Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2007

Sentenza 25 luglio 2007, n.6914

TAR LAzio. Sentenza 25 luglio 2007, n. 6914: “IRC: concorso riservato per titoli ed esami”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

composto da

dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr.ssa Carlo Taglienti Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 10497/2005 R.G. proposto da D.B. M.T., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Martuccelli, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata in piazzale Don Minzoni n. 9;

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;
– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore p.t.;
– Centro Servizi Amministrativi di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
e nei confronti di
— […], rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Rizzo;
— […] non costituitesi in giudizio;

per l’annullamento

1) della graduatoria dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania relativa al concorso riservato, per esami e titoli, di insegnante di religione cattolica, indetto con Decreto Dirigenziale del 4.2.04, pubblicato su G.U., serie speciale concorsi, del 6.2.04, n. 10, nella parte in cui non viene valutato quale titolo di qualificazione professionale il diploma di specializzazione in Pedagogia Religiosa rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana;
2) la conseguente mancata attribuzione del relativo ulteriore punteggio;
3) dei provvedimenti (non conosciuti dalla ricorrente) di nomina in ruolo, a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2005/2006, dei candidati vincitori del concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica, come risultanti dalla graduatoria di cui al Tabulato del Sistema Informativo MIUR;
4) nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, comunque collegato, antecedente e successivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata costituita;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame la ricorrente chiede l’annullamento della graduatoria dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania relativa al concorso riservato, per esami e titoli, di insegnante di religione cattolica per la Scuola Media/Superiore, indetto con D.D. 4.2.04.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo relativo alla violazione della L. n. 18.7.2003, n. 186 (artt. 1 e 3), dell’art. 9 decreto dirigenziale 4.2.04, pubblicato sulla G.U., Serie Speciale Concorsi, del 6.2.04, n. 10, e del punto B/2, lett. f)della relativa Tabella di Valutazione Titoli, All. 5 al predetto Bando di concorso; dell’art. 4.3, lett. b) del D.P.R. 751 del 1985.
Sia l’Amministrazione che la controinteressata Tagliaferri si sono costituite in giudizio e con memoria per la discussione hanno eccepito l’inammissibilità per tardività e comunque l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 3422 in data 14 giugno 2006 la Sezione ha accolto la domanda cautelare sospendendo in parte qua l’esecutorietà della graduatoria di merito impugnata.
Con memoria per la discussione, la difesa della ricorrente ha sottolineato le tesi a sostegno delle proprie argomentazioni.
All’udienza del 26 aprile 2006 udito il patrocinatore della ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti in quanto il ricorso, notificato il 9 novembre 2005, sarebbe stato proposto oltre il termine di decadenza (il 6 aprile 2005) di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione avvenuta il 9 febbraio 2006.
L’eccezione va respinta.
Al riguardo il Collegio si deve ricordare che, in materia di tutela giurisdizionale, la Corte Costituzionale (cfr. 8 aprile 1997, n. 86) ha posto il principio generale, per cui il termine decadenziale per la sua impugnativa inizia a decorrere solo dalla piena ed effettiva conoscenza dell’atto.
Peraltro, secondo la giurisprudenza, la parte eccepiente deve fornire la prova rigorosa della anteriore conoscenza dell’atto impugnato.
Qui non si rinviene una specifica previsione in materia dalla quale poter far ritenere che faccia decorrere dalla mera pubblicazione il termine decadenziale per l’impugnazione.
Nello specifico del processo amministrativo, è stato poi affermato che, nel sistema predisposto dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è decisivo ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione, non tanto l’esistenza, o meno, di una pubblicazione dell’atto (sulla Gazzetta Ufficiale o su albi comunque denominati) ma la ricorrenza, in concreto, della piena conoscenza del medesimo da parte del soggetto interessato (cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1585; Cons.giust.amm. Sicilia, 10 marzo 1983, n. 32).
A parte tale rilievo si deve altresì rilevare come, nella specie, non risulta comunque documentata la anteriore piena conoscenza da parte della ricorrente, per cui – come del resto rilevato in sede cautelare– non può che darsi la prevalenza alle esigenze dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Infatti dagli atti depositati dalle parti resistenti, si osserva che: la graduatoria impugnata (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo) non specifica la natura provvisoria o definitiva della stessa; negli stessi atti dell’Amministrazione la pretesa definitività della graduatoria viene ancorata talvolta alla data del 9.2.2005, tal’altra al 6.4.2005; solo postumamente l’Amministrazione assume la “definitività della predetta graduatoria” (cfr. nota CSA per la Campania n. 2839/2005); in ogni caso la comunicazione alla ricorrente è stata indirizzata dell’Istituto Comprensivo Statale di Marina di Policastro in luogo del liceo Classico di Sapri ove la stessa prestava servizio.
Sotto il profilo processuale è solo con la nota del 3 agosto 2005 che la ricorrente ha sicuramente avuto la piena conoscenza della portata e della lesività della graduatoria nei suoi riguardi.
Il ricorso, rispetto a tale atto è dunque pienamente ammissibile.

