Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Settembre 2003

Sentenza 27 novembre 1997, n.382

Corte costituzionale. Sentenza 27 novembre 1997, n. 382.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Dott. Renato GRANATA Presidente

– Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

– Prof. Francesco GUIZZI ”

– Prof. Cesare MIRABELLI ”

– Prof. Fernando SANTOSUOSSO ”

– Avv. Massimo VARI ”

– Dott. Cesare RUPERTO ”

– Dott. Riccardo CHIEPPA ”

– Prof. Gustavo ZAGREBELSKY ”

– Prof. Valerio ONIDA ”

– Prof. Carlo MEZZANOTTE ”

– Avv. Fernanda CONTRI ”

– Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ”

– Prof. Annibale MARINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pavia nel procedimento penale a carico di Massimiliano Fiini, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. – Richiesto dall’imputato, con il consenso del pubblico ministero, di pronunciare sentenza di applicazione di pena concordata, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato previsto dall’art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), concernente il rifiuto di prestazione del servizio sostitutivo civile da parte di persona già ammessa a svolgerlo, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Pavia ha sollevato, con ordinanza del 14 febbraio 1997, questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

2. – La norma impugnata, della quale il giudice a quo deve fare applicazione alla stregua della contestazione portata a giudizio e delle risultanze del procedimento, prevede, per chi, “ammesso ai benefici della [ presente] legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile”, la sanzione della reclusione tra un minimo di due anni e un massimo di quattro anni. Questa previsione sanzionatoria appare al rimettente di dubbia costituzionalità, sotto un duplice profilo.

Per un primo aspetto, la misura della pena edittale sarebbe ingiustificatamente maggiore rispetto a quella applicabile nei riguardi dell’obiettore totale, vale a dire di colui che rifiuti il servizio militare, adducendo un motivo previsto dalla legge, al di fuori dei casi e delle procedure di ammissione a uno dei servizi sostitutivi. Per questi, infatti, in applicazione del secondo comma dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972, la misura della pena è stabilita nella reclusione da sei mesi a due anni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, che, in virtù del raffronto tra il reato di rifiuto globale del servizio e quello di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace), ha sostituito la pena stabilita dal secondo comma dell’art. 8 – pena originariamente determinata in misura uguale a quella prevista nell’attuale primo comma – con quella prevista dalla norma del codice militare (reclusione da sei mesi a due anni). Ne è derivato, secondo la prospettazione del giudice rimettente, uno squilibrio dell’assetto punitivo interno all’art. 8, irragionevolmente deteriore per chi rifiuti il servizio sostitutivo dopo esservi stato ammesso (primo comma) rispetto a chi rifiuti tout court il servizio (secondo comma): pur non essendo le condotte richiamate del tutto omogenee, il disvalore sociale a ciascuna di esse attribuito dal legislatore sarebbe stato originariamente, e sarebbe tuttora, il medesimo. Varrebbe come indice l’identità delle pene previste per le rispettive incriminazioni nel testo dell’art. 8 anteriore alla sentenza.

Per un secondo e collegato aspetto, l’attuale diversificazione sanzionatoria pare al giudice a quo contrastare altresì con il finalismo rieducativo della pena (art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Ritiene innanzitutto il giudice rimettente che la misura della pena comminata per il reato in questione sia ingiustificatamente diversa e maggiore rispetto a quella prevista dal secondo comma del medesimo articolo per il fatto del cosiddetto “obiettore totale”, cioè di colui il quale, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici del servizio militare non armato o del servizio civile, adducendo i motivi di coscienza previsti dall’articolo 1 della legge n. 772 del 1972, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva. La pena prevista per tale ipotesi di reato era originariamente fissata nella stessa misura di quella prevista nel primo comma. Ma con la sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, a seguito del raffronto operato tra il reato di rifiuto globale del servizio (secondo comma dell’art. 8) e quello di mancanza alla chiamata previsto dall’art. 151 cod. pen. mil. pace, la pena della reclusione da due a quattro anni stabilita per il primo è stata sostituita con quella meno grave della reclusione da sei mesi a due anni, prevista per il secondo. Analoga riduzione non essendosi determinata con riguardo alla pena comminata per il reato previsto nel primo comma, ne sarebbe derivato, ad avviso del giudice rimettente, un ingiustificato squilibrio tra le pene relative ai reati rispettivamente previsti nei due primi commi dell’art. 8. Da qui la prospettata violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell’irrazionale trattamento diverso di fattispecie analoghe.

