Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Settembre 2004

Statuto 23 gennaio 2002

"Statuto dell'Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali)", come modificato dall'Assemblea Straordinaria del 23 gennaio 2002, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2004.

(già “Associazione Cristiana Ortodossa dei santi Agapito martire e Serafino di Sarov”; Ente Morale riconosciuto con DPR 14/01/1998, ritualmente pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 1998)

(Omissis)

STATUTO

Art. 1 – Nel nome della Santa e Coessenziale e Vivifica Triade, Padre e Figlio e Santo Spirito cui gloria ed onore in eterno. Amen.

E’ costituita e fondata l’ “Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali) ” in sigla ACO.
Essa è un Ente di Religione e Culto a base associativa, secondo i principi enunciati negli articoli 8 e 20 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed ai sensi e per gli effetti della legge 24 Giugno 1929 n. 1159 e successivo R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, in quanto non contrastanti con successiva legislazione condita e condenda.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito nel successivo art. 17.

Art. 2 – Scopi

Essa si propone lo scopo di esercitare il Culto ortodosso e di promuovere tutti gli atti propri dello stesso, anche realizzando iniziative di evangelizzazione, informazione, formazione, studio e ricerca scientifica in ambito teologico o più genericamente culturale, l’organizzazione di Scuole teologiche sia a livello di base che a livello universitario, ed inoltre attività di assistenza e beneficenza e prestazioni di volontariato a vantaggio sia dei fedeli ortodossi come anche della generalità della popolazione. Tutte attività e riti non contrari all’ordine pubblico ed al buon costume.
In particolare essa si prefigge di gestire, sostenere e contenere tutte le realtà ortodosse tradizionali, ossia quelle che si ispirano ai principi enunciati nel successivo art. 3, dette anche comunemente, a titolo esemplificativo, “di Vecchio Stile” o “del Calendario dei Santi Padri” o “del Vecchio Calendario” o “Veri Cristiani Ortodossi”, che aderiscono o aderiranno all’Associazione stessa, ossia, a titolo esemplificativo:

a – istituzioni sotto la giurisdizione canonica del Santo Sinodo “Ton Enistamenon” ovvero Chiesa Greco-Ortodossa Tradizionale con sede in Filì, Grecia:

1 La Parrocchia Ortodossa della Divina Sapienza e dei SS.MM. Agapito ed Alessandro in Pistoia;
2 Il Santo Monastero di San Serafino di Sarov in Pistoia (San Felice), con le Comunità di credenti fondate in varie zone d’Italia dall’opera apostolica dello stesso Monastero, appartenenti, in attesa della costituzione di una Diocesi o di un Esarcato dell’Italia continentale, alla Metropolia di Oropòs e Filì;
3 La Eparchia (Diocesi) di Nora-Cagliari, con tutte le realtà ecclesiastiche della stessa;
4 La Scuola di Teologia denominata “Libera Facoltà Teologica Ortodossa 'San Gregorio Magno’”, con sede presso il Monastero destinata alla formazione teologica sia dei ministri del culto che dei laici che lo desiderano, sia alla promozione delle iniziative di studio, formazione e ricerca culturale proprie delle finalità dell’Ente;
5 La “Comunità S.Agapito m.” destinata in particolare alla realizzazione degli scopi caritativi, sociali e assistenziali dell’Ente, nonchè le attività di volontariato sociale;
6 Il Centro interculturale “Pavel Florenskij” destinato alla promozione della testimonianza della originalità della cultura Ortodossa presso il mondo culturale ed intellettuale laico;
7 La Rivista “La Pietra”.
8 La Parrocchia “Santi Martiri e Confessori del XX secolo” in Pistoia;
9 La Parrocchia dei Santi Giorgio Megalomartire e Michele Arcangelo in Palermo;
10 il Santuario di San Nicola di Mira in Bagheria (PA);
11 la Parrocchia di San Giorgio Megalomartire in Trezzo sull’Adda (MI);
12 La Parrocchia dei Santi Martiri Serbi in Agrigento;
13 Il Sacro Monastero di Santo Stefano Arcidiacono e Protomartire in Abbiategrasso (MI);
14 La Parrocchia ortodossa dei Santi Stefano protomartire e Pazienza monaca, in Abbiategrasso;
15 La Cappella del Santo zar-martire Nicola II in Bagheria (PA);
16 Il Cimitero Ortodosso presso il Cimitero Comunale di Abbiategrasso (MI);
17 La Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Roma

b – istituzioni sotto la giurisdizione del Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Rumena di Vecchio Stile:

