Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Ottobre 2010

Sentenza 28 gennaio 2010, n.183

TAR Veneto. Terza Sezione. Sentenza 28 gennaio 2010, n. 183: "Divieto di accesso alla documentazione sanitaria del coniuge".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2009, proposto da:
F. M., rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Rossi, Giovanna Bragantini, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

– Casa di Cura Polispecialistica (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
– nei confronti di M. I., non costituita in giudizio;

per l'ostensione delle cartelle cliniche della signora M. I.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/01/2010 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

In data 6 Ottobre 2009 il ricorrente ha presentato istanza alla Casa di Cura (…) al fine di ottenere copia di tutte le cartelle cliniche in possesso della Casa di Cura, che si riferiscono ai dati clinici della signora M. I. con cui ha contratto matrimonio canonico in data 1 Giugno 1991.

Tale istanza è stata motivata in relazione alla necessità di produrre tali dati clinici della signora I. davanti al Tribunale Ecclesiastico presso il quale il ricorrente ha avviato giudizio per ottenere l’annullamento del matrimonio.

Con il provvedimento impugnato la Casa di Cura ha rigettato l’istanza di cui sopra.

DIRITTO

L’art. 60 del D. Lgs. n° 196 del 2003 (cd codice della privacy) stabilisce che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Il collegio ha preso visione della giurisprudenza prodotta dal ricorrente a sostegno della sua istanza e della giurisprudenza richiamata dalla Casa di Cura per opporre il diniego.

Il ricorso è infondato.

Infatti per ottenere l’accesso ai dati che rivelano la salute occorre la necessità di tutelare un diritto della personalità o un altro diritto o libertà personale inviolabile.

Nel caso di specie tale necessità di tutela manca.

Il ricorrente ritiene che il diritto che egli intende tutelare attraverso le cartelle cliniche della signora I. consista nell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio.

In realtà tali aspetti di indagine relativi alla validità del matrimonio contratto tra il ricorrente e la signora I. possono essere esaminati sulla base dell’istruttoria che potrà essere condotta dal Tribunale Ecclesiastico.

Al riguardo il Tribunale Ecclesiastico dispone di ampie possibilità istruttorie, connesse al principio fondamentale, espresso dal canone 1527 del codice di diritto canonico, secondo cui possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

Deve considerarsi inoltre che le cartelle cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente considerate, un elemento di per sé probante ai fini dell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio.

Un eventuale valutazione di indispensabilità della loro acquisizione nell’ambito del giudizio di validità del matrimonio spetta unicamente al Tribunale Ecclesiastico.

Solo in seguito a tale eventuale pronuncia potrà essere fondata un’istanza di accesso che invece il ricorrente pretende di esercitare di sua autonoma iniziativa e, per quanto precisato, senza fondamento.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010