Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 marzo 2016, n.3521

Laddove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei
figli tra scuola privata e scuola pubblica, se non esista, o non
persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia
istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni
all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue
insite difficoltà di apprendimento, a particolari
fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze
di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o
l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione
dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di
quella della coppia genitoriale – non può che essere a
favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni
dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo
culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul
territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale
Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti)
che, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine
all’iscrizione dei minori a scuola, «preferenza e
prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche
poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di
istruzione nonché esplicazione principale del diritto
costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni
scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono
incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto,
solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per
accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una
scuola diversa da quella pubblica.

Sentenza 11 dicembre 2014, n.G 119-120/2014

In its decision, the Constitutional Court finds that there is no
objective justification for differing provisions based on sexual
orientation which would generally exclude registered partners from
jointly adopting a child. Moreover, this would create unequal
treatment between registered partners when jointly adopting a child
and (same-sex or heterosexual) partners adopting a step child [fonte:
https://www.vfgh.gv.at – Press Release].

Sentenza 30 luglio 2014

L'articolo 44, comma 1, lett. d) della legge 4 maggio 1983, n. 184
(e successive modifiche) contempla l'adozione in "casi
particolari". Esso risponde cioè all'intenzione del
legislatore di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e
le persone che già si prendono cura del minore stesso,
prevedendo la possibilità di adozione con effetti più
limitati rispetto a quella legittimante ma meno rigorosi. Ciò
al fine di realizzare il preminente interesse del minore. Nel caso di
specie, il giudice adito ha pertanto accolto il ricorso per
l'adozione, da parte della convivente della madre biologica, della
figlia di quest'ultima nata con fecondazione eterologa, rilevando
come nessuna limitazione sia prevista espressamente, o possa desumersi
in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale
dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di
essi vi sia un rapporto di convivenza.

Determinazione/i 04 ottobre 2011, n.599

Comune di
Podenzano (PC)
Determinazione n.
599 del 4 Ottobre 2011 della Responsabile del Servizio
sociale
Contributo
economico per attività aggregativa e sociale svolta a favore
della popolazione giovanile. Impegno di spesa e liquidazione a favore
della Parrocchia di San Polo (estratto)

 
La responsabile del servizio
sociale
(omissis)
premesso che questa Amministrazione
incentiva e sostiene nella sua azione programmatica e strategica le
attività formative e l'integrazione continua tra privato e
pubblico per una migliore qualità della vita nei vari settori
della promozione sociale;
 
rilevata, in particolare, la
collaborazione con l'attività educativa della parrocchia
“San Paolo apostolo”, svolta in particolar modo a favore
dei giovani, impiegando personale pure di quell'ente e coordinando
il sostegno economico in vista di una complementarietà di
iniziative tra pubblico, che si pone in posizione di stimolo e
supplenza, e privato;
(omissis)
 
DETERMINA
 
1. di riconoscere alla parrocchia di
“San Paolo apostolo” di San Polo di Podenzano, per la
collaborazione nella realizzazione dell'attività educativa
e di sostegno svolta, in particolar modo, a favore della popolazione
giovanile, un contributo economico forfettario pari a €
1.500,00;
(omissis)