18 La Parrocchia Rumeno-Ortodossa di Vecchio Stile “Santi Apostoli Pietro e Paolo” in Torino ;
19 La Parrocchia “Santi Martiri Romani” di Roma-Ostia

c – infine:

20 Tutte le altre realtà fondate o fondande ai sensi del successivo art.4.

Art. 3 – Pratiche religiose e norme canoniche

La ACO si riconosce nel Cristianesimo Ortodosso senza mutazioni né alterazioni, che costituisce l’Unica Santa Cattolica ed Apostolica Chiesa – come professiamo nel Simbolo Niceno-Costantinopolitano – che è il Corpo mistico di Cristo, la Sposa immacolata dell’Agnello, l’Arca della salvezza. Nel Cristianesimo Ortodosso, così come proviene dalla predicazione apostolica, dalla Sacra Scrittura e dalla Santa Tradizione di cui sono testimoni privilegiati i Santi Concili Ecumenici e gli scritti del Padri della Chiesa, i cui insegnamenti noi ci sforziamo di conservare immacolati, il culto è professato soprattutto con l’annuncio della Parola di Dio, la Celebrazione della Divina Liturgia, dei Santi Sacramenti, la pratica della preghiera, del digiuno e gli altri atti di culto disciplinati dalla Tradizione della Chiesa, e dalle norme canoniche.
Inoltre vengono conferiti e riconosciuti gli Ordini Sacri e gli altri Uffici ecclesiastici, nonché lo stato di vita monastica sia maschile che femminile.
L'attività di culto è integrata con lo studio e l’insegnamento della Sacra Teologia e delle altre discipline ecclesiastiche nonché dalla pratica disinteressata del servizio al prossimo, nelle varie forme in cui può realizzarsi.
Il Calendario ecclesiastico della Tradizione Ortodossa è il Calendario Giuliano-Costantiniano con il Paschalion tradizionale formato secondo le indicazioni del Sacro Concilio di Nicea.
Le norme canoniche accettate sono quelle dei Santi Concili ecumenici e locali e gli altri Canoni dei Padri come risultano raccolti nel “Pidalion” di San Nicodemo Aghiorita e nelle altre raccolte approvate dalla Chiesa.
Sulla base dell’insegnamento di Cristo e degli Apostoli noi professiamo l’obbedienza alle Autorità legittime per le quali eleviamo suppliche in tutte le sacre celebrazioni.
Professiamo inoltre l’amore verso ogni nostro prossimo ed il dovere cristiano della solidarietà e del rispetto.

Art. 4 – Sede, fondazioni ed affiliazioni

La ACO ha la sua sede centrale in Pistoia – San Felice – Via di Lizzanello 1.
Possono essere costituite sedi decentrate.
La ACO, direttamente o attraverso le realtà ecclesiali ad essa aderenti, può istituire realtà ecclesiali monastiche e parrocchiali con le modalità stabilite dal Diritto canonico per incrementare la propria attività, nonché organi atti a realizzare i suoi scopi istituzionali, nonché accogliere, a parità di dignità e considerazione, realtà appartenenti a Chiese sorelle che si identificano nei principi di cui all’art 3; dette realtà mantengono piena autonomia canonica nell’organizzazione interna delle loro realtà ecclesiali e partecipano alla concertazione di tutte le decisioni che le riguardano, come specificato al successivo art. 8.
L’Associazione può avere dipendenze anche al di fuori del Comune di Pistoia, anche all’estero.
Può inoltre affiliarsi istituzioni con similari finalità.

Art. 5 – Apoliticità e carattere non di lucro

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro, il che non significa che i propri membri non possano impegnarsi nella realtà sociale e culturale per testimoniare, con la parola e l’azione, l’insegnamento della Santa Chiesa di cui fanno parte.

