Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 marzo 2012, n.3378

Se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la
conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione di uno dei
bona matrimonii da parte dell’altro coniuge con piena autonomia,
trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo
canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia
ecclesiastica di nullità, dall’altro, la relativa indagine deve
essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare
ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti,
opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di
delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Sentenza 01 marzo 2012, n.3227

Il giudice civile ai fini della delibazione può dissentire dalla
valutazione dei fatti espressa dal tribunale ecclesiastico, ma ciò
può fare dando conto delle ragioni del diverso convincimento da
conseguire sulla scorta degli elementi istruttori posti in evidenza
nella sentenza oggetto del riconoscimento statale, incorrendo
altrimenti in un palese vizio motivazionale.

Sentenza 02 dicembre 2011, n.577

Per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali
ecclesiastici occorre a fare applicazione dell’art. 8 dell’Accordo,
con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense. Accordo firmato a Roma tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede, e fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n.
121/1985. Non si applicano infatti gli artt. 64 e segg. della
successiva l. n. 218/95 (contenente la riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato), atteso che l’art. 2 di questa legge
fa salva l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia, fra le quali rientra certamente l’Accordo di cui sopra
(Cass. 03/17595). Per l’efficacia della sentenza ecclesiastica rimane
perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse,
un’apposita sentenza della Corte d’appello competente, senza
possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione
degli artt. 64 e segg. della l. n. 218/05.

Sentenza 17 gennaio 2012, n.263

La controversia avente ad oggetto il contratto d’opera
intellettuale tra un cittadino italiano ed un avvocato rotale,
relativamente alla attività svolta da quest’ultimo innanzi al
Tribunale ecclesiastico, nulla toglie al carattere civilistico del
rapporto “inter partes”, con conseguente giurisdizione del Giudice
italiano.
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CFR. IN OLIR.IT
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2011, n. 14839
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5661]

Decreto legislativo 03 febbraio 2011, n.71

D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71: "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246". (omissis) Articolo  18 Trasmissione di atti di matrimonio   1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi […]

Decreto legislativo 01 settembre 2011, n.150

D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150: "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (omissis) Articolo  31 Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 1. Le controversie aventi ad oggetto la […]

Sentenza 26 ottobre 2011

Costituisce principio generale, in materia di interventi e servizi
sociali, quello secondo cui la Repubblica (e dunque gli enti locali,
le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze)
promuove interventi per garantire la non discriminazione (cfr. art. 1,
co. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328), compresa quella fondata su
distinzioni religiose, e dunque deve agire, come imposto dalla Carta
fondamentale, nell’osservanza del principio di eguaglianza di tutti
i cittadini.
Resta, perciò, escluso che l’amministrazione possa legittimamente
stanziare risorse pubbliche per l’integrazione di un premio da
assegnare esclusivamente in favore di cittadini di religione
cattolica, né un negozio giuridico privato potrebbe risutare idoneo a
vincolarla in tal senso (Nel caso di specie, il Tribunale adito ha
annullato il regolamento comunale per la concessione di “premi
maritaggio a fanciulle bisognose”, nelle parti in cui veniva
prescritto il requisito del matrimonio religioso quale condizione per
la concessione del contributo denominato “premio maritaggio”).

Sentenza 22 agosto 2011, n.17465

La sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del
matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona
matrimonii è delibabile purchè tale divergenza tra volontà e
dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo
conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Nel caso di
specie, il fidanzamento interrotto da una relazione con altra donna, i
tratti caratteriali del coniuge sensibile al fascino di altre donne e
alieno da legami stabili e duraturi, l’induzione al matrimonio per
intervenuta gravidanza e la convinzione, espressa in varie sedi, che
vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio, sono apparsi
elementi idonei a ritere insussistente la violazione del principio
dell’affidamento incolpevole.

Ordinanza 06 luglio 2011, n.14839

Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione
risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice
ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalemnte rilevanti,
produttivi di danno che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo
canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia
stato celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del
18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
L’attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo
canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al
diritto canonico in generale ed alle regole processuali canoniche in
particolare, non possono infatti essere oggetto, in quanto tali e fino
a quando detti atti restino funzionali all’attività processuale ed
interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello
Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione
ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal
can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed
indipendenza degli ordini espressa dall’art. 7 della Costituzione,
separazione ed indipendenza che costituiscono l’essenza stessa del
principio di laicità dello Stato.

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La redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione l’Avvocato
Ecclesiastico Maurizio Bogetti