_Lotta alla discriminazione_
In particolare le direttive del 2000 (n. 2000/43 e 2000/78), emanate sulla base dei poteri conferiti all'Unione dall’art. 13 del Trattato di Amsterdam, hanno previsto una cornice di riferimento per gli Stati membri, dettando nuove definizioni di discriminazione e prevedendo strumenti di tutela e di prevenzione dalle forme di esclusione motivate da razza, origine etnica, religione, età, handicap e orientamento sessuale. Il recepimento del nuovo diritto antidiscriminatorio da parte degli Stati, pur differenziandosi nelle modalità e nell'interpretazione di alcuni concetti (ad esempio quelli più strettamente connessi alla lettura nazionale del principio di uguaglianza), ha mostrato come gli strumenti del diritto comunitario rappresentino oggi un punto di riferimento fondamentale per la messa in pratica delle politiche statali per le pari opportunità. Lo studio di tali strumenti diviene, poi, tanto più importante se si considera il rapporto tra il diritto antidiscriminatorio e i problemi collegati all'uguaglianza e alle diversità, tipici delle società multiculturali.
Per quanto riguarda il divieto di discriminazione religiosa, limitato dal legislatore comunitario al solo ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, esso rappresenta un importante corollario del diritto di libertà religiosa e una potenziale chiave di lettura nella difficile ricerca di bilanciamento tra principio di uguaglianza e garanzia delle diversità religiose, che proprio nel mondo del lavoro pone varie questioni (ad esempio il riconoscimento di giorni festivi religiosi, o la richiesta di poter indossare simboli religiosi, ecc.).
Gli sviluppi più recenti vedono la Carta di Nizza del 2000 ribadire e rafforzare il ruolo del principio di non discriminazione in relazione agli altri diritti, con un apposito titolo, il terzo, ad esso dedicato e con l’affermazione sia del diritto all’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge (art. 20), sia del riconoscimento delle diversità culturali, linguistiche e religiose (art. 22). Da ultimo, è da ricordare l'elaborazione di una nuova direttiva (proposta COM 2008-426, del 2 luglio 2008) che si propone di combattere la discriminazione fondata su religione, orientamento sessuale, handicap ed età in ambiti ulteriori rispetto a quello del lavoro. (Stella Coglievina)
analisi e approfondimenti
- Nicola Fiorita, Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e l’eterogenesi dei fini (dicembre2004) (pdf)
- Vincenzo Pacillo, Il divieto di discriminazione religiosa nel rapporto di lavoro subordinato (dicembre 2004) (pdf)
- Chiara Favilli, L’istituzione di un organismo per la promozione delle pari opportunità prevista dalla normativa comunitaria (dicembre 2004) (pdf)
- Piotr Stanisz, Il divieto di discriminazione per motivi religiosi nel Codice polacco del lavoro (agosto 2005) (pdf)
- Daniele Maffeis, La discriminazione religiosa nel contratto, saggio pubblicato in Il diritto ecclesiastico, 2006, n. 1-2, pp. 55-141 (pdf)
- Stella Coglievina, Diritto antidiscriminatorio e interessi religiosi nell' Unione Europea, con particolare riguardo agli ordinamenti italiano, francese e britannico, tesi di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore, XXI ciclo, a.a. 2007/08, Milano
APPROFONDIMENTI
- Rassegna bibliografica a cura di Chiara Favilli (dicembre 2004)
- Marcello D’Amico (a cura di), Contro la discriminazione. Guida alla legislazione europea e italiana, Fondazione Franco Verga C.O.I. (www.fondazioneverga.org)
- Paolo Morozzo della Rocca – Gli atti discriminatori nel diritto civile, alla luce degli artt. 43 e 44 del t.u. sull’immigrazione
Nel web:
- Commissione Europea, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
- "Stop discrimination" sito web relativo alla campagna promossa dall'UE "Sì alle diversità. No alle discriminazioni"
- European Commission: 2007 – European Year of Equal Opportunities for All
- Fundamental Rights Agency (FRA): RAXEN ; vecchio database delle pubblicazioni dell'EUMC (European Monitoring Center against Racism)
- ENAR, European Network Against racism
- MPG, Migration Policy Group
- Consiglio d'Europa – ECRI, European Commission against Racism and Intolerance
- OSCE – ODHIR Office for Democratic Institutions and Human Rights – Tolerance and Non-Discrimination Information System (ampio database di documenti)
- OIL/ILO – International Labour Organization
- LABdi – Laboratorio Forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive (Università di Modena e Reggio Emilia)
Studi e rapporti:
- Religion and Belief Discrimination in Employment – the EU Law – Report January 2007 (in english) (pdf)
- EUROBAROMETER – "Discrimination in the European Union" – Report (January 2007)
Dossier in OLIR.it:
attuazione delle direttive
Attuazione delle direttive 2000/43 e 2000/78 in Italia e nei Paesi dell'Unione europea:
- Italia, Decreto legislativo 09 luglio 2003, n.215 – Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- Italia, Decreto legislativo 09 luglio 2003, n.216 – Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
- Italia: Decreto Presidenza Consiglio Ministri 11 dicembre 2003 – Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39
- Austria: Legge 23 giugno 2004 – Equal Treatment Act (Gleichbehandlungsgesetz GlBG)
- Belgio: Legge 25 febbraio 2003 – Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
- Bulgaria, Legge 1 gennaio 2004, Law on protection against discrimination
- Estonia: Legge 15 aprile 1992 (emendata Dicembre 2004) – "Republic of Estonia Employment Contracts Act"
- Finlandia, Legge 18 giugno 2004, n.21, Non discrimination Act
- Francia: Legge 16 novembre 2001, n.1066 – Loi relative à la lutte contre les discriminations
- Francia: Legge 30 dicembre 2004, n.1486 – Loi portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