Art. 6 – Soci

L’Associazione ha quattro Categorie di Soci:

a – I soci Ordinari sono persone che ne facciano richiesta che, oltre i costituenti l’associazione, potranno essere accolte per cooptazione unanime degli altri soci ordinari presenti ad una assemblea regolarmente convocata e che siano giudicate idonee per valori religiosi, morali ed operativi nel supremo interesse dell’Associazione. Nello stesso modo possono essere estromessi, con votazione unanime degli altri soci ordinari presenti all’Assemblea, dopo esser stati invitati formalmente a far presenti le loro ragioni, ove gravi comportamenti li rendano inidonei alla loro appartenenza all’Associazione.
Saranno cooptati necessariamente almeno un socio ordinario per ogni giurisdizione canonica di chiesa sorella che aderirа all’Associazione. Qualora il Presidente non abbia potuto intervenire all’Assemblea la nomina sarà ratificata dal Vice Presidente.

b – I soci Sostenitori, che partecipano con continuità sia nell’attività volontaria, sia con contributi in denaro che saranno determinati di anno in anno dall’Assemblea dei soci ordinari e sostenitori a maggioranza semplice.

c – I soci Simpatizzanti, che non partecipano con continuità alle attività dell’associazione, ma le sono vicine per condivisione di ideali e per l’aiuto che apportano alle sue opere.

d – I soci Onorari, che sono nominati con le stesse modalità previste per i soci sostenitori, per onorare persone o che si sono rese benemerite verso l’Associazione o verso la Chiesa Ortodossa.

Tutti i Soci devono essere Cristiani Ortodossi che si riconoscono nei principi di cui all’art. 3 che partecipano continuativamente alla vita ecclesiale.
Sia i soci sostenitori che simpatizzanti sono ammessi con votazione a maggioranza assoluta dei soci ordinari, e nella stessa forma possono essere estromessi, dopo esser stati invitati formalmente a far presenti le loro ragioni, ove gravi comportamenti li rendano inidonei alla loro appartenenza all’Associazione.
Persone non Ortodosse possono partecipare come volontari alle attività sociali e culturali dell’Associazione senza però con questo essere considerati soci.
Qualora l’Associazione dovesse rimanere con un solo socio Ordinario questi dovrà associarsene almeno un altro. Qualora ciò non avvenga entro un anno, decorso tale termine si darà luogo alla procedura di scioglimento dell’Associazione.
E’ fatto salvo il diritto dei soci ordinari che siano chierici o monaci di rimanere in possesso dei beni dell’Associazione vita natural durante di ciascuno di loro, anche singolarmente presi, a titolo di abitazione e uso.
I Soci, a qualunque categoria appartengano, possono recedere volontariamente dall’Associazione a mezzo di comunicazione per lettera raccomandata inviata al Presidente.

Art. 7 – Organi Amministrativi

Sono Organi Amministrativi dell’Associazione: Il Presidente, il Vice Presidente, il Collaboratore Amministrativo, il Collegio Sindacale, oltre all’Assemblea.

Art. 8 – Il Presidente

L’Associazione è amministrata e legalmente rappresentata da un Presidente eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci ordinari.
Essi devono eleggere – di regola – il Superiore pro-tempore del Santo Monastero di S. Serafino di Sarov in Pistoia che è stato l’organo che ha promosso la fondazione della ACO, dopo aver verificato la sussistenza dei necessari requisiti di cui al successivo capoverso. Qualora vi siano elementi che rendono impossibile tale elezione, essi, all’unanimità dei presenti, designeranno un idoneo socio. Qualora l’unanimità non si raggiunga dopo tre votazioni, si effettuerà il ballottaggio tra i due soci che hanno riportato maggiori voti.
Comunque il Presidente deve essere in possesso della cittadinanza italiana e non aver subito condanne penali per delitti non colposi ed essere persona di buona condotta morale e civile .
La rinnovabilità della carica di Presidente è regolata dalle norme di diritto canonico per il Superiore del Monastero di S. Serafino di Sarov, per un altro, qualora lo si dovesse nominare per ragione di necessità, è di tre anni e può essere rieletto.
Nelle decisioni di importanza comune il Presidente si concerterà con i soci ordinari che rappresentano nell’Associazioni le Chiese sorelle.

