Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Notizie • 30 Marzo 2005

Tar del Veneto: la sentenza di rigetto del ricorso diretto alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche dopo l’ordinanza di rimessione della Corte costituzionale (depositata il 22 marzo 2005)

Il crocifisso non può essere considerato secondo il Tar del Veneto “semplicemente, come un arredo, ma è un simbolo, un oggetto (…) che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità”.

Stanti tali premesse il Collegio si prefigge di stabilire “quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica”.

Senza mettere in discussione il “valore costituzionale” della laicità dello Stato, laicità “chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana” la sentenza sottolinea da un lato come sarebbe semplicistico considerare la croce unicamente quale segno storico e culturale, dall’altro limitarsi a vietare la collocazione dello stesso nell’aula di una scuola pubblica sul semplice presupposto della sua qualificazione religiosa. Più opportuno è, invece, secondo il Tar del Veneto soffermarsi sulla particolare incidenza di tale simbolo sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere.

Nella attuale realtà sociale, secondo il Collegio, il crocifisso deve, infatti, essere considerato, oltre che come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, anche quale segno di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e quindi anche laicità dello Stato, che caratterizza la nostra Carta costituzionale.

In altri termini, i valori di libertà hanno molte radici; una di queste è indubbiamente costituita dal cristianesimo. Sarebbe, pertanto, sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cattolica.

La croce va, quindi, considerata – nella sua collocazione scolastica – anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo, che ne costituiscono le fondamenta e l’architrave, sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano.

Pertanto, conclude la sentenza, “il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo immediatamente percepibile – oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo – può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano”.

Il testo della sentenza

L’ordinanza di rimessione della Corte costituzionale

La questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tar del Veneto

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Argomenti: Giurisprudenza