Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Novembre 2006

Sentenza 23 ottobre 2006, n.22792

Corte di Cassazione. Sezione Tributaria. Sentenza 23 ottobre 2006, n. 22792: “INVIM decennale e donazione di immobili in favore di enti ecclesiastici”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente
Dott. M. Margherita CHIARINI Consigliere
Dott. Paolo D’ALESSANDRO Consigliere
Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere
Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel.
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Provincia Religiosa Santa Maria della Speranza, in persona del legale rappresentante pro tempore M.R.P – G.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Caltagirone 15, presso l’avv. Nicola Pennella, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Brindisi giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia), Sez. 19, n. 147/19/99, del 7 ottobre 1999, depositata il 23 dicembre 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2006 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno a presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per INVIM decennale straordinaria, conseguente ad una dichiarazione che la Provincia Religiosa Santa Maria della Speranza asseriva essere stata fatta in via cautelativa e “salvo successiva perizia”, senza procedere all’autoliquidazione dell’imposta, relativamente ad un complesso immobiliare ad essa pervenuto per donazione non ancora autorizzata (e quindi non ancora accettata) al tempo della scadenza del termine previsto dall’art. 1, D.L. n. 299/1991 (convertito con L. n. 363/1991).
La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, limitandosi ad elevare il valore iniziale attribuito all’immobile e riconoscendo legittimo l’operato dell’ufficio in ragione dell’operatività ex tunc dell’autorizzazione e della conseguente accettazione della donazione. La decisione era confermata in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale, la Provincia Religiosa Santa Maria della Speranza propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica (6 la stessa parte ricorrente a dichiarare che le argomentazioni svolte nel primo motivo valgono anche ad illustrare il secondo), si denuncia il vizio di motivazione tanto della sentenza impugnata (primo motivo), quanto della pretesa tributaria (secondo motivo). In entrambi i casi si tratta di censure formulate in modo generico (particolarmente per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso), il cui comun denominatore è manifestamente rappresentato dalla asserita inesistenza dell’obbligazione tributaria in capo alla Provincia per difetto di autorizzazione della donazione in questione (senza il cui concorso non potrebbe dirsi validamente verificato il trasferimento della proprietà del bene donato al donatario).
La censura, complessivamente considerata, non è fondata. La sentenza impugnata ha, infatti, seguito l’orientamento espresso da questa Corte (in modo non dissimile dalle conclusioni cui è pervenuta la dottrina più consapevole in ordine all’autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici).
L’autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici (come per le altre persone giuridiche) – rappresentativa di un’esigenza (quella di evitare la c.d. “manomorta”) che risale ad una legge approvata dal parlamento subalpino nel 1850 (la c.d. legge Siccardi, 5 giugno 1850, n. 1037) – era regolata, nel previgente sistema pattizio retto dal Concordato lateranense, dall’art. 9 della 27 maggio 1929 n. 848, a norma dei quale, appunto, «gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non (potevano) acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione»: il successivo art. 10 sanciva la «nullità» degli acquisti non autorizzati, per la cui dichiarazione potevano agire in ogni tempo il P.M. e chiunque vi avesse interesse.
