAR ha trovato esauriente riscontro nella lettera del Segretario particolare del Ministro dell’Interno, il quale nel trasmettere l’appunto predisposto dai competenti uffici, secondo cui nella materia “de qua” non si rende possibile adottare alcun provvedimento nei sensi auspicati dalla ricorrente, ha inteso farne proprio il contenuto e manifestare in tal modo l’orientamento negativo dell’amministrazione.
Pertanto, la procedura attivata per la formazione del silenzio-rifiuto non è in grado di produrre alcun effetto, essendo carente del suo presupposto essenziale costituito dall’inerzia dell’autorità amministrativa.
La ricorrente Unione obietta sul punto che la lettera del 27 gennaio 2001 non costituirebbe un vero e proprio provvedimento amministrativo sia perché il Segretario particolare del Ministro non è organo competente ad esprimere la volontà dell’amministrazione, sia perché il parere inviato, nel dichiarare che la materia non è regolata specificamente dalla legge, lascia spazio ad un ampio potere discrezionale da parte del Ministero sul cui esercizio la nota di accompagnamento in effetti nulla dice.
La tesi non è da condividere.
In ordine all’aspetto soggettivo è sufficiente rilevare che il firmatario della lettera ha chiarito di aver risposto “…per incarico del Signor Ministro…”, e non in nome proprio, sicchè l’eventuale difetto di delega ovvero l’incompetenza dello stesso soggetto ad esprimersi sulla richiesta dell’UAAR avrebbero dovuto essere fatte valere attraverso l’impugnativa della lettera in questione, verso cui la ricorrente non si è invece gravato.
Per quanto attiene agli aspetti contenutistici, va sottolineato che nell’appunto in questione si chiarisce, anche con richiami a pronunce giurisprudenziali, che le leggi vigenti e la Costituzione non prevedono alcun divieto di esposizione del crocifisso e di oggetti sacri nei seggi elettorali e negli uffici pubblici in genere, con ciò lasciando intendere che il Ministero non è tenuto ad adottare particolari disposizioni per la rimozione di tali oggetti. In conclusione sull’appunto si afferma che, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione in tema di liberta’ religiosa, come interpretati dalla Corte costituzionale “non sussiste un obbligo né un divieto circa l’esposizione delc crocifisso negli uffici pubblici in genere”.
Alla stregua delle suesposte osservazioni non può negarsi carattere provvedimentale alla lettera sopra indicata, laddove ha inteso recepire l’avviso sfavorevole dei competenti uffici ministeriali nei confronti della richiesta inviata dalla ricorrente UAAR.
Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile.
Sussistono, comunque, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

(omissis)