Art. 9 – Il Vice-presidente

Qualora il Presidente sia impedito di esercitare le sue funzioni o possa esserci conflitto di interessi tra lui e l’Associazione questa è rappresentata legalmente da un Vice-Presidente eletto con la stessa modalità prevista dal secondo capoverso del precedente articolo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Deve possedere i requisiti richiesti per il Presidente.

Art. 10 – Collegio Sindacale

L’Associazione è controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri anche non soci, di cui uno assume la presidenza, e da due membri supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 11 – Assemblee

Le assemblee dei soci ordinari sono ordinarie o straordinarie.
L’Assemblea ordinaria si raduna almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci nei primi tre mesi dell’esercizio sociale. E’ convocata con il preavviso di almeno 8 (otto) giorni dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera raccomandata. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno. Inoltre il Presidente può convocare, con la stessa forma, l’assemblea ordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. In caso di Assemblea totalitaria, ossia in presenza di tutti i soci ordinari o loro delegati e di tutte le cariche sociali, non sono necessarie le formalità di convocazione.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per le modifiche statutarie dal Presidente o qualora ne facciano richiesta 1/10 dei Soci Ordinari.. L’assemblea straordinaria dovrà essere verbalizzata per atto pubblico di notaio e nella stessa forma dovrà verbalizzarsi lo scioglimento o una qualsivoglia sostanziale modificazione, come per legge.
I soci sostenitori ed onorari partecipano, con voto consultivo, alle assemblee annuali sui Bilanci ed inoltre ogni qualvolta il presidente intenda convocarli.
I soci possono farsi rappresentare da un altro socio, non amministratore o sindaco, all’uopo delegato.
Qualora il Presidente ritenga opportuno convocare una Assemblea cui prendano parte i soci anche simpatizzanti questi si convocano mediante pubblico avviso durante la santa Liturgia Domenicale in tutte le chiese aderenti all’Associazione.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci ordinari; in seconda convocazione, anche ad un ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
Nessuno, oltre i Soci convocati ed il Segretario ha diritto di essere presente alle Assemblee, che non sono pubbliche,a meno che non sia espressamente invitato dal presidente o su richiesta di 1/10 dei soci.
In deroga a quanto sopra, i Prelati aventi giurisdizione canonica sulle realtà aderenti all’Associazione possono essere presenti, di persona o per mezzo di un loro Legato, a qualsiasi Assemblea e prendere la parola.

Art. 12 – Bilanci

I bilanci sono redatti dal Presidente dell’Associazione coadiuvato dal Collaboratore amministrativo e dagli stessi sottoscritti. I Bilanci sia consuntivo che di previsione sono da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nei termini di cui all’art. 12.
Le eventuali realtà appartenenti a Chiese sorelle avranno autonomia di bilancio, salvo la concertazione generale con il Presidente dell’Associazione ed il Collaboratore Amministrativo. I Bilanci autonomi – sia quello di previsione che il conto consuntivo – confluiranno nel Bilancio generale e saranno approvati insieme con esso dall’Assemblea. A questo scopo dovranno pervenire al Collaboratore Amministrativo entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 13 – Amministrazione

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria come di straordinaria amministrazione eccetto quelli stabiliti più sopra per l’Assemblea. Qualora necessario il Presidente può nominare Procuratori speciali o incaricare con sua delibera il Vice-Presidente di agire in suo nome.
Nell’amministrazione l’Assemblea ed il Presidente sono coadiuvati da persona tecnica (Collaboratore Amministrativo), normalmente un commercialista, presso il quale sono anche conservati i libri contabili e gli altri documenti amministrativi dell’Associazione compresi quelli obbligatori per legge.
Egli funge anche da Segretario.
I Responsabili delle sedi decentrate non impegnano finanziariamente l’Associazione nei confronti dei terzi a meno che non siano stati autorizzati per iscritto all’atto impegnativo dal Presidente dell’Associazione. Ove assumano impegni senza autorizzazione ne rispondono personalmente.

