Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 marzo 2010, n.9132

La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con
le persone informate sui fatti non costituisce attività
d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei
soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una
legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun
principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in
quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle
comunicazioni, non la loro riservatezza (nel caso di specie, il
ricorrente – condannato per il reato di estorsione aggravata e
continuata nei confronti di un ministro di culto – presentava ricorso
per l’inutilizzabilità della registrazione eseguita dalla polizia
giudiziaria, durante le indagini preliminari, avente per oggetto una
conversazione tra presenti ascoltata dai pubblici ufficiali operanti,
per carenza del decreto autorizzativo, in violazione degli articoli
271 e 266 c.p.c., trattandosi di intercettazione ambientale)

Legge 11 agosto 1984, n.449

Legge 11 agosto 1984, n. 449: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 222 del 13 agosto 1984) 1. – I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che […]

Codice penale 06 ottobre 1860

Until 1980 the penal code enforced in Pakistan was in its original
form of 1860. It was the British government that established these
laws in the subcontinent being British colony. In 1927 amendments were
made to this formulation and Section 295- A was added.
Under the dictatorship of Mohammed Zia -Ul- Haq, amendments were added
to the Pakistan Penal Code. Section 298 -A was added in 1980. On use
of derogatort remarks, respect of holy personages. whoever by words,
either spoken or written or by visible representation, or by any
imputation,innuendo or insinuation, directly or indirectly. defiles
the sacred name of any wife or member of the family of prophet
Mohammad, subject to three years imprisonment.
In 1982, another amendment was made and section 295-B was added in
PPC, punishable with imprisonment of life.
In 1986, section 295-C, was added a capital punishment of death
penalty.

Sentenza 07 dicembre 1960

Si deve riconoscere alla Chiesa cattolica il diritto di rappresentare
ai fedeli il dissidio ideologico con il comunismo, nonché il pericolo
che il trionfo politico del medesimo rappresenterebbe per la
conservazione dei valori spirituali affermati dal Cristianesimo. Se,
pertanto, il sacerdote, nella sua predica durante la Messa, limita il
tema al dissidio ideologico tra cattolicesimo e comunismo invitando i
fedeli a non dare il loro appoggio al partito comunista e ad altri
schieramenti politici che direttamente lo sostengono, evidentemente
non trascende la materia religiosa, cadendo nella politica in senso
tecnico, perché ogni dissertazione limitata al contrasto tra due
ideologie non ha carattere politico, ma religioso. A diversa
conclusione si deve pervenire quando il sacerdote scende sul terreno
politico vero e proprio inducendo i fedeli a votare per un determinato
partito o per determinati candidati, anche quando l’argomento,
nettamente politico, sia camuffato con capziose velature di
dissertazione religiosa.

Sentenza 05 novembre 1985

A norma del paragrafo 1 del protocollo addizionale all’Accordo di
modificazione del Concordato lateranense, recepito con la legge di
ratifica ed esecuzione del 25 marzo 1985, n. 121, non è più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi,
della religione cattolica come religione dello Stato italiano;
conseguentemente, sono venuti meno tutti quei reati, come quello
previsto dall’art. 724 del codice penale o dall’art. 402 dello
stesso codice, che puniscono esclusivamente le offese a tale
religione.

Decreto 12 febbraio 1963

Sostanziandosi il delitto di pubblico vilipendio della religione dello
Stato nell’attacco alle credenze fondamentali della religione
medesima (idea di Dio, dogmi, sacramenti, riti e simboli della
Chiesa), non ne ricorrono gli estremi nell’opera cinematografica
nella quale si esprime, sia pure mediante un simbolismo di discutibile
gusto, la polemica del regista contro manifestazioni di pratica
religiosa alternantisi con episodi di vera e propria superstizione.

Sentenza 05 luglio 1971

E’ da escludere che nel corso dell’assemblea, indetta la sera del
4 gennaio 1969 nella chiesa parrocchiale del rione Isolotto di
Firenze, i sacerdoti e i laici intervenuti durante il dibattito
istigassero i presenti al reato di impedire, la mattina successiva, la
celebrazione delle messe nella loro chiesa da parte del delegato
arcivescovile.

Sentenza 20 febbraio 1967

Costituisce vilipendio alla religione dello Stato
quell’atteggiamento che, lungi dal costituire esplicazione di un
diritto di critica o di libera discussione, per il modo e la forma con
cui si estrinseca si traduce in un atteggiamento di sostanziale
disprezzo verso la religione cattolica. Tale è il giudizio
irriguardoso, immotivato con cui si disconoscono all’istituzione
religiosa quelle ragioni di validità sostanziale a essa attribuite
dalla comunità dei credenti. Costituisce quindi vilipendio
l’affermare che i dogmi sono invenzioni dei preti e che la Chiesa
cattolica insegni il contrario di quanto voluto da Gesù, perché tale
giudizio di valore, espresso unilateralmente e senza consentire il
dibattito con l’avversario, si traduce in atteggiamento
dispregiativo della religione cattolica.

Sentenza 07 marzo 1963

Fatto costitutivo del delitto di vilipendio della religione dello
Stato è l’offesa grave diretta contro le credenze fondamentali
della religione stessa, offesa che, esprimendosi con atti, gesti,
parole, disegni, immagini, suoni o qualsiasi altra forma di
manifestazione del pensiero e del sentimento, assuma il carattere
della derisione, del disprezzo, del dileggio o dello scherno, si che
l’agente mostri di tenere a vile l’istituzione tutelata dalla
legge. Commette pertanto vilipendio della religione dello Stato il
regista che, nel rappresentare la ripresa cinematografica di alcune
scene della passione di Cristo, metta in ridicolo simboli e soggetti
sacri, costituenti l’intima essenza della religione, attraverso il
commento musicale, la mimica degli attori, il dialogo e i rumori.

Sentenza 29 dicembre 1988

I mutamenti del costume e la riduzione della sensibilità della
pubblica opinione nei confronti dei comportamenti integranti reato di
vilipendio della religione inducono a dubitare della permanente
legittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 403 del
codice penale: questa, infatti, non permettendo l’esatta
pre-individuazione del contenuto del precetto penale, appare in
contrasto con gli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 25, secondo
comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.