Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2014, n.[2014] EWCA Civ

Core Issue Trust, un’organizzazione di ispirazione cristiana,
aveva chiesto l’affissione di una campagna pubblicitaria su
mezzi del trasporto pubblico locale di Londra col seguente messaggio
“Non gay! Ex-gay, post-gay e fieri di esserlo! Fattene una
ragione!”, in risposta alla campagna pubblicitaria, sempre
ospitata sui mezzi del trasporto pubblico locale di Londra, promossa
da un’organizzazione pro-LGBT, col messaggio “Alcune
persone sono gay. Fattene una ragione!”. Accettata la richiesta
del Core Issue Trust da parte della società concessionaria
della pubblicità, era successivamente intervenuto il diniego di
Transport for London, ente pubblico responsabile del trasporto
pubblico locale di Londra e presieduto dal Sindaco della città.
Il contenzioso amministrativo che ne è scaturito – e la
decisione qui in esame – si appunta sulla legittimità o
meno del diniego opposto da Transport of London, motivato dal richiamo
dell’Equality Act e delle correlative policy adottate
dall’ente pubblico, anche in considerazione della circostanza
(emersa solo in appello) per cui il Sindaco Boris Johnson avrebbe
fatto adottare la decisione a Transport for London non per ragioni di
legittimità giuridica, bensì di opportunità
politica. Per quanto qui interessa, la sentenza ha affermato che il
rifiuto della campagna pubblicitaria non costituisce una violazione
della libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU
(rispondendo ai canoni della previsione di legge, della
legittimità dello scopo e della necessità e
proporzionalità – par. 50-89) ed ha, inoltre, ritenuto
che la libertà di religione o credo di cui all’art. 9
CEDU non rilevi nella fattispecie (par. 90-92). Secondo la Corte,
infatti, nonostante la norma in questione sia invocabile anche da
persone giuridiche ed enti di fatto, il Core Issue Trust non è
una comunità religiosa o una chiesa. Inoltre nel caso di specie
il Core Issue Trust intendeva esprimere la propria posizione su
questioni di carattere morale e sessuale anziché manifestare un
determinato credo, ed i Giudici hanno ritenuto che si debba
distinguere tra la manifestazione di un credo (protetta
dall’art. 9 CEDU) e le pratiche e gli atti meramente motivati da
una religione o credo (che non attengono all’art. 9 CEDU).
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 11 dicembre 2013, n.77

The question was whether the Appellants’ church was a
“place of meeting for religious worship”. “Religious
worship” includes “religious services”. Since the
Church of Scientology held religious services, it follows that its
church is a “place of meeting for religious worship”, and
the Registrar General is ordered to record it as such.
[www.supremecourt.gov.uk – press summary]

Sentenza 16 settembre 2013

E’ consentito indossare il velo integrale (niqab) durante un
procedimento giudiziario, a condizione, in primo luogo, di farsi
identificare e, in secondo luogo, di rimuoverlo durante la
deposizione. La richiesta da parte della Corte di rimuovere il velo
potrà tener conto delle circostanze della specie e, in ciascun caso,
considerare la possibilità di predisporre degli “aggiustamenti”: ad
esempio, si possono predisporre degli strumenti (schermi, collegamenti
live) per evitare al soggetto di mostrarsi a viso scoperto
direttamente in pubblico; allo stesso modo, per quanto riguarda
l’identificazione, la donna può richiedere che questa sia effettuata
da un funzionario di sesso femminile. Data la mancanza (sottolineata
dal giudice), di una norma che regoli la questione, si afferma da un
lato la necessità di adottare, in ogni singolo caso, la soluzione che
sia il meno restrittiva possibile della libertà religiosa; dall’altro
si stabilisce una sorta di regola generale, in base alla quale la
donna è libera di portare il niqab durante lo svolgimento del
processo, ma deve rimuoverlo durante la deposizione. (Stella
Coglievina)

Sentenza 31 luglio 2013, n.961

The Court of Appeal (Civil Division) decided that no defense of
“necessity” exists within the homicide or assisted suicide Acts,
and that only parliament can decide to change the law in relation to
euthanasia and/or assisted suicide.

Sentenza 21 maggio 2010

Il caso riguarda un’infermiera cristiana, licenziata per avere
indossato una catenina con la croce, contravvenendo alle regole
dell’ospedale che vietatavano al personale di indossare oggetti
di gioielleria, anche per i rischi per la sicurezza dei pazienti in
caso, ad es., di un contatto con ferite. Tali regole si applicano a
tutto il personale, indipendentemente dal credo religioso, ma non sono
indirettamente discriminatorie, poiché perseguono una
finalità legittima. Nel caso della ricorrente, inoltre,
è stato notato che portare un crocifisso era una manifestazione
della libertà religiosa, ma non una pratica obbligatoria per la
religione cristiana; inoltre, erano stati tentati alcuni
accomodamenti, tutti rifiutati dalla ricorrente. Non si è,
quindi, rilevata una violazione della libertà religiosa o delle
norme sulla discriminazione.

