Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 settembre 2013, n.21108

Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio
nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse
del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal
Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o
conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero
gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi
personalmente assistito.

Sentenza 23 settembre 2011, n.19450

La L. n. 218 del 1995, nell’abrogare (ex art. 73) gli artt. 796 ss.
c.p.c., dettati in tema di delibazione di sentenze straniere, ha fatto
salve, all’art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di
adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la
prevalenza) della disciplina speciale dell’adozione internazionale di
minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla
riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue
l’applicabilità, “in “subiecta materia”, della L. 31 dicembre 1998,
n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori adottata all’Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente
modificato la disciplina dell’adozione internazionale, sostituendo al
procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dalla
L. n. 184 del 1983, art. 32, una complessa procedura che si snoda in
più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss.,
ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste,
tra l’altro disponendo, all’art. 36, comma 1, che l’adozione
internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la
Convenzione può avvenire “soltanto con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge” (Nel caso di specie, la Suprema Corte
ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, perchè la domanda
di delibazione, ex art. 67, comma 2 della L. n. 218 del 1995, non
poteva essere proposta per la specialità del ritoinderogabilmente
disciplinato dalla L. n. 183 del 1984 come modificata dalla L. n. 476
del 1998).

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 27 aprile 2006

DPCM 27 aprile 2006: “Funzionamento del fondo di sostegno per le adozioni internazionali”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 199 del 28 agosto 2006) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il regio […]

Sentenza 18 marzo 2006, n.6078

La legislazione nazionale conosce l’adozione da parte del single:
trattasi dell’adozione “in casi particolari”, di cui all’art. 44 della
l. 184/1983 – che ha effetti limitati rispetto all’adozione
legittimante – o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, commi
4 e 5, della stessa legge. Solo in questi casi il legislatore
nazionale si è avvalso infatti della facoltà, rimessa agli stati
dall’art. 6 della Convenzione europea in materia di adozioni di
minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1962 e ratificata
dall’Italia con la l. 357/1974, di prevedere l’adozione da parte di
persone singole. Al di fuori delle predette ipotesi, la citata norma
pattizia non consente ai giudici italiani di concedere l’adozione di
minori a persone singole. Al contrario, il principio fondamentale è
quello, scaturente dall’art. 6 della l. 184/1983, secondo il quale
l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in
matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli componenti di questa:
principio applicabile – per effetto dell’art. 29-bis della stessa
legge introdotto dall’art. 3 della l. 476/1998 – anche alle adozioni
internazionali. Tuttavia, tali adozioni internazionali devono essere
ritenute ammissibili negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione
nazionale legittimante o quella in casi particolari. Questa esegesi,
se induce alla conclusione della possibilità per il single di
procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui
all’art. 44 cit., non può comunque certamente fondare il
riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da
parte di persona singola: ammissibilità, esclusa in via generale,
come si è già precisato, nell’adozione nazionale, alla stregua del
diritto vigente. In ogni caso resta fermo che il legislatore
nazionale, tanto più in presenza della disposizione convenzionale
sopra menzionata (art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967),
che a ciò lo facoltizza, ben potrebbe provvedere – nel concorso di
particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in
volta al prudente apprezzamento del giudice – ad un ampliamento
dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una
singola legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più
conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un
criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di
coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la
presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una
famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.