Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Novembre 2007

Sentenza 28 settembre 2007, n.1505

TAR Sicilia. Sentenza 28 settembre 2007. n. 1505: “Nomina dei ministri di culto e provvedimento di approvazione governativa”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda – nelle persone dei magistrati:
Dr. Italo Vitellio – Presidente
Dr.ssa Paola Puliatti – Consigliere
Dr. Francesco Bruno – Referendario, rel. est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. 1374/2005 proposto da (…), rappresentato e difeso da (…);

CONTRO

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di (…), in persona del Prefetto p.t.,
tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, (…);

PER L’ANNULLAMENTO

Del provvedimento prot. n. 2121/2005 del 28.02.2005, con il quale la Prefettura di (…), ha comunicato il diniego espresso dal Ministero intimato in ordine alla istanza avanzata dal ricorrente al fine di ottenere l’approvazione governativa alla nomina di ministro di culto dell’organizzazione confessionale Chiesa Cristiana Pentecostale Parola di Vita;
del provvedimento prot. n. 1040/419/1/A.II del 25.01.2005 contenente il diniego espresso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale degli Affari dei Culti;
di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimate;
Viste le memorie e gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario dott. Francesco Bruno;
Uditi alla pubblica udienza del 4 Aprile 2007 i difensori delle parti, come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente (…) riveste, sin dal 1987, la qualifica di ministro di culto delle Assemblee Cristiane Evangeliche Pentecostali per la comunità di (…) e provincia, posizione regolarmente approvata dal Ministero dell’Interno con decreto del 18.11.87.

A distanza di molti anni, in seguito alla scissione delle Assemblee Cristiane Evangeliche Pentecostali ed alla contestuale istituzione della Chiesa Cristiana Pentecostale Parola di Vita, il ricorrente ha chiesto la revoca del precedente provvedimento di approvazione governativa riguardante la qualifica di Ministro di culto per la confessione religiosa citata e l’approvazione della medesima qualifica per la nuova associazione religiosa creata.

Col provvedimento impugnato, tuttavia, il Ministero dell’Interno ha denegato quanto richiesto, ritenendo che il richiedente fosse sprovvisto dei necessari requisiti morali, in considerazione della sua situazione giudiziaria descritta nel casellario giudiziale, che espone: 1) condanna per eccesso di velocità inflitta nel 1971 (pena sospesa – non menzione); 2) condanna per violazione delle norme sulla edificabilità dei suoli inflitta nel 1980 (pena sospesa, non menzione, e successivamente amnistiata nel 1981); 3) condanna per emissione di assegni a vuoto del 1997, (amnistiata).

Più in particolare, l’Amministrazione procedente ha ritenuto che i menzionati pregiudizi penali gravanti sul ricorrente siano sufficienti a delinearne sfavorevolmente la personalità morale, e inducano quindi a non attribuirgli la qualifica richiesta, che lo abiliterebbe anche a produrre atti con effetti estesi all’ordinamento dello Stato (es. celebrazione di matrimoni).

Avverso il predetto diniego di approvazione il ricorrente è insorto col ricorso in epigrafe, denunciando:

1) Violazione di legge – eccesso di potere per difetto dei presupposti – Inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione – eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento;

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà fra provvedimenti e sviamento dall’interesse pubblico – difetto di motivazione.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per opporsi alle richieste di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 417/2006 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.

Alla pubblica udienza del 4 Aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con il primo dei motivi di ricorso si censura il fatto che l’Amministrazione abbia impropriamente operato una valutazione dei requisiti morali del richiedente, assolutamente non prevista dalla legislazione che regolamenta l’approvazione delle nomine per i ministri di culto acattolico (art. 3 della L. 1159/1929; artt. 20 e 21 del R.D. n. 289/1930). Si evidenzia, poi, che in ogni caso i menzionati precedenti penali sarebbero da ritenere assolutamente ininfluenti nella fattispecie in esame, posto che si tratta di condanne estinte per amnistia e/o accompagnate dal beneficio della non menzione.

