Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 maggio 2016

Riconoscere che la coppia, già unita in matrimonio, possa
scegliere di mantenere il vincolo già in essere, anche nel
caso in cui sia stato emesso provvedimento di rettificazione del sesso
da maschile a femminile di uno dei coniugi, significa riconoscere
il diritto alla conservazione della preesistente dimensione
relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità
e continuità propri del vincolo coniugale.

Parere 21 luglio 2016, n.1695

Per quanto concerne il riferimento alla “coscienza
individuale” adombrato per invocare la possibilità di
“obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e
correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti
a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e
cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere.
diverso dalla persona del sindaco. In tal modo il Legislatore ha
affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato
civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto
tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella
degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che,
tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di
coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa
compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia
richiedente. Del resto, è prassi ampiamente consolidata
già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di
stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata
dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale,
sicché il problema della “coscienza individuale”
del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti
richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi
senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in
alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia
omosessuale a costituirsi in unione civile.

Sentenza 30 giugno 2016, n.13435

Il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti
del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito
della propria famiglia, posto dall'art. 1 della l. n. 184 del
1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di
adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore
interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nel caso in
cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non
transitoria, le cure necessarie, con conseguente
configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono,
in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed
educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura. 

Sentenza 30 giugno 2016, n.51362/09

Viola l'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato con
l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) il rifiuto
delle autorità italiane di concedrere il permesso di soggiorno
per motivi familiari al compagno (straniero extracomunitario) dello
stesso sesso di un cittadino italiano.

Sentenza 22 giugno 2016, n.12962

Il genitore sociale omosessuale può adottare il figlio
biologico del partner per quanto non sussista una impossibilità
di fatto dell'affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, della l.
184/1983). In particolare, nella famiglia omogenitoriale non
c'è abbandono del minore, ma un legame affettivo
consolidato al quale va data rilevanza giuridica per la piena
realizzazione dei diritti fondamentali di quest'ultimo.

Sentenza 09 giugno 2016, n.40183/07

Non costituisce violazione dell'art 8 (diritto al rispetto alla
vita privata e familiare) e dell'art. 12 (diritto al matrimonio),
letti in combinato con l’art. 14 (divieto di discriminazione)
della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo,
l’annullamento disposto dal giudice, delle nozze celebrate
dall’ufficiale dello stato civile tra i ricorrenti, cittadini
francesi di sesso maschile, non essendo prevista dalla legislazione
nazionale al momento della celebrazione la possibilità di
contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso (ora disciplinata
dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013).

Sentenza 02 marzo 2016, n.8401

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche
in danno di persona convivente " more uxorio", quando si sia
in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale
e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca
assistenza e protezione (cfr. Cass. sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007)