Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 aprile 2018, n.31/2018

Il Tribunale
Costituzionale spagnolo ha rigettato il ricorso proposto da più
di cinquanta parlamentari socialisti avverso diverse disposizioni
della Ley Org
ánica 8/2013. Dopo aver chiarito che
un'educazione scolastica differenziata in ragione del sesso degli
alunni non costituisce un modello educativo di per sé
discriminatorio, la Corte ha ribadito che la possibilità di
avvalersi su base volontaria dell'insegnamento della religione
nelle scuole pubbliche non è in contrasto con la
neutralità dello Stato, ma è anzi una forma di esercizio
di quel diritto alla libertà religiosa necessariamente
garantito dal principio di laicità positiva che caratterizza il
sistema costituzionale spagnolo.

 
Si ringrazia per la segnalazione del documento la Professoressa
Adoración Castro Jover dell'Università del
País Vasco.

Sentenza 20 dicembre 2017, n.C-372/16

Interpellata in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha chiarito che l’articolo 1 del
regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010,
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una
dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale
religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade
nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Ordinanza 15 maggio 2018, n.11808

Costituisce ragione ostativa alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la
convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio stesso, in quanto espressiva di una volontà di
accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di
rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge

Sentenza 14 maggio 2018, n.11696

Premessa l’applicabilità diretta dell’art.
32bis l. n. 219 del 1995 in quanto norma diretta proprio a regolare la
circolazione ed il riconoscimento degli effetti degli atti di
matrimonio contratti da coppie omoaffettive all’estero,
così come richiesto dalla dellega contenuta nell’art. 1,
c. 28 della l. n. 76 del 2016, la non trascrivibilità
dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un
cittadino italiano non costituisce il frutto di un quadro
discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o
un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la
scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso
sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa
è rimessa al libero apprezzamento degli stati membri, salva la
definizione di uno standard di tutele coerenti con
l’interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8
fornita dalla Corte Edu.

Sentenza 07 giugno 2017, n.383

"…la Grande Camera
della Corte europea per i diritti dell'uomo, con sentenza del
18 marzo 2011, ric.30814/06, ha assolto
l’Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani
per l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche,
affermando che la cultura dei diritti dell’uomo non deve
essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi
della civiltà europea, a cui il cristianesimo ha dato un
contributo essenziale. La Corte ha evidenziato inoltre che,
secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso
garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al
valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale
e identità nazionale e quanto al luogo della loro
esposizione; in caso contrario, in nome della libertà
religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o
persino a negare questa libertà, finendo per escluderne
dallo spazio pubblico ogni espressione. Il crocifisso,
in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo
un elemento di indottrinamento, ma espressione
dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di
tradizione cristiana."

Fonte del
documento: http://ogl.chiesacattolica.it
(http://ogl.chiesacattolica.it/2017/11/16/esposizione-del-crocifisso-negli-edifici-pubblici/)

Sentenza 29 marzo 2018, n.14503

“(…) i propositi di partire per combattere
‘gli infedeli’, la vocazione al martirio, l’opera di
indottrinamento possono costituire elementi da cui desumere,
quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il
reato di ‘partecipazione’ all’associazione di cui
all’art. 270 bis cod. pen. a condizione che vi siano elementi
concreti che rivelino l’esistenza di un contatto operativo che
consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.
È
necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura,
cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e
consapevole tra la struttura e il singolo.
(…)
Per
configurare la partecipazione alla associazione internazionale con
finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche
indirettamente, sappia di avere a disposizione, di ‘poter
contare, su un determinato soggetto.”

Linee guida

"Introduzione.
La Guida intende offrire un panorama
delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici
dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione
del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.
Attraverso
raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che
possono essere intraprese sin d’ora perché fondate
su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a
interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per
altre norme del regolamento, in particolare quelle che
disciplinano i trattamenti per finalità di interesse
pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).
Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali
novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali
sono suggeriti possibili approcci."

Ordinanza 24 marzo 2018

"Il giudice tutelare
dott.ssa Michela Fenucci ritiene di sollevare questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 commi 4 e 5 della
legge 219/2017 nella parte in cui stabiliscono che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento,
possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le
cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato,
ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli articoli 2, 3,
13, 32 della Costituzione"

Fonte del
documento: www.centrostudilivatino.it