Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 ottobre 2016, n.19811

Secondo l'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio
2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi",
quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla
delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio,
essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente
connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e
assunzione di responsabilità di natura personalissima, è
oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile
d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta,
nel giudizio di legittimità.Ciò posto e tenuto conto
dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul
rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare
evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta
depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dell'art.
166 cod. proc. civ., deve ritenersi tardiva.

Sentenza 27 giugno 2016

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni statali che
impongono un onere eccessivo (undue burden) al diritto di aborto,
ossia che hanno lo scopo o l’effetto di porre un ostacolo
sostanziale alle donne di esercitare la propria volontà di
abortire.

Motu proprio 17 agosto 2016

Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 agosto 2016 [in vigore dal 1° gennaio 2017]. [fonte: www.vatican.va] STATUTO DEL DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE Articolo 1 Nome §1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia […]

Ordinanza 19 luglio 2016

Il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la
conseguente partecipazione dello stesso alle pratiche collettive del
nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti
dall’articolo 19 Cost., non possono rappresentare, in quanto
tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito
della separazione, a meno che l’adesione al nuovo credo
religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i
concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli articoli
143 e 147 cod. civ., in tal modo determinando una situazione di
improseguibilita’ della convivenza o di grave pregiudizio per
l’interesse della prole (cfr. Cass., Sez. 1, 6 agosto 2004, n
15241; 6 dicembre 1989, n. 5397; 23 agosto 1985, n. 4498).