Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Aprile 2012

Sentenza 30 marzo 2012, n.12089

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 – 30 marzo 2012, n. 12089: "Ignorantia legis e reati culturalmente orientati".

Presidente Agrò – Relatore Citterio

(omissis)

Ragioni della decisione

1. La Corte d'appello di Bologna con sentenza del 2.3-19.4.2010 ha confermato la condanna del cittadino marocchino A. R., deliberata il 12.11.2007 dal GUP di Ravenna per il delitto di maltrattamenti e lesioni aggravate in danno della figlia dodicenne, percossa quotidianamente quando non era in grado di ripetere perfettamente a memoria versi del corano (che, riferiscono i giudici del merito, il padre costringeva a studiare fino all'1 di notte).

2. Ricorre nell'interesse dell'imputato il difensore, con unico articolato motivo denunciando violazione dell'art. 572 c.p. per difetto dell'elemento soggettivo.

Secondo il ricorrente, i fatti si sarebbero svolti per finalità educative in un contesto culturale e familiare di carattere rigidamente patriarcale, che avrebbero fatto sentire l'imputato legittimato ad agire da "padre padrone", in modo congruo al proprio codice etico-religioso di riferimento, il che rivelerebbe sia ai sensi del vigente testo dell'art. 5 c.p. che per l'individuazione del discrimine con il diverso reato dell'abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 c.p.; per contro l'adesione al diverso insegnamento della "sentenza Cambria" si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost..

In definitiva, secondo il ricorso (p.7) il padre sarebbe ricorso ad un uso controllato della forza per finalità educative; in particolare l'uso del manico di scopa per colpire la bambina erroneamente sarebbe stato ritenuto incongruo allo scopo, le altre lesioni essendo riconducibili all'azione del fratello della bambina. Nella fattispecie, l'estraneità dell'imputato al processo di evoluzione del costume e delle scienze pedagogiche dovrebbe scusarlo, essendo irrilevante il diverso comportamento del proprio fratello (lo zio che ebbe a chiamare i carabinieri dopo che la minore si era da lui rifugiata e l'imputato voleva riprenderla con la violenza).

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

Questa Corte suprema ha già ripetutamente insegnato – per tutte, la sentenza Sez. VI, sent. 46300 del 2008 che, con sintesi approfondita ed efficace, riassume con chiarezza i termini della questione afferente i cosiddetti reati culturali o culturalmente orientati – l'irrilevanza della cosiddetta ignorantia juris, pur letta nell'ambito interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione nazionale, che costituiscono la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali.

Come insegnato dalla richiamata sentenza 46300/2008, tali principi costituiscono uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione nella società civile – di diritto e anche solo in fatto – di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona in quanto tale, cittadino o straniero che sia.

La condotta violenta e intenzionalmente vessatoria dell'imputato quale descritta in fatto dalla Corte distrettuale (che ha, tra l'altro, significativamente evidenziato anche il contesto di vita sistematicamente imposto alla dodicenne pure in ordine all'impedimento del dormire per un numero di ore fisiologicamente essenziali allo sviluppo psico-fisico proprio dell'età della persona offesa) si è posta pertanto come consapevole, e non giustificabile, scelta a fronte di un sistema di valori costituzionali nei suoi tratti essenziali ed indefettibili notoriamente opposto(apparendo in proposito altrettanto significativo il richiamo della Corte di Bologna al diverso comportamento del congiunto intervenuto a difesa e tutela della ragazza).

Proprio il consolidato orientamento e l'assenza di novità nelle prospettazioni difensive che, in definitiva, si limitano a riproporre argomenti che – quanto alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato (qui non trattandosi del differente aspetto del trattamento sanzionatorio) – sono ormai del tutto, e con motivazione consolidata, disattesi, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.