L’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121) che ha modificato il Concordato lateranense, ha, invece, parificato la situazione degli enti ecclesiastici a quella degli “enti civili”, stabilendo, con implicito rinvio all’art. 17 c.c. (il cui comma 2 prevede che l’acquisto non autorizzato non abbia “effetto”), che i loro acquisti fossero soggetti «ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche» (e identica previsione è contenuta nell’art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», in attuazione della normativa neoconcordataria). Nonostante questa (apparente) differenza. di contenuto tra le due discipline, la. prevalente (e più autorevole) dottrina ecclesiasticistica e la giurisprudenza di questa Corte hanno escluso che, anche nel regime previgente alla revisione concordataria, il difetto di autorizzazione potesse comportare la nullità dell’acquisto. Ad avviso di questa Corte, infatti, «l’autorizzazione prevista dagli artt. 9 e 11 della legge 27 maggio 1929 n. 848 non (poteva considerarsi) requisito di validità, con conseguente nullità dell’accettazione se manifestata in difetto di essa, bensì una condizione legale di efficacia che quando sopravvenga opera “ex tunc”, al pari dell’autorizzazione governativa prevista per le persone giuridiche private dall’art. 17 c.c.» (Cass. n. 810/1992; cfr. nello stesso senso Case. nn. 7862/1995; 12280/1992). Questa interpretazione era sostenuta dalla Corte anche in epoca precedente all’approvazione della normativa neoconcordataria, precisando che «l’autorizzazione governativa all’acquisto di immobili od alla accettazione di donazioni, eredità e legati, prevista, per le persone giuridiche, dall’art. 17 c.c., costituisce una conditio juris nei riguardi dell’efficacia e non della validità dell’atto, il quale resta improduttivo di effetti fino a quando non venga rilasciato il nulla osta; una volta intervenuto questo, la sua efficacia è retroattiva e risale al momento in cui l’atto è stato posto in essere. Questa disciplina vale pure per gli enti ecclesiastici in forza della precisa disposizione dell’art. .9 della legge 27 maggio 1929 n. 848, che richiede tale autorizzazione non tanto per la tutela economica dell’ente, quanto per ragioni di ordine pubblico, connesse con l’esigenza di evitare la ricostituzione della manomorta e di controllare l’effettivo perseguimento delle finalità poste alla base del riconoscimento giuridico dell’ente stesso» (così Cass. n.2027/1976; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. nn. 5350/1977; 595/1961; 2281/1951).
La fondatezza della prospettiva nella quale si muoveva questa interpretazione sembra confermata dall’avvenuta abrogazione disposta, con efficacia retroattiva, dall’art. 13, L. n. 127/1997 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, L. n. 192/2000, che ha esteso l’abrogazione agli artt. 600, 782, comma 4, e 786 c.c.) dell’istituto dell’autorizzazione agli acquisti: se la predetta abrogazione ha indubbiamente accresciuto l’autonomia nella gestione degli enti, l’interpretazione della normativa abrogata nel senso di cui si a detto era essa stessa funzionale ad una effettiva tutela della capacita giuridica dell’ente, che non era integrata dal previsto provvedimento di autorizzazione all’acquisto, essendo tale provvedimento unicamente diretto a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto. In questo quadro, la tassazione gravante sull’acquisto (o sul bene acquistato) non può che operare con riferimento al tempo in cui si é verificato il trasferimento a favore dell’ente, poiché é a quel tempo che retroagisce l’autorizzazione tardivamente concessa: nel caso di specie, l’intervenuta autorizzazione, retroagendo al momento dell’acquisto, giustificava l’applicazione dell’INVIM decennale rispetto al complesso immobiliare donato all’ente de quo, che al tempo della imposizione doveva ritenersi già proprietario dei beni tassabili.
Non assume, poi, rilevanza quanto deduce la parte ricorrente in ordine alla applicazione della riduzione del 50% spettante agli enti non commerciali”, dato che la sentenza impugnata, con accertamento di fatto non sindacabile (e non adeguatamente censurato in questa sede), afferma che tale riduzione é stata applicata effettivamente.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 51, D.P.R. n. 131/1986, contestando il valore attribuito ai beni de quibus.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Inammissibile, perché fa riferimento a valutazioni estimative riservate al giudice di merito (e non fatte oggetto di idonea censura in questa sede). Infondato, perché, come evidenzia il giudice di merito, che ha espresso (con adeguata motivazione) il giudizio di congruità dei valori accertati, l’Ufficio ha assunto a base dell’avviso di liquidazione i dati forniti dallo stesso ente nella propria dichiarazione.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.


Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari,
oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2006.

Il Consigliere estensore: Dott. Raffaele Botta
Il Presidente: Dott. Giovanni Prestipino