Don Lorenzo Simonelli, Il RUNTS e gli enti religiosi: le scadenze da monitorare
Con l’adozione del Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato puntualmente la vita del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo questo decreto per la piena operatività della Riforma del Terzo Settore del 2017 – costituita dai decreti legislativi n. 112 (Impresa Sociale) e n. 117 (Enti di Terzo Settore) – si è in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art. 101, co. 10 del Codice del Terzo Settore.
Tutti gli enti interessati alla disciplina del Terzo Settore si devono misurare con due diversi termini temporali:
- a) la data prevista dall’art. 30 del DM n. 106, a partire dalla quale si attiverà il cosiddetto “processo di popolamento iniziale del RUNTS” in forza del quale le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale saranno traferite automaticamente dagli attuali albi al RUNTS e la possibilità – non automatica – per le Onlus (inclusi i rami degli enti religiosi) di presentare la domanda di iscrizione al medesimo registro dopo aver adeguato lo statuto (oppure il regolamento del ramo ) alle norme del Codice;
- b) l’inizio del periodo d’imposta successivo alla autorizzazione della Commissione Europea a partire dal quale tutti gli enti iscritti al RUNTS potranno godere della nuova fiscalità degli enti di terzo settore e le Onlus potranno abbandonare – senza contraccolpi – la fiscalità loro propria disciplinata dal decreto legislativo 460/1997.
In estrema sintesi, il primo termine (non ancora puntualmente definito) dovrebbe scadere attorno alla fine del mese di aprile 2021, mentre la nuova fiscalità del Terzo Settore non potrà entrare in vigore prima del 1° gennaio 2022 (considerato che l’anno 2021 è cominciato e non vi è stata ancora emanata della Commissione).
Questi due termini interessano anche gli enti religiosi che hanno già attivato un ramo Onlus e intendono entrare nel mondo del Terzo Settore, in quanto, come precisato dall’art. 34 del DM n. 106, l’iscrizione al RUNTS potrà (dovrà) avvenire tra la data di cui all’art. 30 e il 31 marzo del primo esercizio successivo all’autorizzazione della Commissione Europea.
Tuttavia, occorre tener presente che, anche se sarà possibile iscrivere al RUNTS i rami Onlus a partire dalla data di cui all’art. 30 del DM n. 106, è opportuno evitare di abbandonare l’Anagrafe Onlus (effetto automatico conseguente all’iscrizione al RUNTS) prima dell’inizio periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in quanto, se ciò accadesse, l’ente religioso avrebbe un ramo ETS (disciplinato dal nuovo regolamento di cui all’art. 4, co. 3 del Codice che sostituisce il precedente regolamento Onlus) al quale, però, dovrà applicare la fiscalità comune del TUIR non potendo più applicare né la fiscalità di favore delle Onlus, né quella nuova del Terzo Settore in quanto non ancora in vigore.
Da ultimo merita di essere segnalato che l’art. 38 del DM n. 106 precisa che dal giorno antecedente la data prevista dall’art. 30 cessano le procedure di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus: pertanto, qualora un ente religioso intendesse istituire, oppure correggere il regolamento del ramo Onlus (magari in vista e per rendere più semplice la prossima adozione di un nuovo regolamento di Terzo Settore), dovrà depositare il regolamento Onlus all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate prima di tale data.
Don Lorenzo Simonelli
Milano, 4 gennaio 2021