Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Notizie • 26 Settembre 2005

TAR Lazio: Divieto di accesso ai documenti della Commissione paritetica, di cui allart. 49 della legge n. 222/1985

Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’associazione Anticlericale.net, con il quale quest’ultima ha impugnato la nota – del 24 febbraio 2005 – con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disatteso l’istanza volta a conoscere i documenti prodotti dalla Commissione paritetica Stato – Conferenza episcopale italiana, prevista dall’art. 49, della legge n. 222 del 20 maggio 1985.

Il diniego della Presidenza si fondava, in particolare, su un parere – reso il 17 febbraio 2005 – dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nel quale veniva esclusa la natura di atti amministrativi dei documenti oggetto della richiesta; questi ultimi venivano, infatti, qualificati come “atti di natura bilaterale finalizzati alla promozione di eventuali patti o accordi bilaterali tra Stato e Confessioni religiose, e – solo successivamente – alla predisposizione di disegni di legge modificativi del regime vigente” .

La sentenza del TAR per il Lazio n. 6634 del 25 maggio 2005 , depositata l’8 settembre scorso, ha confermato detto giudizio, richiamandosi al riguardo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale si è da tempo attestata nel senso della inammissibilità di una domanda di accesso che non abbia “ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno in senso oggettivo e funzionale” , negando la proponibilità dell’actio ad exhibendum in relazione ad atti attinenti l’esercizio della funzione giurisdizionale “o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo” (così, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471).

Pertanto, ha ritenuto la Corte, deve ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di accesso ai documenti in questione, essendo l’attività svolta da tale Commissione certamente non qualificabile come attività amministrativa in senso stretto ed essenzialmente propositiva, posto che “i suoi destinatari non possono che essere il Governo o il Parlamento, quali titolari rispettivamente della funzione di indirizzo politico e di quella legislativa”, in ragione della incidenza degli apprezzamenti della Commissione stessa sulle concrete modalità di funzionamento del sistema di finanziamento introdotto dalla legge n. 222 del 1985.

Del resto, la stessa composizione della Commissione, costituita da sei membri, nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e per metà dal Presidente del Consiglio dei ministri, conferma sotto il profilo soggettivo – ha concluso la pronuncia in esame – l’estraneità della stessa all’organizzazione amministrativa in senso proprio.

Argomenti: Giurisprudenza