Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Aprile 2007

Sentenza 22 marzo 2007, n.1360

Consiglio di Stato. Sentenza 22 marzo 2007, n. 1360: “Obiezione di coscienza e diniego della licenza di porto d’armi”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1565/2004, proposto da:

– S. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Calò e Manfred Schullian ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in via Gramsci n. 36, Roma;

contro

– il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di Bolzano, in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento

della sentenza del T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 468/2003, resa tra le parti e concernente il provvedimento del Questore di Bolzano 21 ottobre 2002 recante diniego di rilascio di licenza di porto d’armi per uso caccia a soggetto già esentato dal servizio militare in favore di quello civile, in quanto dichiaratosi obiettore di coscienza.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;

Uditi, per le parti, l’avv. Maurizio Calò e l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente M. S., nato a …, ha superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, regolato dalla L.P. 17.7.1987, n. 14, conseguendo il relativo certificato di abilitazione all’esercizio venatorio in data 28.5.2002.

Con domanda del 24.6.2002, indirizzata alla Questura di Bolzano tramite la Stazione Carabinieri di Castelrotto, il ricorrente M. S. chiedeva il rilascio della licenza di porto d’armi per uso di caccia.

La domanda veniva respinta con provvedimento del Questore del 21.10.2002, in applicazione dell’art. 15, 6° comma, legge n. 230 dell’8.7.1998, in quanto il S. era stato ammesso, in data 20.4.1990, al servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza.

Con il ricorso introduttivo M. S. chiedeva l’annullamento di tale diniego, sollevando a tal fine l’eccezione di incostituzionalitá dell’art. 15, 6° comma, legge n. 230/1998, per contrasto con gli artt. 2, 3, 9 e 18, Cost..

L’amministrazione dell’Interno, Questura di Bolzano, rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, si costituiva in giudizio con comparsa 8.1.2003, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo e chiedendo, con memoria depositata in data 11.01.2003, il rigetto del ricorso.

All’udienza del 14.1.2003 le parti chiedevano il rinvio della trattazione della istanza cautelare all’udienza di merito, in esito alla quale il gravame veniva respinto dai primi giudici.

Detta pronuncia di rigetto veniva prontamente impugnata dal S., che in sostanza riprospettava, con ulteriori argomentazioni, le tesi già sviluppate in prime cure.

La p.a. appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava nuovamente in decisione, dopo un rinvio da quella del 14 novembre.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni correttamente esposte dai primi giudici e qui condivise e riassunte dal collegio come segue.

Il ricorrente, riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge 15.12.1972 n. 772, aveva prestato servizio civile sostitutivo di quello militare di leva dal 20 aprile 1990 al 19 aprile 1991, presso la Associazioni campi gioco e ricreazione V.K.E., con sede a Bolzano.

L’opzione effettuata, così come previsto dall’art. 9, citata legge n. 772/1972, risultava già allora preclusiva di qualsivoglia autorizzazione o concessione in materia di armi e la modificazione legislativa intervenuta con la legge 8 luglio 1998 n. 230, mantenendo all’art. 15, 6° comma, analoga statuizione, nulla ha mutato nel quadro normativo.

In base a tali disposizioni di legge il rigetto della domanda del ricorrente vòlta ad ottenere la licenza di porto d’armi per uso caccia era un atto doveroso e, pertanto, del tutto legittimo.

Il ricorrente, ha inoltre dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, 6° comma, legge n. 230/1998.

A tal fine il ricorrente ha affermato che la possibilità di prestare servizio sostitutivo civile sarebbe stata riconosciuta dallo Stato quale diritto ad esprimere il personale ripudio “dell’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità statali”.

Quindi, l’uso di armi per l’attività venatoria non sarebbe incompatibile con l’atteggiamento di chi declina l’arruolamento nelle forze armate per imprescindibili motivi di coscienza, posto che la caccia nulla avrebbe a che vedere con l’offesa (o difesa) armata contro altri uomini.

Anzi – sempre secondo il ricorrente – le leggi sulla caccia sarebbero improntate a criteri di massima tutela dell’incolumità delle persone.

Inoltre, la caccia per legge avrebbe assunto importanti compiti di tutela ambientale e faunistica, consistenti nella garanzia di un sostenibile equilibrio tra la conservazione di una fauna selvatica possibilmente varia e sana, da una parte, e la tutela dell’agricoltura, dall’altra.

Da una corretta visione dell’attività venatoria come definita dalla legislazione statale, ma soprattutto da quella provinciale, conseguirebbe, quindi, che il divieto del porto d’arma per uso caccia di cui all’art. 15, comma 6, legge n. 230/1998, sarebbe un anacronismo che non terrebbe conto dell’evoluzione di questa tradizione più antica ed oggi più che mai rispettosa di un corretto rapporto con la natura.

Infine, le persone esercenti l’attività venatoria, costituendosi nelle varie associazioni a livello locale, provinciale e nazionale, costituirebbero formazioni sociali per lo sviluppo della personalità del singolo e come tali rientrerebbero nella tutela apprestata dall’art. 2 della Costituzione.

L’art. 15, comma 6, legge n. 230/1998, sarebbe pertanto incostituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 9 e 18 della Costituzione.

La questione è manifestamente infondata.