In secondo luogo, il giudice rimettente ritiene rotta la proporzione tra la gravità dell’offesa e la misura della sanzione. La prevista pena da due a quattro anni di reclusione risulterebbe infatti eccessiva rispetto al disvalore del fatto, il quale sarebbe da misurare alla stregua delle considerazioni contenute nella sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte, riferibili anche all’ipotesi di reato del primo comma dell’art. 8, tenuto conto altresì della comune possibilità, prevista dal quarto comma del medesimo articolo, riconosciuta all’imputato o al condannato, di formulare (nell’ipotesi prevista dal secondo comma) o di riformulare (in quella prevista dal primo comma) domanda di assegnazione al servizio militare non armato o a un servizio civile sostitutivo: domanda che, se accolta, produce in entrambe le ipotesi gli effetti estintivi indicati nel settimo comma del medesimo articolo. Da qui la censura d’incostituzionalità per violazione del principio della finalità rieducativa della pena previsto dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La proposta questione mira in definitiva a ottenere, attraverso una decisione d’incostituzionalità di questa Corte, un riallineamento della misura delle pene per i reati previsti nei due primi commi dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972, al livello determinato per il reato di “obiezione totale” dalla sopra ricordata sentenza n. 409 del 1989 di questa Corte.

2. — La questione è fondata.

L’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 8 presuppone che il soggetto, avendone fatto domanda sulla base dei motivi di coscienza indicati dall’art. 1 della legge, abbia ottenuto l’ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile. Il reato consiste nel fatto di colui che successivamente rifiuta – per usare la formula della legge – i “benefici” ai quali è stato ammesso. L’ipotesi prevista dal secondo comma, invece, prevede il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall’art. 1, al di fuori dei casi di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva.

Le due ipotesi di reato sono dunque diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo. Ciò, se non consente interventi omologanti sulle fattispecie, ognuna delle quali è dotata di una sua autonoma ragion d’essere (così la sentenza n. 422 del 1993 di questa Corte), non esclude peraltro che possa essere compiuta una valutazione comparativa in ordine alla razionalità delle diverse misure delle pene, dal punto di vista dei caratteri delle due condotte: una valutazione sull’arbitrarietà delle scelte legislative che, nei limiti dell’evidenza, compete a questa Corte senza che ciò comporti invasione nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 84 del 1997, n. 313 del 1995, n. 341 del 1994).

Al fine di tale valutazione è sufficiente considerare che i primi due commi dell’art. 8 della legge n. 772 hanno a che vedere con ipotesi di reato che, dal punto di vista del significato delle condotte che prevedono, possono finire per coincidere. Il primo comma dell’art. 8 prevede il caso di chi, all’inizio, avendo avanzato motivi di coscienza contro il servizio militare armato, ottiene per questo di essere ammesso al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile e poi, in un momento successivo, rifiuta di assoggettarsi anche a queste diverse prestazioni. Nella fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 8 potrebbero perciò rientrare casi di obiezione totale che vengono a determinarsi per fasi successive.

E’ bensì vero che la fattispecie prevista da tale primo comma ha una portata più comprensiva, riguardando il rifiuto del servizio militare non armato e del servizio sostitutivo civile tanto per i motivi di coscienza previsti dall’art. 1, quanto per qualunque altro diverso motivo. Ed è dunque vero che l’equiparazione della previsione del primo comma a quella del secondo, sotto l’anzidetto profilo del medesimo significato delle condotte, in astratto potrebbe essere fatta solo nel primo caso, e non nel secondo. Ma è il legislatore e solo il legislatore che, volendo, avrebbe potuto distinguere, considerando rilevante la natura dei motivi del rifiuto opposto alla soggezione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile. In mancanza di una tale distinzione legislativa, è giocoforza considerare unitariamente la fattispecie del primo comma dell’art. 8, sotto il profilo della medesima gravità dei fatti che in essa ricadono. Ciò che appare decisivo, ai fini del presente giudizio di costituzionalità, è allora la stretta connessione fra le fattispecie dei due primi commi dell’art. 8 della legge n. 772 e l’identità di valutazione del legislatore circa la gravità dei fatti che essi prevedono, identità di valutazione che si esprimeva originariamente nell’identità di pene, stabilita l’una con una formula di rinvio all’altra (“Alla stessa pena soggiace…”).

Il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989 che, in relazione comparativa col reato previsto dall’art. 151 cod. pen. mil. pace, ha già più che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma dell’art. 8, risulta dunque manifestamente privo di razionalità e quindi incostituzionale per violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione. Il rimedio che è consentito a questa Corte apprestare non può consistere in altro che in una pronuncia d’incostituzionalità del denunciato primo comma del medesimo art. 8 dalla quale consegua la rinnovata equiparazione delle pene nella misura attualmente prevista dal secondo comma.

3. — La predetta dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972 per violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione assorbe la censura prospettata per violazione dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni.

(omissis)