Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Febbraio 2008

Trattato 13 dicembre 2007

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. C/306 del 17-12-2007)

MODIFICHE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA

Articolo 1
Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

PREAMBOLO

1) Il preambolo è così modificato:
a) il testo seguente è inserito come secondo capoverso:
«ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,»;

(omissis)

DISPOSIZIONI GENERALI

2) L'articolo 1 è così modificato:

(omissis)

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico.
L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.».

3) È inserito l'articolo 1bis:

«Articolo 1bis
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.».

4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.
Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(omissis)

6) È inserito l'articolo 3ter, che sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea:

«Articolo 3ter
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione.
L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.».

(omissis)

8) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.».

(omissis)

PRINCIPI DEMOCRATICI

12) Il titolo II e l'articolo 8 sono sostituiti dalla nuova denominazione e dai nuovi articoli da 8 a 8 C seguenti:

«TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Articolo 8
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

(omissis)

Articolo 8 B
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

(omissis)

Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

(omissis)

18) È inserito l'articolo 5ter:

«Articolo 5ter
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.».

(omissis)

24) Il testo dell'articolo 13 diventa l'articolo 16 E. Detto articolo è modificato come indicato al punto 33).

(omissis)

29) È inserito l'articolo 16 B che sostituisce l'articolo 286:

«Articolo 16 B
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 25bis del trattato sull'Unione europea.».

30) È inserito il nuovo articolo 16 C seguente:

«Articolo 16 C
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.».

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

31) La denominazione della parte seconda è sostituita dalla seguente: «NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE».

32) È inserito l'articolo 16 D, con il testo dell'articolo 12.

33) È inserito l'articolo 16 E, che riprende il testo dell'articolo 13; al paragrafo 2, i termini «… il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta …» sono sostituiti da «… il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle …». I termini «gli handicap, l'età o le tendenze sessuali» sono sostituiti da «la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

(omissis)

Articolo 5

1. Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato e che ne costituisce parte integrante.

(omissis)

ALLEGATO