A prescindere dal fatto che un aspetto fondamentale dell’attività venatoria è tuttora quello dell’abbattimento di animali (abbattimento che certamente non viene attuato solo per fini di tutela ambientalistica e faunistica, come ritiene il ricorrente), da parte sua non viene evidenziato che, in base all’art. 52 della Costituzione, la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ed il servizio militare in linea di principio era, all’epoca, obbligatorio.

Per questo motivo la legge sul riconoscimento dello status di obiettore di coscienza non richiedeva – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – semplicemente la dichiarazione di ripudiare “l’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità statali”, ma esigeva un quid pluris, e cioè l’intima convinzione di coscienza, religione o pensiero così forte da non poter essere violata se non a prezzo di un vero e proprio trauma psicologico, che porti il soggetto interessato ad affermare di essere contrario ad ogni uso delle armi: quindi, l’obiettore di coscienza doveva ripudiare ogni rapporto con l’arma e non solo quello dell’uso dell’arma contro esseri umani.

L’affermazione, chiarissima nel testo del 1972, vigente all’epoca in cui il ricorrente Michael Senoner effettuava l’opzione, pur con una minore precisione, è rimasta innegabile presupposto anche nella formulazione del 1998.

Si aggiunga che sia la legge nel testo del 1972, sia quella nel testo del 1998 escludono espressamente dall’esercizio del diritto di obiezione di coscienza al servizio militare tutti coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli artt. 28 e 30, t.u.l.p.s., prescrivendo che ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il Questore prima di concederlo, dovesse far presente che il conseguimento del rilascio avrebbe comportato rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza.

Ciò chiarito, si può ora passare all’esame delle singole eccezioni di asserita lesione di diritti costituzionali.

Il ricorrente, infatti, per sua libera scelta si è dichiarato contrario all’uso delle armi; il diniego della licenza del porto di fucile per uso caccia è una conseguenza necessaria di tale scelta e non può, pertanto, essere considerato una lesione del diritto allo sviluppo della propria personalità e del diritto alla libertà di associazione, nonché del diritto alla libertà di espressione individuale.

A prescindere da ciò si osserva che la mancanza della licenza del porto di fucile per uso caccia, comunque, non impedirebbe una partecipazione all’attività di una associazione di cacciatori, posto che l’attività venatoria va oltre l’abbattimento degli animali, come conferma lo stesso S..

Un’ulteriore eccezione (anch’essa non condivisibile) é frutto dell’errata interpretazione che il ricorrente vuole dare alla legge n. 230/1998.

Al riguardo basta richiamare quanto già detto sopra in ordine alla necessità che l’obiettore di coscienza ripudi ogni rapporto con l’arma e, quindi, anche quello con l’arma per uso caccia.

Non è ammissibile, infatti, scindere i due aspetti, sostenendo che la caccia non sarebbe violenza e che quindi l’uso dell’arma ai fini dell’esercizio di tale attività non avrebbe niente a che fare con il ripudio dell’uso delle armi nella risoluzione di conflitti umani: un’arma per sua natura è uno strumento di offesa che può sempre provocare l’uccisione di esseri viventi.

Come osserva, inoltre, giustamente la p.a., il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, che difatti limita la chiamata alle armi ai nati fino al 1985 nella prospettiva della trasformazione del servizio militare dalla precedente base prevalentemente obbligatoria ad una esclusivamente professionale, non abroga né il servizio militare obbligatorio, né l’art. 52 della Costituzione.

Il rinvio che il citato d.lgs. n. 215/2001 opera all’art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 14 novembre 2000 n. 331, chiarisce che chiunque è, e sarà, soggetto ad essere reclutato su base obbligatoria, ad eccezione degli obiettori di coscienza (quindi, chiunque si trovi nella condizione di essere arruolato su base obbligatoria), qualora non abbia effettuato, in via preventiva, la scelta per il servizio civile sostitutivo, potrà effettuarla laddove se ne dovessero verificare i presupposti.

In tale caso, quindi, avrà piena applicabilità l’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 230/1998, motivo per il quale chi avesse chiesto ed ottenuto, in assenza di opzione espressa preventivamente, qualsivoglia licenza od autorizzazione in materia di armi, non potrà esercitare il diritto all’obiezione di coscienza.

Da ultimo, si eccepisce il contrasto con l’art. 9, Cost., sostenendo che l’esercizio dell’attività venatoria, anche nelle sue forme particolari locali, farebbe parte delle più antiche tradizioni socio-culturali, per cui il divieto dell’uso delle armi, ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria, priverebbe l’obiettore di coscienza della possibilità di far parte di questa tradizione culturale e di valorizzare il patrimonio faunistico-ambientale, negandogli di partecipare attivamente agli obiettivi perseguiti dalle leggi provinciali e nazionali sull’attività venatoria.

Pure questa eccezione è manifestamente infondata, per quanto già detto sopra in ordine all’asserito contrasto con gli artt. 2, 18 e 3, Cost..

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre gli oneri del giudizio di secondo grado possono integralmente compensarsi tra le parti costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

respinge l’appello;
compensa spese ed onorari del giudizio di secondo grado. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:

Claudio VARRONE Presidente

Sabino LUCE Consigliere

G. Paolo CIRILLO Consigliere

Roland Ernst BERNABE’ Consigliere (di lingua tedesca)

Aldo SCOLA Consigliere rel. est.