- Germania: Legge 14 agosto 2006 – Act Implementing European Directives Putting into Effects the Principle of Equal Treatment (Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung)
- Irlanda, Equality Bill 2004
- Lituania: Legge 18 novembre 2003, n.1826 – Law on Equal Treatment
- Portogallo, Legge 11 maggio 2004, n.18, Attuazione della Direttiva n. 2000/43/CE in tema di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- Regno Unito: Regolamento 20 giugno 2003 – The Race Relations Act 1976 (Amendment) Regulations 2003
- Regno Unito: Regolamento 26 giugno 2003, n.1660 – The Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003
- Regno Unito: Regolamento 20 febbraio 2004, n.437 – The Employment Equality (Religion or Belief) (Amendment) Regulations 2004
- Romania: Legge 24 gennaio 2003, n.53 – Labour Code
- Romania: Ordinanza 31 agosto 2000, n.431 – "Preventing and Punishing All Forms of Discrimination"
- Spagna: Legge 30 dicembre 2003, n.62 – Ley de 30 de medidas fiscales, administrativas y del orden social
- Svezia, Legge 5 giugno 2003, n. 307, The Prohibition of Discrimination Act
Studi e rapporti sull'attuazione delle direttive:
- MPG and Human European Consultancy on behalf of the European Commission (scientific director: Jan Niessen) 1. Comparative Analyses on National Measures to Combat Discrimination outside Employment and Occupation (pdf – in english); 2. Comparative Analysis of Existing Impact Assessments of Anti-Discrimination Legislation (pdf- in english)
Legge regionale 10 aprile 2014, n.22
Sentenza 09 marzo 2015, n.3912
Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].
Decreto 26 febbraio 2015, n.113
La diversità di sesso dei nubendi non può considerarsi –
secondo il Tribunale adito – un requisito minimo indispensabile
affinchè il matrimonio possa essere riconosciuto come tale,
nè sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma
specifica che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di
entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio. Grava
dunque sull'Italia l'obbligo di offrire, alla unioni
omosessuali che richiedano il riconoscimento, una tutela adeguata ed
equivalente a quella offerta alle coppie eterosessuali, anche se il
riconoscimento non necessariamente deve avvenire mediante
l'accesso al matrimonio, potendo astrattamente avvenire mediante
la previsione di forma di tutela diversamente denominate, come le
unioni civili. A parere del Collegio, in ogni caso, l'imperativo
sociale che nella giurisprudenza della CEDU, secondo la c.d. dottrina
del margine di apprezzamento, consente – ove sia proporzionale
allo scopo – la diversità di trattamento di situazioni
analoghe, non può essere costituito da una discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, anche ove tale discriminazione
possa ritenersi parte della tradizione di un dato Paese. (Nel caso di
specie, il Collegio ha decretato che l'Ufficiale di Stato civile
provvedesse alla trascrizioni nei registi dello Stato civile del
matrimonio celebrato all'estero con rito civile tra persone dello
stesso sesso) [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento Alessandro Ceserani, Università degli Studi di
Milano]
Circolare 11 febbraio 2015, n.123/ISIS
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]
Parere 17 febbraio 2015
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]
Risoluzione 29 gennaio 2015, n.2036 (2015)
La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa – espressione di soft law – pone tra le
premesse la notazione che l’intolleranza e la discriminazione su
base religiosa colpiscono tanto i gruppi minoritari, quanto quelli di
maggioranza, nonché l’esigenza di una reasonable
accomodation, quale strumento pragmatico per assicurare il pieno ed
effettivo esercizio della libertà religiosa. Invita, dunque,
gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad una serie di misure,
tra cui risultano di particolare interesse: la tutela della
libertà di coscienza sui luoghi di lavoro con la contestuale
garanzia che i servizi previsti per legge siano prestati; il rispetto
del diritto dei genitori ad educare i loro figli in conformità
alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, garantendo
contestualmente il diritto dei fanciulli ad un’educazione
critica e pluralistica; la garanzia di una piena partecipazione alla
vita pubblica per i Cristiani; l’incoraggiamento ai media ad
evitare stereotipi negativi e la trasmissione di pregiudizi contro i
Cristiani, così come per ogni altro gruppo. [Si ringrazia per
la segnalazione del documento e la stesura del relativo abstract
Mattia F. Ferrero – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]
Linee guida 18 novembre 2014
Con queste linee guida la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles ha
inteso fornire un supporto per una migliore comprensione della
legislazione antidiscriminatoria e superare i luoghi comuni derivanti
dalla sua percepita complessità. Nell’introduzione viene
ricordato che il primo obbligo della Chiesa è l’annuncio
del Vangelo e del magistero della Chiesa e che un aspetto fondamentale
di tale magistero è l’impegno per la giustizia ed il
rispetto della dignità di tutte le persone. Le linee guida
offrono, quindi, un’illustrazione delle parole-chiave in
materia, esaminano le singole caratteristiche protette, per poi
affrontare le questioni legate a specifici ambiti di attività:
il rapporto di lavoro, le associazioni religiose, la prestazione di
servizi da parte di charities e organizzazioni religiose,
l’uso degli spazi di proprietà della Chiesa e
l’attività educativa [Si ringrazia per la segnalzione del
documento e la stesura del relativo abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]
Sentenza 23 gennaio 2015, n.2014-439 QPC
Ordinanza 04 dicembre 2014, n.1241
Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.