Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Gennaio 2008

Sentenza 26 gennaio 2007, n.1742

Corte di Cassazione. Sez. I Civile. Sentenza 26 gennaio 2007, n. 1742: “Nullità del matrimonio concordatario e passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della pronuncia del Tribunale ecclesiastico”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. MORELLI Mario Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DEL CORE Sergio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20, presso l’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENONI RENZO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l’avvocato GIOVANNA FIORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENTURINI PIERANGELA, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/02 della Corte d’Appello di BOLOGNA, depositata il 21/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/11/2006 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato COGGIATI che ha chiesto la cessazione della materia del contendere;
udito per il resistente, l’avvocato FIORE che ha chiesto la cessazione della materia del contendere o comunque il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere relativamente ai motivi primi e secondo e per il rigetto del terzo motivo del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.G. ha impugnato per Cassazione la sentenza in data 21 settembre 2002, con la quale la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la separazione giudiziale dalla moglie P.S., senza il (chiesto) addebito nei confronti della medesima e con condanna di esso B. alla corresponsione di un assegno di mantenimento, in favore del coniuge e della figlia minore, cumulativamente liquidato in L. 2.000.000 mensili;
che, costituitasi, la P. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale.
Considerato che la riferita eccezione pregiudiziale va respinta in applicazione del consolidato principio per cui ove la procura sia apposta in calce o, come nella specie, a margine del ricorso per Cassazione – costituendo con ciò un corpus inscindibile con l’atto cui inerisce – essa esprime necessariamente il suo collegamento a questo e, quindi, realizza il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche in assenza di un letterale riferimento al giudizio di legittimità (cfr., da ultimo, sent. n. 10706/06);
che osta comunque all’esame dei primi due motivi del suddetto ricorso, relativi alle statuizioni sull’addebitabilità della separazione e sull’assegno in favore del coniugo, la circostanza del (nel frattempo) intervenuto passaggio in giudicato di sentenza di delibazione della pronuncia del Tribunale ecclesiastico che ha dichiarato la nullità del matrimonio B. – P., in ragione della quale entrambe le parti hanno dichiarato di ritenere cessata, tra loro, la materia del contendere. Con la conseguenza che, in relazione ai due predetti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con caducazione delle pregresse decisioni di merito in parte qua;
che il residuo terzo mezzo della stessa impugnazione – che attiene alla statuizione sull’assegno in favore della figlia minore (da ritenere corrispondente alla metà di quello come sopra cumulativamente stabilito) – è, a sua volta, inammissibile per il diverso profilo della esclusiva inerenza al merito delle censure con esso formulate con conseguente consolidazione, invece, nel giudicato della sentenza impugnata nei limiti di questa residua parte;
che in considerazione della peculiare natura della vicenda qui sub iudice e delle circostanze che ne hanno determinato l’esito, possono compensarsi tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007