Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 marzo 2015, n.3912

Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può
essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento
dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un
provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema
di stato civile. Spetta cioè solo al Tribunale civile disporre
la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro
degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato
civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi
descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale
di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di
correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione
è attribuita alla competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei
matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di
autotutela ma solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria
[in questo senso cfr. TAR Lazio, Sezione I Ter, sentenze 9 marzo 2015,
nn. 3911 e 3907].

Decreto 26 febbraio 2015, n.113

La diversità di sesso dei nubendi non può considerarsi –
secondo il Tribunale adito – un requisito minimo indispensabile
affinchè il matrimonio possa essere riconosciuto come tale,
nè sussiste nel nostro ordinamento interno alcuna norma
specifica che preveda che l'appartenenza al medesimo genere di
entrambi i coniugi costituisca un impedimento al matrimonio. Grava
dunque sull'Italia l'obbligo di offrire, alla unioni
omosessuali che richiedano il riconoscimento, una tutela adeguata ed
equivalente a quella offerta alle coppie eterosessuali, anche se il
riconoscimento non necessariamente deve avvenire mediante
l'accesso al matrimonio, potendo astrattamente avvenire mediante
la previsione di forma di tutela diversamente denominate, come le
unioni civili. A parere del Collegio, in ogni caso, l'imperativo
sociale che nella giurisprudenza della CEDU, secondo la c.d. dottrina
del margine di apprezzamento, consente  – ove sia proporzionale
allo scopo – la diversità di trattamento di situazioni
analoghe, non può essere costituito da una discriminazione
basata sull'orientamento sessuale, anche ove tale discriminazione
possa ritenersi parte della tradizione di un dato Paese. (Nel caso di
specie, il Collegio ha decretato che l'Ufficiale di Stato civile
provvedesse alla trascrizioni nei registi dello Stato civile del
matrimonio celebrato all'estero con rito civile tra persone dello
stesso sesso) [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento Alessandro Ceserani, Università degli Studi di
Milano]

Circolare 11 febbraio 2015, n.123/ISIS

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Parere 17 febbraio 2015

[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]

Risoluzione 29 gennaio 2015, n.2036 (2015)

La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa – espressione di soft law – pone tra le
premesse la notazione che l’intolleranza e la discriminazione su
base religiosa colpiscono tanto i gruppi minoritari, quanto quelli di
maggioranza, nonché l’esigenza di una reasonable
accomodation, quale strumento pragmatico per assicurare il pieno ed
effettivo esercizio della libertà religiosa. Invita, dunque,
gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad una serie di misure,
tra cui risultano di particolare interesse: la tutela della
libertà di coscienza sui luoghi di lavoro con la contestuale
garanzia che i servizi previsti per legge siano prestati; il rispetto
del diritto dei genitori ad educare i loro figli in conformità
alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, garantendo
contestualmente il diritto dei fanciulli ad un’educazione
critica e pluralistica; la garanzia di una piena partecipazione alla
vita pubblica per i Cristiani; l’incoraggiamento ai media ad
evitare stereotipi negativi e la trasmissione di pregiudizi contro i
Cristiani, così come per ogni altro gruppo. [Si ringrazia per
la segnalazione del documento e la stesura del relativo abstract
Mattia F. Ferrero – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]

Linee guida 18 novembre 2014

Con queste linee guida la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles ha
inteso fornire un supporto per una migliore comprensione della
legislazione antidiscriminatoria e superare i luoghi comuni derivanti
dalla sua percepita complessità. Nell’introduzione viene
ricordato che il primo obbligo della Chiesa è l’annuncio
del Vangelo e del magistero della Chiesa e che un aspetto fondamentale
di tale magistero è l’impegno per la giustizia ed il
rispetto della dignità di tutte le persone. Le linee guida
offrono, quindi, un’illustrazione delle parole-chiave in
materia, esaminano le singole caratteristiche protette, per poi
affrontare le questioni legate a specifici ambiti di attività:
il rapporto di lavoro, le associazioni religiose, la prestazione di
servizi da parte di charities e organizzazioni religiose,
l’uso degli spazi di proprietà della Chiesa e
l’attività educativa [Si ringrazia per la segnalzione del
documento e la stesura del relativo abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Ordinanza 04 dicembre 2014, n.1241

Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.