Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Maggio 2007

Sentenza 27 marzo 2006, n.492

TAR CALABRIA. Sentenza 27 marzo 2006, n. 492: “Confraternite e diritto di accesso alla documentazione statutaria”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:
– Giuseppe Caruso – Presidente
– Daniele Burzichelli – Primo Referendario, rel.
– Gabriele Nunziata – Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 44/06, proposto da M. C., rappresentata e difesa dall’Avvocato Pasquale Zoccali, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, Via III Settembre n. 16;

contro

la Confraternita Misericordia di (…), in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio,

e nei confronti

l’Azienda Ospedaliera (…), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Foti, Anna Curatolo e Angelo Rabotti, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Reggio Calabria, Via Provinciale Spirito Santo, n. 24;

per ottenere l’accesso ai documenti indicati nell’istanza presentata dalla ricorrente in data 17 ottobre 2005;
Designato quale relatore per la camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;
Uditi i difensori delle parti, come indicato nell’apposito verbale, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il presente gravame, come già indicato in epigrafe, la ricorrente ha chiesto di poter accedere, mediante estrazione di copia, ai documenti indicati nella sua richiesta in data 17 ottobre 2005.
Deve specificarsi che la M. si è iscritta nel gennaio 2005 alla Confraternita della Misericordia per prestare opera di volontaria e ha svolto, dal 27 gennaio, la propria attività presso l’Ospedale (…).
Dal mese di marzo 2005 la ricorrente non è stata più chiamata a svolgere attività di volontariato. La stessa ha rappresentato al Tribunale di aver appreso che il Presidente della Confraternita avrebbe dato ordine di sospenderla dal servizio.
La M. ha, quindi, presentato domanda di accesso, mediante estrazione di copia, allo statuto, all’atto costitutivo della Confraternita e alla convenzione stipulata dalla Confraternita con la Regione Calabria, avente ad oggetto l’attività di volontariato da svolgere presso la struttura pubblica. La Confraternita ha negato l’accesso, ritenendo che, nella specie, non potessero individuarsi situazioni giuridicamente rilevanti, come previsto dalla legge, a sostegno della domanda.
La ricorrente ha presentato una nuova domanda di accesso in data 17 ottobre 2005, specificando che l’interesse alla conoscenza dei documenti in questione consisteva nella verifica di legittimità della sua esclusione, anche alla luce degli scopi statutari perseguiti dalla Confraternita.
L’Azienda Ospedaliera, chiaramente intimata a fini tuzioristici, si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, che risulta di chiara evidenza, posto che la controversia sostanziale vede opposte la parte ricorrente e la Confraternita, la quale, ancorché ritualmente intimata, non si è, tuttavia, costituita in giudizio.
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.
L’art. 11 della legge n. 266/1991 stabilisce che alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge n. 241/1990 (e che, ai fini di cui al primo comma, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari dell’organizzazione).
L’art. 22 della legge n. 241/1990 prevede, poi, che l’istanza di accesso possa essere rivolta anche a soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (e la Confraternita Misericordia è un’organizzazione di volontariato, iscritta nei registri istituiti dalla Regioni e dalla Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991, che svolge attività di pubblico interesse secondo il disposto dell’art. 1 della citata legge n. 266/1991).
Né può dubitarsi che la ricorrente abbia interesse a visionare ed estrarre copia dei documenti in questione, atteso che la stessa intende tutelare una ben specifica situazione giuridica (consistente nel proprio diritto a svolgere opera di volontariato nella Confraternita).
Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere accolto, orinandosi alla Confraternita di consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti di cui si tratta non oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra la ricorrente e l’Azienda Ospedaliera (…), mentre, in ragione del principio della soccombenza, il Tribunale condanna la Confraternita Misericordia al pagamento, in favore della M., delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00= (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina alla Confraternita Misericordia di consentire alla ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti indicati in motivazione non oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte;
4) compensa le spese di giudizio fra la parte ricorrente e l’Azienda (…) e condanna la Confraternita Misericordia (…) al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00= (millecinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2006.

L’ESTENSORE
F.to Daniele Burzichelli

IL PRESIDENTE F. F.
F.to Giuseppe Caruso