Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 marzo 2012, n.4027

L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che l’immobile adibito a
sede dell’Università Gregoriana, come gli altri immobili nella stessa
norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai
assoggettato a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sarà esente da
tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto
verso qualsiasi altro ente. Si tratta di una norma programmatica che
impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto,
ad es., per quanto riguarda l’imposta sui redditi, la dichiarazione e
l’accertamento catastale e l’ICI, non per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui
trattasi concerna esclusivamente le imposte che gravano sui redditi
degli immobili in questione.
Peraltro, la “tassa sui rifiuti” – nonostante le alterne vicende che
l’hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo
nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal
D.P.R. n. 507 del 1993, al D.Lgs. n. 22 del 1997, al D.Lgs. n. 152 del
2006 e, infine, al D.L. n. 201 del 2011, art. 15 (c.d. decreto
“Salva-Italia”, convertito con L. n. 214 del 2011) – ha avuto sempre,
e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d.
“decreto Ronchi”, una valenza specifica di corrispettivo di un
servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal
soggetto passivo, articolandosi in una “quota fissa”, commisurata alle
necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una “quota
variabile”, commisurata ai rifiuti prodotti. Sicchè è la produzione
e il conferimento di rifiuti la ratio dell’imposizione e, al tempo
stesso, delle relative agevolazioni (Nel caso di specie non venendo
allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell’immobile in
questione, la Corte adita ha rilevato che quest’ultimo, come edificio
universitario, produce rifiuti allo stesso modo degli altri edifici
alla stessa funzione destinati con conseguente rigetto del ricorso
sollevato dall’Università Gregoriana).

Sentenza 20 novembre 2009, n.24500

La necessita’ che ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lg. n. 504 del 1992
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2995], le attivita’
esercitate negli immobili “non siano produttive di lucro e di reddito”
costituisce imprescindibile “condizione” per la delimitazione della
fattispecie legale della esenzione suddetta.
Di conseguenza, tenuto conto che la retroattivita’ propria
dell’interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al
significato attribuito alla legge interpretata, non puo’ ritenersi
che rientri tra le possibili letture del D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7, lett. i, la successiva disposizione con la quale il legislatore ha
stabilito che l’esenzione in questione “si intende applicabile” alle
“attivita’” indicate nella lettera suddetta, una volta (L. n. 248
del 2005 [https://www.olir.it/documenti/?documento=3454]) “_a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale_” di quelle
attivita’ e, successivamente, (D.L. n. 223 del 2006, convertito
nella L. n. 248 del 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=3743]), (solo) se quelle
attivita’ “_non abbiano esclusivamente natura commerciale_”. E’
infatti evidente che le due previsioni, circa la rilevanza (peraltro
di differente latitudine per ciascuna norma) ai fini dell’esclusione
dall’imposta della “natura commerciale” dell’attivita’ svolta
nell’immobile, tolgono valore – imponendo una valutazione
ermeneutica della disciplina normativa del tutto diversa dalla
precedente – alla produzione “di lucro e di reddito” , gia’ ritenuta
ostativa al riconoscimento dell’esclusione dall’imposta in base
alla sola previsione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i.
Si deduce perciò che nelle indicate sopravvenute norme difetta
qualsiasi carattere di interpretazione autentica perche’ esse –
imponendo di comunque valutare la “_natura commerciale_”
dell’attivita’ espletata, considerata ostativa all’esclusione
dall’imposta in base all’art. 7, lett. i), innovano la disciplina
di quello che la Corte Costituzionale (ord. 19 dicembre 2006 n. 429
[http://https://www.olir.it/documenti/?documento=4000]) ha definito il
“requisito oggettivo delle attivita’ da svolgersi negli immobili ai
fini dell’esenzione dall’ICI” e, di conseguenza, che – nel caso di
specie – nessuna di essa e’ applicabile, essendo quest’ultimo
regolata dal testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 vigente al
momento di riferimento dell’imposta, nel caso (ampiamente) anteriore
all’entrata in vigore delle nuove norme.

Circolare 09 aprile 2009, n.12/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Circolare 9 aprile 2009, n. 12/E: “Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Enti associativi e norme in materia di ONLUS”. PREMESSA L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre […]

Sentenza 19 giugno 2008, n.16612

La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in
senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale
all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato
“obiettivo” inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di
lucro che riguarda il movente “soggettivo” (Cass. 5766/1994,
16435/2003, e 7725/2004). Tanto premesso, ai fini della la
qualificazione dell’industrialità dell’attività (art. 2195 c.c.,
comma 1), per integrare il fine di lucro è necessaria l’idoneità –
almeno tendenziale – dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio,
nè ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di
congregazione religiosa dell’ente (Cass. G.U. 3353/1994, Cass.
97/2001).

Ordinanza 26 gennaio 2007, n.19

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla Corte di cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione.
L’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, infatti,
prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato
riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di
cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell’esenzione.

Ordinanza 19 dicembre 2006, n.429

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di Cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. La
disposizione suddetta ha infatti il solo scopo di attribuire ai
Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non
commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal
novero dei soggetti esenti e, perciò, di applicare l’ICI anche nei
loro confronti, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti
dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati
per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

Decreto Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n.601

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie. (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268) (omissis) Art.3 Retribuzione dei dipendenti della Chiesa cattolica. Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa […]

Legge regionale 07 febbraio 2006, n.7

L.R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle […]