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    Statuto 26 aprile 2000

    Statuto dell'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno

    Data: 26 aprile 2000
    Autore:
    Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7 giorno
    Argomento:
    Chiese cristiane avventiste del settimo giorno
    Dossier:
    Chiesa avventista
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Composizione, Sessioni, Comitato esecutivo, Società, Scioglimento, Enti, Missionari, Patrimonio, Organi, Scopo, territorio, Predicatori, Insegnanti, Colportori, Assemblea
    Statuto dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno approvato il 26 aprile 2000, nel corso della XXII Assemblea Amministrativa dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, svoltasi a Montesilvano (PE), il 21-26 aprile 2000. Approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto del 8 marzo 2001. ART. 1 – Costituzione L’Unione Italiana delle […]

    Statuto dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno approvato il 26 aprile 2000, nel corso della XXII Assemblea Amministrativa dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, svoltasi a Montesilvano (PE), il 21-26 aprile 2000. Approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto del 8 marzo 2001.

    ART. 1 – Costituzione

    L’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno è costituita dalle Chiese Avventiste locali che sono organizzate e accettate dall’Assemblea dell’Unione. Essa fa parte della Conferenza Generale degli Avventisti del 7° Giorno (Divisione Euro-Africana).

    ART. 2 – Scopo

    L’Unione ha lo scopo di far conoscere l’Evangelo Eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
    Essa non ha scopo di lucro.

    ART. 3 – Territorio

    L’Unione opera nel territorio della Repubblica italiana.
    La sede dell’Unione è in Roma.

    ART. 4 – Organi

    Sono organi dell’Unione:
    a. l’Assemblea
    b. il Comitato Esecutivo
    c. il Presidente
    d. il Segretario
    e. il Tesoriere

    ART. 5 – Competenze dell’Assemblea

    L’Assemblea generale dell’Unione assicura il buon andamento delle Chiese Cristiane Avventiste Italiane.
    Essa è, al tempo stesso, un mezzo d’arricchimento spirituale per tutti coloro che vi partecipano.
    I compiti dell’Assemblea sono:
    a. Discutere i rapporti statistici e finanziari ed ogni attività dell’Unione durante il periodo che intercorre tra una sessione e l’altra dell’Assemblea.
    b. Eleggere il Presidente dell’Unione, il Segretario, il Tesoriere, i responsabili dei diversi Dipartimenti, gli altri membri del Comitato esecutivo tra i quali almeno quattro laici, i Comitati direttivi delle Istituzioni e degli Enti.
    c. Accettare nel seno dell’Unione le nuove chiese costituitesi nel corso dell’esercizio appena terminato e cancellare dall’elenco delle chiese dell’Unione le chiese già disciolte.
    d. Designare gli operai dell’Unione chiamati a ricevere la consacrazione per il Sacro Ministero.
    e. Accordare a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo dell’Unione (predicatori, insegnanti, missionari, colportori) una credenziale per il periodo che intercorre tra un’Assemblea e l’altra.
    f. Formulare piani per lo sviluppo dell’Opera nel territorio di attività dell’Unione.
    g. Adottare o modificare statuti e regolamenti dell’Unione, delle Istituzioni e degli Enti.

    ART. 6 – Composizione dell’Assemblea

    Sez. 1
    L’Assemblea è composta dai seguenti delegati con diritto di voto:
    A. I delegati accreditati dalle chiese dell’Unione.
    B. I delegati d’Ufficio, che sono:
    1. Tutti i membri del Comitato Esecutivo dell’Unione.
    2. I membri dei Comitati della Conferenza Generale e della Divisione Euro-Africana, nella percentuale non superiore al 5% di tutti i delegati.
    3. Tutti i Pastori Consacrati e i Predicatori Autorizzati, in possesso di Credenziali dell’Unione.
    4. I responsabili di tutti i Dipartimenti istituiti dall’Unione.
    5. I Direttori e gli Amministratori delle Istituzioni e degli Enti dell’Unione.
    6. I delegati aggiunti proposti dal Comitato Esecutivo dell’Unione e accettati per voto dai delegati dell’Assemblea.
    I delegati d’Ufficio e i delegati aggiunti dell’Unione non possono essere scelti come delegati di una chiesa.

    Sez. 2
    A. Le chiese e l’Unione eleggono i rispettivi delegati secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento dell’Assemblea.
    B. La composizione e le funzioni delle Commissioni dell’Assemblea sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento dell’Assemblea.

    ART. 7 – Sessioni dell’Assemblea

    Sez. 1
    Le sessioni dell’Assemblea hanno luogo ogni 5 anni. Il Comitato Esecutivo ne stabilisce la data e il luogo compreso nel territorio dell’Unione. La convocazione avviene tramite l’organo ufficiale dell’Unione almeno 60 giorni prima dell’inizio della sessione.

