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Notizie • 16 Settembre 2005

Corte di Cassazione: Ricongiungimento dei figli delle donne islamiche ripudiate in patria

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte l’atto di ripudio nel paese d’origine della moglie islamica non può influire sul ricongiungimento della stessa in Italia con i figli minori, laddove quest’ultima provveda al mantenimento degli stessi (così, Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno 2005, n. 12169.

Di diverso parere, il Ministero dell’Interno, ricorrente innanzi alla Corte, il quale ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego, da parte della Ambasciata italiana a Rabat, del visto di ingresso relativo ai figli minori di una cittadina marocchina ripudiata in patria, pur in presenza del consenso dell'”ex coniuge” all’ingresso di questi ultimi in Italia, affermando – in particolare che – “le diverse tradizioni culturali del mondo islamico e del regno del Marocco rispetto a quelle occidentali, giustificano pienamente la disciplina positiva del diritto di famiglia di quel paese, che attribuisce compiti diversi ai due genitori, ma non viola l’art. 29 della Costituzione e l’ordine pubblico internazionale”.

La Cassazione ha concluso per contro per il rigetto del ricorso, rilevando come “nessun riferimento specifico ad altri concetti – come quello di «potestà» sui minori dei genitori, esclusiva o concorrente – può avere rilievo per negare il diritto dello straniero extracomunitario a riunirsi ai figli minori, quando al loro sostentamento egli provveda in via esclusiva, non contribuendovi l’altro genitore”, il cui assenso tuttavia – ha precisato la Corte – “è necessario (art. 29, 1° comma, lett. b) [del T.U. sull’immigrazione] proprio per assicurare comunque l’esercizio della potestà genitoriale in Italia al soggetto che richiede il ricongiungimento”.

Argomenti: Giurisprudenza