Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 gennaio 2006, n.381

L’agevolazione, prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 16 dicembre
1977, n. 904, spetta esclusivamente agli enti che, secondo la
definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del
1917, possano qualificarsi come un beneficio ecclesiastico, in quanto
costituiscano “una persona giuridica ecclesiastica non collegiale”,
nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della
“dote” (un patrimonio autonomo), dell'”officium” (destinazione
perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un
determinato ufficio sacro), dell'”erezione canonica in persona
giuridica”, restandone escluso qualsiasi altro ente ecclesiastico (nel
caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla sentenza
impugnata non emergesse la compiuta indagine sulla natura dell’ente
riconosciuto destinatario dell’agevolazione, avendo il giudice di
merito ritenuto sufficiente allo scopo la “natura ecclesiastica” dello
stesso).

Decreto ministeriale 08 aprile 2004, n.362

Decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 362: “Beneficios fiscais previstos na lei da libertade religiosa”. (Omissis) O artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho (Lei da Liberdade Religiosa), contém um conjunto de disposições em matéria fiscal que compreende isenções e desagravamentos pela entrega de donativos com fins religiosos a igrejas e demais […]

Ordinanza 30 maggio 2005, n.11426

L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede
l’esenzione dall’ICI per gli immobili, utilizzati da enti non
commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997 ha tuttavia in
parte modificato la portata applicativa della norma suddetta,
disponendo che i Comuni possano stabilire che il diritto all’esenzione
in questione competa solo ove i fabbricati “oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”. Ne
discende che, in base alla normativa previgente, applicabile sino al
31.12.1997, deve ritenersi che l’esenzione dall’ICI, spetti anche a
soggetti diversi dagli enti non commerciali, essendo sufficiente che
gli stessi abbiano dato in locazione i beni ad alcuno di tali
soggetti, e che costoro li utilizzino per l’espletamento di una delle
attività previste dalla precitata disposizione dell’art. 7. Ciò
posto, la Corte ritiene rilevante in causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 59, comma 1°, lett. c) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.
446, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La
sopravvenuta disposizione dell’art. 59, infatti, impone una
irragionevole rilettura dell’art. 7, comma 1, lett. i), che contrasta
con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva desumibili
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto esonera taluni
soggetti dal concorso alla spesa pubblica, prescindendo dalla
manifestazione di ricchezza e di capacità economica espressa dal bene
posseduto, avendo altresì riguardo a requisiti soggettivi ed
oggettivi posseduti da terzi; inoltre, vulnera la riserva di legge –
desumibile dall’art. 23 Cost. – assegnando agli enti locali il potere
di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di
esenzione.

Risoluzione 02 maggio 1994, n.2/1032

Ministero delle Finanze. Risoluzione 2 maggio 1994, n. 2/1032: “Concessione in uso di immobili di proprietà dello Stato: soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’ICI”. (Omissis) In riferimento ai quesiti posti con la nota sopradistinta, la Scrivente osserva, preliminarmente ed in via generale, che la concessione in uso o con canone meramente ricognitorio degli immobili di […]

Circolare 26 febbraio 2003, n.14/E

Agenzia delle Entrate. Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: attivita’ di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS”. 1. Premessa In attuazione della delega recata dall’articolo 3, commi 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, […]

Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n.917

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". (Omissis) Art.10. Oneri deducibili (1) 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (…) i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di [lire […]