    Sez. 2
    Con identica modalità il Comitato dell’Unione può fissare, nel territorio dell’Unione, delle sessioni straordinarie. I lavori hanno la stessa modalità e la stessa validità di quelli svolti nelle sessioni ordinarie.

    Sez. 3
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente uscente dell’Unione, o da persona da lui designata.
    Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario uscente del Comitato Esecutivo.

    Sez. 4
    La metà più uno dei delegati costituisce il quorum per l’inizio dei lavori.

    Sez. 5
    Le votazioni sono fatte per alzata di mano, a meno che sia richiesto altrimenti dalla maggioranza dei delegati presenti.

    Sez. 6
    Le Commissioni dell’Assemblea dell’Unione sono:
    a. la Commissione di Nomina
    b. la Commissione dei Piani e Risoluzioni
    c. la Commissione delle Lettere e Credenziali
    d. la Commissione degli Statuti e dei Regolamenti.

    La composizione di queste Commissioni è votata dall’Assemblea su proposta di una Commissione Preparatoria, presieduta dal Presidente della Divisione o da persona da lui designata.
    La composizione e le funzioni della Commissione Preparatoria sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal Regolamento dell’Assemblea.

    Sez. 7
    La Commissione di Nomina è presieduta dal Presidente della Divisione o da persona da lui designata ed è composta da 15 membri incluso il Presidente. La composizione e le funzioni della Commissione di Nomina e delle altre Commissioni sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal Regolamento dell’Assemblea. I membri dei Comitato Esecutivo in carica, i responsabili di Dipartimento, i direttori e gli amministratori delle Istituzioni e degli Enti non possono far parte della Commissione di Nomina.

    Sez. 8
    Qualora le circostanze rendano necessaria l’inclusione nella Commissione di Nomina di membri del Comitato Esecutivo e/o di comitati di Istituzioni e di enti, il numero di questi non deve superare un terzo del totale dei membri della Commissione di Nomina. Le circostanze di cui sopra devono essere note all’Assemblea e detta inclusione deve essere votata a maggioranza da quest’ultima.

    Sez. 9
    I criteri e le modalità di voto dell’Assemblea e delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento dell’Assemblea.

    ART. 8 – Comitato Esecutivo

    Sez. 1
    Il Comitato Esecutivo che viene eletto dall’Assemblea dura in carica cinque anni ed è composto di non più di 17 membri e non meno di 13. Il Presidente dell’Unione presiede il Comitato. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Unione sono membri del Comitato ed il Segretario dell’Unione è il Segretario del Comitato stesso. Del Comitato Esecutivo fa parte almeno un laico per ogni Campo e/o Federazione dell’Unione.

    Sez. 2
    Nell’intervallo che corre tra le due sessioni dell’Assemblea dell’Unione, il Comitato ha piena facoltà amministrativa per trattare gli affari dell’Unione con l’autorità di accordare o ritirare Lettere Credenziali a coloro che operano nell’Unione e di supplire ad ogni vacanza che possa verificarsi per decesso, dimissioni o altro, fra i membri del Comitato dell’Unione, dei comitati delle Istituzioni e degli Enti.

    Sez. 3
    Il Comitato si riunisce almeno sei volte l’anno e può essere convocato in qualsiasi momento e luogo dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Se il Presidente è assente dal territorio dell’Unione e non è stato designato nessun sostituto, la convocazione può essere fatta dal Segretario su richiesta scritta di cinque membri del Comitato Esecutivo. Ad ogni seduta del Comitato il quorum è formato dai due terzi dei membri; per questioni amministrative di limitata importanza è sufficiente un quorum della metà più uno dei membri.

    Sez. 4
    Le deliberazioni sono valide se votate a maggioranza degli aventi diritto al voto (metà più uno).

    ART. 9 – Membri Esecutivi e loro competenze

    Sez. 1
    L’Unione ha come membri esecutivi regolari: un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e quelle di Tesoriere possono essere esercitate da una stessa persona, denominata Segretario-Tesoriere.

    Sez. 2
    Il Presidente è il legale rappresentante dell’Unione, e presiede il Comitato dell’Unione e cura gli interessi di questa in armonia con le decisioni del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal Segretario e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal Tesoriere.

