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    Sentenza 26 marzo 2008, n.5628

    Ammissione a sessione riservata di esami ed insegnamento delle materie alternative

    Data: 26 marzo 2008
    Autore:
    Tribunale Amministrativo
    Argomento:
    Insegnanti di religione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Scuola, Religione Cattolica, Attività alternative, Insegnanti, Titoli, Concorso pubblico, Graduatoria, Immissione in ruolo, Materie curriculari
    La giurisprudenza, sia del giudice delle leggi (C. Cost. 22 luglio 1999 n. 343), sia del giudice amministrativo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, II Sez., 10 gennaio 2001 n. 1606/2000; T.A.R. Pescara 15 giugno 2001 n. 567; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003, n. 1948), ritiene che l'insegnamento delle materie alternative sia ininfluente ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami e della valutabilità del servizio prestato. Ciò in quanto tale insegnamento non corrisponde né a posti di ruolo, né ad una individuata classe di concorso ed è specificamente caratterizzato dal fatto di non avere per oggetto materie curricolari. Per contro, il carattere derogatorio della disposizione tendente alla immissione in ruolo per soli titoli, intende ancorare l’immissione in ruolo a titoli di servizio maturati su materie curricolari (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2465). Per tali ragioni, dunque, i servizi svolti nell'insegnamento delle attività alternative della religione cattolica non sono validi né ai fini dell'ammissione e neppure ai fini del punteggio.

    TAR Lazio. Sentenza 26 marzo 2008, n. 5628: “Ammissione a sessione riservata di esami ed insegnamento delle “materie alternative”.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

    composto da
    dr. Mario Di Giuseppe Presidente
    dr. Antonio Amicuzzi Consigliere
    dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.

    ha pronunciato la seguente

    S E N T E N Z A

    sul ricorso n. 12551/1993 R.G. proposto da M.A., rappresentata e difesa dall’avv. C. Mauceri e dall’avv. F. Buccellato, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato, v.le Angelico, n. 22;

    contro

    – il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministero p.t. costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato;

    per l’annullamento
    — del D.M. 22/4/1993 nella parte in cui all’art. 2, comma 5, stabilisce la non valutabilità dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o alternativi;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore alla pubblica udienza del 26 marzo 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; non ricorrendo la presenza di difensori.

    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

    FATTO

    Con il presente gravame, la ricorrente chiede l’annullamento dell’art. 2, comma 5 del D.M. 22/4/1993 contenente il bando di concorso per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, nella parte in cui stabilisce che i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o alternativi non sono utili né ai fini dell’ammissione al concorso e né ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria.

    La ricorrente con l’unica rubrica di gravame denuncia la violazione dell’art. 2. co. 10 del d.l. 6.11.1989 n. 357 e segg, ed eccesso di potere per difetto di presupposti.

    L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, che ha fatto proprio il rapporto dell’Ufficio.

    All’udienza predetta, la causa è stata dunque introitata dal Collegio.

    DIRITTO

    La ricorrente, la quale nel a.s. 1990/1991 era stata nominata sul posto di insegnante delle “attività alternative” alla religione cattolica, chiede che il predetto servizio sia integralmente valutato a tutti gli effetti per il concorso per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado ed a tal fine impugna il relativo bando di concorso

    Con l’unico mezzo di gravame deduce la violazione dell’art. 2, co. 10 del d.l. 6.11.1989 n. 357 (conv. in L. n. 417/1989) che prevede la valutazione del “servizio di insegnamento.. negli istituti statali di ogni ordine e grado…per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo… nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso”….

    Di qui la non correttezza e lo sviamento di potere della mancata valutazione in quanto il suo servizio che doveva essere considerato valido perché prestato in un istituto statale con nomina sulla base della graduatoria per una supplenza per una determinata classe di concorso..

    Il ricorso è infondato.

    La giurisprudenza, sia del giudice delle leggi (C. Cost. 22 luglio 1999 n. 343) che del giudice amministrativo (cfr, fra le tante, Cons. Stato, II Sez., 10 gennaio 2001 n. 1606/2000; T.A.R. Pescara 15 giugno 2001 n. 567; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003, n. 1948), ha ritenuto che l’insegnamento della religione cattolica e delle materie alternative è ininfluente ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami e della valutabilità del servizio prestato. E ciò perché i docenti, ai quali il suddetto incarico è affidato, svolgono, nell’ambito delle scuole statali, una funzione genericamente educativa.

    Lo svolgimento per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, non corrisponde infatti né a posti di ruolo né ad una individuata classe di concorso, è specificamente caratterizzata dal fatto che esse non hanno per oggetto materie curricolari e non concernono un insegnamento “unitario”.

    Per contro, il carattere derogatorio della disposizione tendente alla immissione in ruolo per soli titoli, intende ancorare l’immissione in ruolo a titoli di servizio maturati su materie curricolari (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2465).

    Per tali ragioni, i servizi svolti nell’insegnamento delle attività alternative della religione cattolica non sono validi né ai fini dell’ammissione e neppure ai fini del punteggio.

    In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

    Sussistono in ogni caso sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

    P.Q.M.

    il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :

    1. respinge il ricorso di cui in epigrafe.
    2. Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2008.

    IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
    IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

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