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    Trattato 02 ottobre 1997

    Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi

    Data: 02 ottobre 1997
    Autore:
    Consiglio europeo
    Argomento:
    Libertà religiosa
    Parole chiave:
    Religione, Divieto di discriminazione, Libertà religiosa, Handicap, Diritti umani, Organizzazioni non confessionali, Età, Razza, Sesso, Origine etnica, Convinzioni personali, Tendenze sessuali, Status delle Chiese
    Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999. A partire dal 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di LIsbona [http://www.olir.it/documenti/?documento=4528], il trattato sull'Unione europea (TUE) è stato emendato e il trattato sulla Comunità europea (TCE) è stato sostituito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A questo link [http://www.olir.it/documenti/?documento=5238] la versione consolidata dei trattati al 1° dicembre 2009.

    Consiglio dell'Unione europea. Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi, 2 Ottobre 1997.

    (Da "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" n. C 340/1)

    VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

    (omissis)

    Articolo 6 (ex articolo F)

    1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
    2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
    3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
    4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

    Articolo 7 (ex articolo F.1)

    1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
    2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
    Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
    3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
    4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
    Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.
    5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

    (omissis)

    VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

    (omissis)

    Articolo 13 (ex articolo 6 A)

    Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
    la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

    (omissis)

    DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA

    Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

    L’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

    L’Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

    DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA

    8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle comunità religiose

    Con riferimento alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, la Grecia ricorda la dichiarazione comune sul Monte Athos allegata all’atto finale del trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.

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