art. 14 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da quei cespiti mobili ed immobili che gli Associati o terzi conferiscono allo scopo espresso di entrare a costituire il patrimonio dell’Associazione e questo sia con atto tra vivi che con atto di ultima volontà.
Il patrimonio è inoltre costituito da:

1 – dai contributi dei soci: da quelli annuali ed, in particolare, al momento della fondazione, da quelli che, integrati da quanto raccolto presso vari benefattori, è servito per l’acquisto dei primi beni mobili ed immobili dell’Associazione; in specie:
Complesso Immobiliare destinato all’attività dell’Associazione ed alla realizzazione dello scopo della stessa, composto da:

a – piena proprietà su appezzamenti di terreno incolti e boschivi, posti in Comune di Pistoia, loc. San Felice, fra i seguenti confini: Torrente di Lizzanello, Strada Comunale, residua proprietà dell’ente, salvo altri.
b – piena proprietà su edificio ad uso di culto attualmente adibito a Chiesa Parrocchiale e Monastica, consistente in piccola Chiesa (vincolata con vincolo di culto);
c – piena proprietà sull’intero fabbricato destinato a convento, asilo, ricovero, orfanotrofi, (vincolato con vincolo di destinazione) posto in Pistoia, San Felice, Via di Lizzanello nn.cc. 1 e 1/A (uno e uno barra a) con annesso giardino, lavatoio, forno, e quant’altro con tutte le adiacenze e pertinenze, così come l’intera proprietà risulta evidenziata dai confini sopra indicati.
Detti immobili, che costituiscono un unico complesso funzionale sono tutti corredati da adeguato arredamento finalizzato agli scopi ed hanno un valore alla data della fondazione dell’Associazione, di L. 1.954.215.000 (unmiliardonovecentocinquantaquattromilioniduecentoquindicimila) pari ad Euro 1.009.267,82 (unmilionenovemiladuecentosessantasette/82).

2 – Dalle somme depositate presso il Banca Antoniana Popolare Veneta giа Banca Nazionale dell’Agricoltura (BNA) di Pistoia sul c/c n. 23573/P per un totale di L. 3.028.280 (tremilioniventottomiladuecentoottanta), conto con divieto di movimentazione al 17 Aprile 1997.

3 – Dai lasciti sia a titolo universale che particolare, devoluzioni, contribuzioni o comunque quant’altro a qualunque titolo venisse apportato all’Associazione.

4 – Da proventi di attività che l’associazione svolge conformemente alle finalità espresse nei precedenti articoli.

5 – Da altre entrate, anche non specificate nei punti precedenti, che perverranno all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 15 – Operazioni finanziarie

Pur non avendo scopo di lucro, l’Associazione può compiere tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e così acquistare e vendere beni mobili ed immobili, ricevere donazioni, devoluzioni testamentarie sia a titolo universale che particolare, contrarre prestiti dando ipoteche a garanzia degli stessi, compiere qualsivoglia operazione presso Istituti di Credito, aprire conti correnti, emettere titoli cambiari, dare fideiussioni anche in favore di terzi e questo a titolo esemplificativo e non tassativo; può cioè compiere ogni atto necessario anche se qui non esattamente specificato. I soci inoltre contribuiscono con le quote stabilite nel precedente art. 4, alle finalità sociali.
L’Associazione non risponde al di là del proprio patrimonio sociale.

Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione

Qualora l’Associazione dovesse estinguersi – fatti salvi i diritti dei soci ordinari chierici o monaci di cui all’art. 6, penultimo capoverso – sia che essa si estingua in mancanza di soci o per volontà Assembleare, o per il venir meno delle finalità dell’Associazione, l’ Ordinario della Diocesi da cui dipende l’Associazione di concerto con gli altri Vescovi interessati di cui all’art. 2, stabilirà con suo proprio decreto, un Ente cristiano ortodosso, possibilmente appartenente alle realtà ecclesiali di cui agli art. 2 e 3, per la devoluzione del residuo patrimonio dell’Associazione.

Art. 17 – Disposizioni transitoria e finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di diritto canonico e di legge in materia.

(Omissis)