Sentenza 23 marzo 2005, n.6316

Gli immobili adibiti a sede vescovile godono dell’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera i),del D.Lgs.n.504/1992. L’episcopio,
e cioè la sede della diocesi e della curia vescovile, è infatti un
immobile destinato all’esercizio del ministero proprio del Vescovo
diocesano (canoni 381-402 del Codice di diritto canonico) e delle
attività istituzionali della diocesi (canoni 469-494 del Codice di
diritto canonico); attività che sono ex lege definite come di
“religione e di culto” (art. 2, comma 1, della legge n. 222/1985).
Tale circostanza esclude, pertanto, ogni possibilità che presso detti
edifici si svolgano “attività oggettivamente commerciali”, il cui
esercizio – secondo l’orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte – è la sola condizione che possa escludere l’applicabilità del
beneficio, di cui al suddetto art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
n. 504/1992, agli immobili posseduti da enti ecclesiastici. Né – ai
fine dell’applicabilità dell’esenzione in questione – può
rilevare le circostanza che il Vescovo diocesano abiti nell’immobile o
che nello stesso si trattino gli affari amministrativi e giudiziari
della diocesi, in quanto “attività non strettamente religiose”. Il
fatto che il Vescovo abiti nel palazzo vescovile, infatti, non
trasforma in abitazione privata l’immobile in questione, che rimane la
sede istituzionale del Vescovo stesso, il quale vi abita proprio per
l’esercizio della sua funzione e della sua missione, anche in
adempimento dell’obbligo della residenza personale nella diocesi
impostogli dal canone 395 del Codice di diritto canonico. Il fatto che
nel palazzo vescovile si trattino gli affari amministrativi e
giudiziari della diocesi, inoltre, costituisce il normale esercizio
della potestà di governo della diocesi attribuita al Vescovo,
qualificabile dunque, in quanto tale, come attività strettamente
religiosa.

Ordinanza 13 maggio 2004, n.152

Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti
relativi alla q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3 e 53 cost.,
dell’art. 2 comma 5 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, nella
parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini i.c.i. ai soli
immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, con esclusione
dunque di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche
private senza fini di lucro, di cui all’art. 4 della stessa legge, in
quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 5 d.l. 23
gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo
1993, n. 75, proprio nella parte in cui non si applica agli immobili
di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 legge 1 giugno
1939, n. 1089, ora art. 5 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
a sua volta sostituito, a decorrere dall’1 maggio 2004, dall’art. 10
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sicché si rende
necessaria la verifica della perdurante rilevanza della questione.

Parere 28 settembre 2000, n.289

Le Fabbricerie – e più precisamente quelle, tra di esse, preposte
alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 –
possono rientrare nella tipologia degli enti aventi titolo ad
acquisire la qualifica di O.N.L.U.S, previa modifica dei rispettivi
statuti ai sensi del disposto dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460. Tale previsione normativa definisce come
organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo
svolgimento di attività – tra l’altro – nel settore della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 (art. 10, comma. 1, lett.
a) n. 7). In particolare, sotto il profilo della natura giuridica, le
Fabbricerie non possono infatti qualificarsi nè come enti
ecclesiastici in senso proprio (art. 10, comma 9), nè come come enti
di diritto pubblico, con conseguente esclusione – in quest’ultimo caso
– della attribuzione della qualifica di ONLUS (art. 10, comma 10). Lo
scopo di utilità pubblica perseguito da un determinato soggetto
giuridico non gli attribuisce, infatti, di per sé carattere
pubblicistico, qualora l’attività esercitata non sia considerata
dallo Stato come integratrice della propria attività, potendo agire
in veste di ausiliari anche enti privati o semplici individui. Nè a
diversa conclusione può condurre il sistema di controlli
amministrativi stabilito per le Fabbricerie, in quanto tale sistema –
se rappresenta sopravvivenza dello ius supremae inspctionis degli
antichi regimi giurisdizionalisti – non costituisce un decisivo indice
di riconoscimento del carattere pubblico degli Enti medesimi, posto
che esso, nelle sue forme repressive e sostitutive, non presenta
particolari differenze rispetto a quello esercitato dall’autorità
governativa sulle fondazioni a norma dell’art. 25 c.c.. Sempre in
tema di controlli, assume, infine, decisivo rilievo la circostanza che
l’Autorità amministrativa non ha alcun potere costitutivo di
disporre la soppressione della Fabbriceria, potendone solo accertarne
– in via ricognitiva – l’estinzione (art. 41 D.P.R. n. 33 del 1987),
allo stesso modo in cui l’Autorità medesima dichiara l’estinzione
delle persone giuridiche private (art. 27 c.c.).

Resolución 29 maggio 1981

RESOLUCION DE 29 DE MAYO DE 1981, DE LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS, POR LA QUE SE DAN INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES POR LAS ENTIDADES ECLESIASTICAS, Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS DE LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS. (B.O.E. NÚM. 157, DE 2 DE JULIO […]