    Sez. 3
    Il Segretario redige il processo verbale delle discussioni e della deliberazione dell’Assemblea e di ogni seduta di Comitato ed ha la responsabilità di inviarne una copia a tutti i membri del Comitato stesso ed ai membri esecutivi della Divisione. Egli deve raccogliere tutti i dati richiesti dal Presidente o dal Comitato e compiere ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

    Sez. 4
    Il Tesoriere ha la responsabilità di ricevere tutto il denaro e di amministrarlo conformemente ai voti dei Comitato. Inoltre egli deve verificare i libri della contabilità delle chiese locali almeno una volta ogni anno, presentare ad intervalli regolari al Presidente e al Comitato i rapporti finanziari e compiere ogni altro dovere pertinente alla sua carica. Se per il Tesoriere risulta impossibile verificare la contabilità delle chiese locali, il Comitato fa in modo di procurargli l’assistenza necessaria. Una copia di tutti i rapporti finanziari deve essere data ai membri esecutivi della Divisione.

    ART. 10 – Società, Enti, Associazioni, Dipartimenti, Comitati

    Sez. 1
    Sia l’Assemblea dell’Unione sia il Comitato Esecutivo della stessa possono, disgiuntamente tra loro, costituire degli Enti, delle Associazioni e delle Società secondo le necessità amministrative ed operative.

    Sez. 2
    L’Unione mantiene tutti i Dipartimenti votati dall’Assemblea o dal Comitato Esecutivo e si serve di tutti gli organi, predicatori, insegnanti, missionari, colportori o altri operai richiesti per il conseguimento del suo scopo.

    ART. 11 – Patrimonio e finanze

    Sez. 1
    Il patrimonio dell’Unione è costituito da tutti i beni mobili e immobili:
    A.
    a. propri
    b. dell’Ente Patrimoniale dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno riconosciuto con D.P.R. n.° 128 del 13/04/1979 (G.U. del 27/04/1979)
    c. dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica riconosciuto con legge 22/11/1988 – n.° 516 art. 19
    d. degli altri suoi Enti.
    B. Le decime di tutte le chiese e dei membri isolati dell’Unione
    C. Gli assegnamenti, della Divisione Euro-Africana e della Conferenza Generale
    D. Le donazioni pervenute a qualsiasi titolo, i lasciti ed i legati
    E. Le offerte ed i contributi.

    Sez. 2
    L’Unione riconosce mensilmente alla Divisione Euro-Africana la decima parte di tutte le decime che riceve, la quota di sostentamento fissata dal Comitato della Divisione, tutte le offerte missionarie e una percentuale della decima in favore dell’Opera in altri paesi, conformemente alla scala stabilita dal Comitato della Divisione Euro-Africana.

    Sez. 3
    L’Unione ridistribuisce mensilmente, secondo principi di solidarietà, alle chiese e a coloro che si prodigano per la realizzazione dell’Opera, una quota delle decime e delle offerte ricevute dalle chiese e dai membri isolati.

    ART. 12 – Comitato di verifica

    Il Comitato di Verifica dell’Unione è composto dai membri del Comitato Esecutivo dell’Unione. In esso possono essere incluse persone che rappresentano altri rami del lavoro denominazionale come, ad esempio, le Istituzioni e gli Enti.
    Questo comitato, in collaborazione con uno o più rappresentanti della Divisione, svolge funzioni di equilibrio per attivare i principi di mutua solidarietà tra le chiese e coloro che si prodigano per la realizzazione dell’Opera.

    ART. 13 – Verifica

    La verifica dei rendiconti dell’Unione è fatta dall’organo competente della Divisione Euro-Africana.

    ART. 14 – Regolamenti

    L’Assemblea dell’Unione ha il diritto di emanare dei regolamenti, di emendarli o annullarli ad ogni sessione. Tali regolamenti possono riguardare ogni materia purché in armonia con lo Statuto.

    ART. 15 – Statuto

    Questo statuto può essere emendato dai due terzi dei delegati presenti e votanti ad ogni sessione dell’Assemblea. Se l’emendamento viene proposto in una sessione straordinaria, la notizia deve essere data assieme alla convocazione della stessa.

    ART. 16 – Scioglimento dell’Unione

    Sez. 1
    Lo scioglimento di questa Unione può avvenire su voto dei due terzi dei delegati presenti e votanti ad ogni sessione dell’Assemblea. Se si propone di sciogliere l’Unione durante un’Assemblea straordinaria, la notizia dello scioglimento deve essere data insieme alla convocazione.
    L’Assemblea nomina, d’intesa con la Conferenza Generale (Divisione Euro-Africana), una Commissione incaricata di curare le fasi successive allo scioglimento.

    Sez. 2
    I fondi rimanenti dovranno essere devoluti ad Istituzioni ed Enti Avventisti.

    « Statuto 19 aprile 1990 » Legge 22 novembre 1988, n.516

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