Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 dicembre 2017, n.55418

"è pacifico che il D. abbia inneggiato apertamente allo
Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di
valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati
derivanti dall'attività di propaganda, i giudici del
Riesame, nonostante avessero espressamente citato
quell'orientamento giurisprudenziale (Sez 1.12.2015, Halili) che
impone di considerare il comportamento dell'agente per la
condizione personale dell'autore e le circostanze di fatto in cui
si esplica, non hanno tenuto conto dei contatti dagli stessi
evidenziati (…) del D. con altri soggetti già indagati per
terrorismo islamico, affermando contraddittoriamente che lo stesso
fosse estraneo a frequentazioni di gruppi religiosi più
estremisti, o valorizzando la circostanza che fosse estraneo a
frequentazioni religiose.
Inoltre, per escludere la
configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p.,
l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei
due video sul rilievo dell'asserita breve durata – ben undici
giorni – della condivisione degli stessi sul profilo facebook del D. o
in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso
con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono
certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa
la comunque immodificata funzione propalatrice svolta in tale contesto
dal social network facebook."

FONTE DEL
DOCUMENTO: www.penale.it

Sentenza 14 dicembre 2017

“II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION AND
ARTICLE 14 IN CONJUNCTION WITH ARTICLES 8 AND 12 OF THE CONVENTION
 

137. The applicants complained about the refusal to
register their marriages, contracted abroad, and the fact that they
could not marry or have any other legal recognition of their family
union in Italy. They considered that the situation was discriminatory
and based solely on their sexual orientation. They cited Article 8, 12
and 14.”

Sentenza 05 dicembre 2017, n.57792/15

Il caso: pronuncia di condanna per oltraggio alla Corte a fronte del
rifiuto di togliersi lo zucchetto nell’assolvimento del dovere
di testimoniare in Tribunale. La CEDU riconosce l'illiceità
della decisione.

Sentenza 15 maggio 2017, n.24103

"(A)i fini della configurazione della fattispecie dell’art.
414 cod. pen., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali
si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità
con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere
connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di
essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non
riconducibili, come nel caso in esame, ad un ambito strettamente
interpersonale".

Sentenza 08 novembre 2016, n.2813

Secondo la pronuncia, la separazione tra i sessi prevista per lo
svolgimento delle attività degli studenti non contrasterebbe
con la legislazione in materia di uguaglianza.
Nella scelta
adottata da una scuola privata confessionale di ispirazione islamica
non sarebbe infatti ravvisabile alcuna discriminazione.

Sentenza 20 dicembre 2016

"Per quel che qui interessa, l’attenzione deve essere
rivolta a ciò che, in un caso, ha originato il rifiuto di
svolgere l’ufficio, e, in un altro, avrebbe originato (anche se
così non è stato) la materiale rimozione del simbolo
religioso, cioè l’affiorare nella coscienza individuale
di un conflitto tra l’esposizione del simbolo religioso e il
contenuto dell’ufficio, che, secondo la Corte di Cassazione, si
connota sia in termini di laicità, sia in termini di
imparzialità ai sensi dell’art. 97 Cost : «in
particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità
(altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia
religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla
formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che
non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente
indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del
contenuto di fede, che ogni immagine religiosa
simboleggia»."

Fonte del documento:
www.uaar.it

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Sentenza 20 luglio 2017

Non può rientrare nell’ambito tutelato della
libertà di espressione (art. 10 CEDU) la diffusione mediante
Youtube di video inneggianti alla jihad, alla necessità di
affermare la sharia anche con il ricorso alla violenza e alla
sottomissione dei non musulmani, trattandosi di discorsi d’odio;
la tutela rivendicata dal ricorrente, condannato in sede penale per
tali atti, costituisce uno sviamento di tale libertà ai sensi
dell’art. 17 CEDU (abuso del diritto).

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 27 giugno 2017

Non vìola il diritto alla libertà di espressione dei
ricorrenti, esponenti di associazioni musulmane, la condanna per
diffamazione da questi riportata per il fatto di aver leso la
reputazione di un giornalista preposto alla direzione di
un’emittente radiotelevisiva multietnica, rivolgendogli
pubbliche accuse di islamofobia.

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 15 giugno 2017

La Corte constata la violazione del diritto alla libertà
religiosa, in combinazione con il diritto di associazione (artt. 9 e
11 CEDU), in relazione al rifiuto opposto dalle autorità
nazionali competenti per i culti religiosi di procedere alla
registrazione dell’atto costitutivo di un’associazione
rappresentativa di una comunità minoritaria di ispirazione
sunnita (Ahmadyya), a motivo della carente descrizione fornita dei
riti e delle credenze e del loro possibile carattere conflittuale
all’interno della più vasta comunità
musulmana.
(Fonte: www.federalismi.it)