Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Febbraio 2008

Sentenza 24 gennaio 2008

Tribunale di Chieti, sentenza 24 gennaio 2008: “Donazione di beni immobili da destinare al culto”.

TRIBUNALE DI CHIETI – SEZIONE CIVILE

nella persona del dott. Adolfo CECCARINI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 824/01 R.G., trattenuta in decisione all’udienza del 25 settembre 2007 e vertente

TRA

OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Chieti, presso lo studio dell’avv. Pa.FU., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi.TA. e Ma.RI. del Foro di Foggia, in virtù di procura alle liti autenticata nelle firme dal notaio Ca.GA. di Arezzo in data 14 febbraio 2001, rep. n. (omissis); – attrice –

e

Re.DE.RO. e An.ME., entrambi elettivamente domiciliati a Chieti, presso lo studio dell’avv. Ma.CA. che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di riassunzione; – convenuti –

OGGETTO: rilascio di immobile

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 luglio 2001, l’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI, ente morale con sede a Firenze, ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Re.DE.RO. e An.ME. per sentirli condannare al rilascio dell’immobile sito a Chieti Scalo, censito in catasto al foglio n. (omissis), con le particelle nn. (omissis) e (omissis), ad essa pervenuto, in piena proprietà esclusiva, in virtù dell’atto di donazione a rogito del notaio Ub.RU. di Chieti del 23 luglio 1974, rep. n. (omissis), racc. n. (omissis), e del successivo atto di accettazione a rogito del notaio Ma.DE.LU. di Firenze del 17 ottobre 1975, rep. n. (omissis), racc. n. (omissis), in quanto occupato sine titulo e contro la volontà di essa proprietaria, ripetutamente manifestata per lettera raccomandata a partire dal 7 dicembre 2000, nonché per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno, da quantificare in misura non inferiore al valore locativo del bene, pari a circa Lire 500.000 mensili, a far data dalla messa in mora sino al rilascio.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata in Cancelleria il 15 novembre 2001, e, dopo avere richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri fratelli, della CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, di cui essi fanno parte, hanno invocato il rigetto della domanda, assumendo di avere diritto di possedere l’immobile in oggetto per avere contribuito all’acquisto dei materiali utilizzati per la sua edificazione, ed avere altresì collaborato al suo completamento, prestando la propria attività artigianale, nonché per avere il donante e l’ente donatario destinato i locali in questione al culto evangelico, e, perciò, all’utilizzo da parte di tutti coloro che professano la loro stessa fede religiosa.

Entrambe le parti hanno chiesto di potersi rivalere nei confronti dell’avversario per la rifusione delle spese di lite.

All’udienza del 17 settembre 2002, è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per la morte del difensore dei convenuti.

A seguito della rituale riassunzione, la causa è stata istruita con l’acquisizione di documenti, l’interrogatorio formale delle parti e l’espletamento delle prove testimoniali richieste, ed è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25 settembre 2007, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda di rilascio è giuridicamente fondata e merita accoglimento. Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare:

1. che non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i fratelli della CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, come richiesto dai convenuti, poiché l’ente proprietario dell’immobile ha precisato di non avere mai avuto alcun rapporto con soggetti diversi da An.ME., Re.DE.RO. e Ni.PI., il quale ultimo ha, tuttavia, rilasciato l’immobile spontaneamente, dopo avere ricevuto la raccomandata del 24 febbraio 2000 (cfr. memoria difensiva di parte attrice depositata il 19 dicembre 2001). Peraltro, ove anche così non fosse, una volta precisato, da parte dell’attore, di avere interesse ad ottenere la condanna dei soli ME. e DE.RO. (cfr. citata memoria), il contraddittorio non potrebbe estendersi nei confronti di altri soggetti, poiché, rispetto all’azione di rilascio, non è configurabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario;

2. il fatto di avere contribuito all’acquisto dei materiali utilizzati per la edificazione dell’immobile in oggetto e di avere personalmente collaborato al suo completamento non costituisce un titolo astrattamente idoneo all’acquisto della proprietà o del godimento del bene, ma potrebbe, eventualmente giustificare una pretesa di rimborso, di indennizzo o di risarcimento nei confronti del proprietario del fondo (artt. 934 ss. c.c.), che, tuttavia, nel presente giudizio, i convenuti non hanno fatto valere;

3. i convenuti non hanno dimostrato che il donante, Pi.PI., o l’ente donatario abbiano concesso, in uso esclusivo, l’immobile di via (omissis) alla CHIESA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, di cui essi fanno parte. Al contrario, risulta provato che, con lettera del 1 aprile 1999, indirizzata al Presidente e ai consiglieri dell’ente, il DE.RO. e il ME. avevano lamentato il fatto di non avere ancora ricevuto il contratto di comodato, e che, con lettera del 24 febbraio 2000, il Presidente dell’ente aveva comunicato agli odierni convenuti che l’assemblea straordinaria aveva respinto l’istanza volta ad ottenere l’immobile di via (omissis) in comodato esclusivo;

4. il fatto che nell’atto di donazione e nel successivo atto di accettazione si faccia espresso riferimento alla destinazione dell’immobile al culto evangelico non legittima il possesso esclusivo dello stesso da parte di una determinata organizzazione religiosa;

5. d’altra parte, i convenuti non hanno diritto di utilizzare, in via esclusiva, l’immobile dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE per finalità di culto, poiché fanno parte della CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, la quale ha da tempo aderito ad una diversa comunità ecclesiale e, in particolare, alla ASSEMBLEA DELLE CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE ITALIANE (ACCEI), il cui scopo non coincide con quello dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI, tanto che, secondo quanto riferito dai tutti i testi, nel. 2001, il Convegno Anziani ha assunto posizioni di contrasto rispetto a tale organismo.

La domanda di risarcimento non può, invece, essere accolta, poiché l’ente proprietario non ha precisato la natura del pregiudizio che avrebbe subito a causa dell’occupazione dell’immobile da parte dei convenuti, e, d’altra parte, il pregiudizio in questione non potrebbe essere accertato presuntivamente e commisurato al valore locativo del bene, poiché lo stesso è stato destinato ad un uso non commerciale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come appresso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI nei confronti di Re.DE.RO. e An.ME. con atto di citazione notificato il 12 luglio 2001, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda di rilascio e, per l’effetto, condanna i convenuti a restituire all’ente proprietario, senza dilazione, l’immobile di Via (omissis), libero da persone e cose;

2. rigetta la domanda di risarcimento;

3. condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’ente morale, che liquida in complessivi Euro 6.500,00 (di cui Euro 250,00 per spese, Euro 1.750,00 per diritti e Euro 4.500,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Chieti il 3 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2008.