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    Sentenza 23 aprile 2002, n.4916

    Distinzione tra i termini in materia di avviamento al servizio civile sostitutivo di quello militare di leva

    Data: 23 aprile 2002
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Servizio militare
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Obiezione di coscienza, Servizio militare, Dispensa, Servizio sostitutivo, Servizio civile, Fase transitoria, Decorrenza del termine, Termine a regime, Riconoscimento obiezione di coscienza
    Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ai fini dell'avviamento degli obiettori di coscienza al servizio civile sostitutivo di quello militare, devono tenersi distinte le diverse discipline dettate per la fase transitoria e per quella a regime. Nella fase a regime il termine massimo per l'impiego dell'obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza; in quella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di dodici mesi (decorrente dal riconoscimento) già previsto dall'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

    Consiglio di Stato. Sezione IV. Sentenza 23 aprile 2002, n. 4916: “Distinzione tra i termini in materia di avviamento al servizio civile sostitutivo di quello militare di leva”.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

    DECISIONE
    in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 sul ricorso in appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale Servizio civile e dal Ministero della difesa, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato
    presso la quale domiciliano in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

    contro

    Belfiore Giuseppe, non costituito in giudizio;

    per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sede di Napoli Sez. II , 14 febbraio 2001 n. 650;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2002 il Consigliere Antonino Anastasi; udito per l’Amministrazione l’avvocato dello Stato Guida;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso gli atti con i quali l’Amministrazione lo ha avviato a prestare il servizio civile sostitutivo, ritenendo gli stessi adottati quando era già decorso il termine di decadenza di nove mesi previsto dall’art. 1 comma 2 D.L.vo 30.12.1997 n. 504, con conseguente diritto dell’interessato alla dispensa.
    La sentenza è appellata dall’Amministrazione che ne chiede l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo la violazione del comma 5 dell’articolo ora citato, a mente del quale il termine di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l’impiego si applica agli obiettori di coscienza solo a partire dall’anno 2000.
    Nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il difensore dell’appellante veniva udito in relazione alla possibilità di adozione di sentenza immediata in forma semplificata.

    L’appello è fondato e va pertanto accolto nel merito, ricorrendo i presupposti legali per l’adozione di decisione in forma immediata e semplificata.
    Ai fini dell’avviamento degli obiettori di coscienza al servizio civile sostitutivo di quello militare, ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 5 D.L.vo 30.12.1997 n. 504 devono tenersi distinte le diverse discipline dettate dal Legislatore per la fase transitoria e per quella regime.
    Nella fase a regime il termine massimo per l’impiego dell’obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza.
    Nella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di dodici mesi ( decorrente dal riconoscimento) già previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998 n. 230.
    In tale quadro di riferimento, la univoca giurisprudenza della Sezione interpreta il disposto del comma 5 dell’art. 1 del D. L.vo n. 504 del 1977 nel senso il nuovo regime non si applica alle domande presentate entro il 31.12.1999. ( Cfr. IV Sez. 11.4.2001 n. 2189, 11.7.2001 n. 3897, 1.8.2001 n. 4201 nonché ord.za 15.5.2001 n. 2789).
    Avendo l’appellato presentato domanda appunto in data anteriore al 31 dicembre 1999, allo stesso si applicava dunque il regime transitorio, con il vecchio termine “lungo”: ne segue che gli atti impugnati in prime cure sono stati adottati quando l’interessato non aveva acquisito il diritto alla dispensa e che pertanto l’appello va accolto con rigetto del ricorso originario.
    Le spese del secondo grado possono, come di regola, seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello e per l’effetto , in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.
    Condanna l’appellato a rimborsare all’Amministrazione le spese del secondo grado del giudizio, spese che liquida in Euro 1000,00 ( mille//00).
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
    Giovanni PALEOLOGO Presidente
    Costantino SALVATORE Consigliere
    Marcello BORIONI Consigliere
    Antonino ANASTASI Consigliere, est.
    Fabio CINTIOLI Consigliere

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