Né, per altro verso, l’Amministrazione avrebbe motivato espressamente in ordine alle ragioni che concretamente renderebbero quegli illeciti ostativi al riconoscimento della qualifica richiesta.

Infine, si denuncia una possibile disparità di trattamento tra la confessione religiosa seguita dal ricorrente e quella cattolica, insita nel fatto che – se, da una parte, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno evitare che il ricorrente (a causa dei suoi trascorsi penali) possa porre in essere atti dotati di valenza amministrativa nell’ordinamento civile (sostanzialmente, la celebrazione di matrimoni) – dall’altra parte, l’attuale legislazione consente al Sindaco – quale ufficiale di stato civile – di delegare ad un Consigliere comunale l’attività di celebrazione dei matrimoni, e cioè di attribuire tale facoltà ad un soggetto che – in ipotesi – potrebbe annoverare gli stessi precedenti penali del ricorrente, senza che questi costituiscano ostacolo alla nomina a Consigliere e/o al conferimento della citata delega.

In data 21 Febbraio 2006, poi, il ricorrente ha depositato in giudizio l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di (…) in data 31.10.2005 con la quale è stato revocato – a seguito di abolitio criminis – il decreto penale di condanna n. 44/71 contenente la condanna emessa nel 1971 per eccesso di velocità.

L’Amministrazione dell’Interno si è difesa sulla questione ribadendo, in primo luogo, l’esistenza di un potere discrezionale di valutazione della personalità morale del richiedente, che si appunta in capo al Ministero dell’Interno nell’attività di approvazione dei ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica; prerogativa che risulterebbe confermata dal Consiglio di Stato, nel parere del 2.02.1995, laddove si fa appunto riferimento al potere di valutazione in subiecta materia “(…) della personalità morale di colui che è nominato ministro di culto, della serietà del fine perseguito, e delle esigenze che con l’approvazione della nomina si intendono perseguire”.

Aggiunge, poi, la difesa erariale che la non menzione delle condanne nel casellario giudiziale è un dato irrilevante, trattandosi di beneficio concesso solo a favore del privato/condannato, ma non opponibile quando la richiesta di attestazione delle risultanze giudiziali provenga da una Autorità di P.S.

Analogamente, viene predicata l’irrilevanza della amnistia intervenuta su alcuni reati attribuiti al ricorrente, poiché l’effetto di totale estinzione dei pregiudizi conseguirebbe – secondo l’assunto difensivo – solo al favorevole svolgimento della procedura di riabilitazione, che il ricorrente non risulta aver coltivato.

Il Collegio ritiene che la censura in rassegna sia fondata, come già valutato in sede cautelare, per quanto segue.

In primo luogo, ed in punto di diritto, va sconfessata la legittimità dell’interpretazione data dalla PA resistente, allorquando si è ritenuta titolare di un potere discrezionale avente ad oggetto anche la personalità morale di colui che richiede l’approvazione governativa alla qualifica di ministro di culto acattolico.

Infatti, simile valutazione non risulta affatto contemplata nella legislazione che disciplina il rapporto con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, ai fini dell’attribuzione di un rilievo civile agli atti compiuti dai ministri di culto.

In particolare, l’art. 3, L. 1159 del 26.06.1929 (contenente Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi) stabilisce che “Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell’interno per l’approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa”. La norma si limita, quindi, a prevedere una approvazione della nomina a ministro di culto da parte dell’autorità statale, al fine di conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere; ma in nessuna parte del testo di legge (né del regolamento attuativo di cui al R.D. 289/1930) si intravede una disposizione che individui le condizioni alla stregua delle quali l’autorità statale deve operare la propria valutazione discrezionale in ordine alla richiesta “approvazione” della nomina.

In assenza di una espressa menzione dei requisiti soggettivi cui l’approvazione sarebbe subordinata, si deve ritenere che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera regolarità formale (effettiva provenienza dell’atto di nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda).