2. Sempre nell’ordine delle questioni pregiudiziali si deve rilevare come il provvedimento dell’8 settembre 2006, impugnato con separato ricorso, con cui è stato assegnato alla ricorrente un punteggio per il titolo qui in contestazione, non determina l’improcedibilità del presente gravame in quanto è stato adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare adottata nel presente incidente cautelare.

3. Nel merito il ricorso è fondato.
La ricorrente premette di essere vincitrice del primo concorso, per titoli ed esami, indetto con D.D. 4.2.04 in ossequio alla Legge 186/03 per la regolarizzazione dello Stato giuridico del personale docente per l’insegnamento della religione cattolica.
Con l’unica rubrica di censura lamenta l’illegittimità della graduatoria generale di merito, per l’assunzione in ruolo nell’anno scolastico 2005/2006 relativamente all’insegnamento della religione cattolica nella Scuola Media/Superiore, nella quale è risultata collocata al 200° posto con un punteggio complessivo di 35,40.
Il punteggio assegnatole violerebbe i criteri di valutazione previsti dalla Tabella, all. 5 del Bando di concorso relativamente alla incomprensibile esclusione in sede di valutazione dalla Commissione giudicatrice, di un “Diploma di Specializzazione in pedagogia religiosa presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma” che costituirebbe titolo di qualificazione professionale ai sensi del punto B/2, lett. f) della Tabella di Valutazione Titoli (all. 5 al Bando di concorso) che prevede il riconoscimento di due punti.
L’attestato di cui sopra proverrebbe da un Istituto legalmente riconosciuto dallo Stato italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Superiori a norma dell’Intesa fra Stato italiano e Santa Sede, nonché a norma di altre disposizioni di legge (art. 31 Legge 19.1.1942, n. 86; art. 7 R.D. 6.5.1925, n. 1084) e rientrerebbe fra i titoli ritenuti idonei dalla Legge n. 186/03, art. 3, nonché dall’art. 4.3, lett. b) del D.P.R. 751/85 per l’attribuzione dei punteggi previsti dalla Tabella di valutazione titoli allegata al Bando dì concorso.
Conseguentemente l’Amministrazione scolastica avrebbe arbitrariamente omesso l’esame e la valutazione di un titolo in possesso della candidata.
Con l’attribuzione dei punti 2 previsti per il possesso di un tale titolo, il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente sarebbe passato da un totale di 35,40 ad un totale di 37,40, con un salto al 13° posto della graduatoria degli aspiranti alla immissione in ruolo.
L’assunto è fondato nei sensi, e nei limiti, che seguono.
Del tutto erroneamente l’Amministrazione non ha valutato il titolo de quo sull’erroneo presupposto che l’interessata avesse prodotto solo il certificato di iscrizione e di frequenza al secondo anno, concludendo quindi per la non documentazione dello stesso ai fini del conferimento dell’eventuale punteggio.
Dalla copia della domanda del 6.3.2005 versata in atti dal Ministero risulta chiaramente indicato, tra i titoli valutabili in aggiunta a quello di accesso, (invero al punto B/2 lett. h del modulo), il “Diploma di Specializzazione in Scienze Religiose” conseguito presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Dalla Copia del diploma rilasciato dall’Istituto di Catechistica della Facoltà di Scienza dell’Educazione risulta che la stessa aveva conseguito in data 5.3.2004 il diploma del corso biennale di specializzazione.
In tale direzione, la ricorrente possedeva il titolo dichiarato nella domanda il quale doveva conseguentemente essere valutato in termini di punteggio.
Il responsabile del procedimento, in presenza di un’autodichiarazione relativa al possesso del titolo, di fronte al dubbio sull’effettivo possesso, sulla data di conseguimento, o sulla validità stessa del titolo dichiarato avrebbe eventualmente dovuto procedere all’integrazione documentale prevista dall’art. 6 lett. b della L. n. 241/1990.
La giurisprudenza ha infatti ribadito il principio secondo cui, in assenza di specifiche previsioni normative, nelle procedure concorsuali ad impieghi pubblici, le attestazioni di status o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi regolarizzabili ogni qualvolta sussista l’esigenza di accordare prevalenza all’accertamento dell’effettivo possesso di un titolo tempestivamente prodotto. Siffatto modo di procedere, ferma restando l’immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede in alcun modo il principio di imparzialità ma, al contrario, ne rappresenta un’applicazione equa e ragionevole (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 22 giugno 2004, n. 4345).
In tali termini il ricorso è fondato e va accolto e la graduatoria, relativamente alla mancata attribuzione del relativo punteggio per il titolo in questione, va dunque annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 2000,00 di cui € 500,00 per spese, in favore della ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1.) accoglie il ricorso n. 10497/2005 e per l’effetto annulla la graduatoria relativamente alla ricorrente nella parte in cui non viene valutato quale titolo di qualificazione professionale il diploma di specializzazione in Pedagogia Religiosa rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana;
2.) Condanna l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento, in favore della ricorrente, di giudizio che sono liquidate in complessivi Euro 2000,00 di cui € 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.

IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe

IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

Depositata in segreteria il 25.7.2007