[La Redazione di OLIR.it
ringrazia per la segnalazione del documento Mattia Francesco Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 02 novembre 2012

Con questa sentenza di appello (ma non definitiva) l’_Upper
Tribunal_ ha confermato la legittimità del provvedimento con cui la
_Charity Commission_ per l’Inghilterra ed il Galles aveva rifiutato
alla _charity Catholic Care_ il permesso di modificare lo statuto in
modo da poter proseguire nella pratica di non erogare i propri servizi
adottivi a coppie omosessuali.
L’appellante _Catholic Care_ è una _charity_ della Diocesi
cattolica di Leeds che presta diversi servizi sociali, tra i quali
l’individuazione e selezione di potenziali genitori adottivi, il
collocamento di bambini adottivi ed il supporto post-adottivo in
favore dei genitori. Nel passato _Catholic Care_ aveva erogato tali
servizi esclusivamente in favore di genitori eterosessuali, anche se
di religione diversa dalla cattolica, motivando tale pratica con
l’osservanza del magistero della Chiesa cattolica.
Prima gli _Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007_ e,
successivamente, l’_Equality Act 2010_ hanno introdotto, dopo un
periodo transitorio, un divieto di discriminazione nella prestazione
dei servizi, anche in capo alle _charities_.
In particolare, il vigente _Equality Act 2010_ – su cui si fonda la
sentenza – dispone che qualunque soggetto (pubblico o privato)
erogatore di un servizio pubblico non possa discriminare una persona
che richiede tale servizio (_Section_ 29) e che si ha discriminazione
ogniqualvolta sia accordato un trattamento meno favorevole in ragione
di una “caratteristica protetta” (_Section_ 13), tra le quali
rientra l’orientamento sessuale (_Section_ 4, dove sono indicate
tutte le “categorie protette”).
La _Section_ 193(2)(a) dell’_Equality Act 2010_, con specifico
riferimento alle _charities_, prevede la possibilità di limitare
l’erogazione di servizi a persone che condividono una certa
“caratteristica protetta”, ma solo ove ciò costituisca un mezzo
proporzionato per raggiungere un fine legittimo.
_Catholic Care_ ha, dunque, sostenuto che la modifica statutaria
proposta era finalizzata a garantire proprio l’erogazione dei
servizi adottivi poiché, ove non le fosse stato permesso di limitarli
alle coppie eterosessuali, i suoi sostenitori (motivati da determinate
convinzioni religiose) non l’avrebbero finanziata e, pertanto, essa
ne avrebbe cessato l’erogazione. Ad avviso della medesima appellante
il requisito della proporzionalità sarebbe stato, poi, assicurato
dalla possibilità per le coppie omosessuali di rivolgersi ad altri
operatori.
La sentenza ha, però, negato che nel caso specifico vi sarebbe un
danno per l’erogazione dei servizi adottivi nel caso di cessazione
dell’attività di _Catholic Care_ poiché gli altri operatori
sarebbero comunque in grado di soddisfare la domanda di servizi
adottivi.
Inoltre, richiamando alcune pronunce della Corte di Strasburgo
relative all’art. 14 della CEDU, l’_Upper Tribunal_ ha evidenziato
come un trattamento differenziato sulla base dell’orientamento
sessuale sia legittimo ove discenda da una decisione del legislatore
nazionale mentre in presenza di una legislazione che lo vieta
difficilmente può essere giustificato, quantunque motivato dal
perseguimento di un fine legittimo.
 
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
e per la stesura del relativo Abstract il dr. Mattia F. Ferrero –
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Legge 29 luglio 1988, n.33

Regno Unito. Criminal Justice Act 1988, chapter 33. (Legge 29 luglio 1988, n. 33) (omissis) Part XI – Articles with blades or points and offensive weapons Section 139: Offence of having article with blade or point in public place. (1) Subject to subsections (4) and (5) below, any person who has an article to which […]

Sentenza 29 aprile 2010

Il licenziamento di un consulente familiare di religione cristiana,
che ha rifiutato di svolgere il suo lavoro con coppie omosessuali, è
legittimo e non è discriminatorio in base ai regolamenti “Employment
Equality (Religion or Belief) Regulations 2003. Il licenziamento è
stato infatti motivato da un rifiuto di svolgere le mansioni indicate
nel contratto (nello specifico: fornire terapie di coppia, senza
discriminazioini basate, tra le altre caratteristiche,
sull’orientamento sessuale) e non dalla religione del dipendente.
Inoltre occorre tener presente che, ferma restando la tutela della
libertà religiosa nell’ordinamento britannico, non tutte le
estrinsecazioni del proprio credo e non tutte le convinzioni derivanti
da precetti religiosi sono meritevoli di tutela in una società
democratica, attenta ad offrire un giusto bilanciamento tra i diritti
dei cittadini.

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In OLIR.it:
Sentenza 30 novembre 2009
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5265]: Regno Unito:
McFarlane vs. Relate Avon LTD. Contrasto tra convinzioni religiose e
prestazioni lavorative

Legge 18 marzo 2010, n.6

An Act to enable persons to be married in a place of worship in a
parish in the Church in Wales with which they have a qualifying
connection; and for connected purposes.
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