La soluzione proposta risulta, peraltro, in linea col principio di pari libertà di tutte le religioni davanti alla legge (art. 8 Cost.) e di libertà di scelta del culto religioso (art. 19 Cost.). Valori che risulterebbero probabilmente compromessi ove il controllo dell’autorità statale si svolgesse al di fuori dell’ambito riguardante la celebrazione del rito religioso (che non deve essere, per norma costituzionale, contrario al buon costume), ma investisse aspetti della sfera soggettiva dei seguaci, anche se al limitato scopo di dare ingresso nell’ordinamento civile agli atti da questi posti in essere. Simile sbarramento, infatti, non sussiste con riguardo ai soggetti officianti nel rito cattolico.

Né può costituire ostacolo a quanto appena detto il parere del Consiglio di Stato riportato dalla difesa erariale. Esso risulta, infatti, emanato con riferimento ad una diversa fattispecie, in cui l’oggetto del contendere era rappresentato dalla mancata approvazione governativa della nomina a ministro di culto, relativa ad una confessione minimale sotto il profilo numerico dei seguaci, con la conseguenza che l’autorità allora procedente individuò (con l’avallo del Consiglio di Stato) in tale carattere un indizio della scarsa serietà dell’intento perseguito dal ricorrente, e la probabile strumentalità della domanda presentata rispetto al godimento di particolari benefici connessi allo status di ministro di culto. Dunque, in quella vicenda, nessuna valutazione dei requisiti morali fu effettuata.

D’altra parte, anche l’esame delle disposizioni di legge più recenti, regolanti i rapporti fra lo Stato ed altre confessioni religiose (ad es., L. 34/1989; L. 116/1995; L. 520/1995), induce ad escludere ogni forma di controllo intrinseco dell’autorità statale sulla rettitudine morale del ministro di culto designato, posto che di tale valutazione non vi è traccia nei testi di legge.

In ogni caso, e prescindendo dall’assorbente profilo di illegittimità sopra esaminato, il ricorso si appalesa fondato anche per gli ulteriori rilievi in esso contenuti, relativi alla: a) violazione di legge commessa nel ritenere irrilevante l’amnistia che ha “coperto” due degli illeciti commessi; b) l’eccesso di potere commesso nel ritenere rilevante ed ostativa una condanna per semplice violazione dei limiti di velocità.

Infatti, come chiarito nella esposizione in fatto, dal casellario giudiziale del ricorrente risultano due remote condanne (per abuso edilizio e per emissione di assegni a vuoto) già estinte per amnistia da diverso tempo. Sicchè, nessun rilievo ostativo può essere ad esse attribuito, dal momento che – a norma dell’art. 151 c.p. – l’amnistia (a differenza dell’indulto) estingue il reato e l’eventuale esecuzione della condanna. E’ naturale, infatti, che nell’effetto estintivo del reato rientri anche la caducazione di tutti gli effetti penali ad esso conseguenti.

In secondo luogo, appare davvero abnorme fondare il diniego di approvazione oggi contestato sulla (unica) condanna per eccesso di velocità gravante sul ricorrente. A parte l’irrilevanza nella fattispecie in esame del decreto del GIP che revoca la condanna a seguito della depenalizzazione del reato (su tratta, infatti, di una ordinanza intervenuta dopo l’emanazione del provvedimento impugnato e, dunque, non esistente al momento della adozione del decreto), risulta davvero difficile (anche estendendo al massimo il potere di valutazione discrezionale attribuito all’autorità procedente) configurare in che modo la predetta condanna (per un fatto di modestissima entità, oggi non più costituente reato) possa essere stata ritenuta ostativa all’approvazione della nomina a ministro di culto.

Per quanto esposto, ed assorbite le ulteriori censure, il ricorso merita accoglimento.

Si stima equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. II) – accoglie il ricorso in epigrafe e – per l’effetto – annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 Aprile 2007.

L’ESTENSORE
Dott. Francesco Bruno

IL PRESIDENTE
Dott. Italo Vitellio